Concessioni perpetue e loro criticità.

Fortunosamente, è accaduto di avere visione (affermazione pretestuosa, dato che quando è di seguito considerato vede più tentativi miranti ai medesimi effetti) di un Regolamento comunale avente ad oggetto la concessione di loculi e sepolcri gentilizi, di circa 10-15 anni addietro, in cui, tra le altre disposizioni (spesso poco incisive), una prevedeva che la durata delle concessioni dei loculi avesse una durata determinata, alla quale venivano “trasformate” anche le concessioni pre-esistenti. Si tratta di un approccio che sempre più emerge, venendosi a constatare come precedenti durate particolarmente lunghe (almeno, secondo le sensibilità attuali), quando non anche perpetue, vengano ormai a costituire un fattore di criticità nella gestione dei cimiteri, criticità che si dilata per l’inestumulabilità dei feretri accolti nelle concessioni perpetue (ma, anche, aventi durate particolarmente estese), per il fatto che non consentono un riutilizzo dei posti feretro, cosa che attenua e via via estingue il normale mantenimento del sepolcro (oltre che porre i soggetti gestori del cimitero in condizioni di non agevole gestione di tali sepolcri).
La giurisprudenza, in particolare quella amministrativa, da tempo segue un indirizzo interpretativo, consolidato ed uniforme, secondo il quale il rapporto giuridico che si è instaurato al momento della c.d. fondazione del sepoclro, non è suscettibile di modificiazioni, men che meno se unilaterali (cioè da parte del comune, che è stato parte nel far sorgere queste situazioni), per il fatto che con l’originario atto di concessione si è venuto a costituire un diritto d’uso a natura di diritto reale (senza’altro nei confronti di terzi, residuando ad interesse legittimo nei confronti dell’amministrazione titolare della demanialità dei cimiteri) e che non può essere sottratto al principio della tutela dell’affidamento dei terzi di buona fede. Si tratta di situazioni soggettive che potrebbero cedere solo in presenza di sopravvenute esigenze di pubblico interesse, cioè coinvolgenti l’intera comunità locale, ipotesi che non può sostenersi se si abbia presente come gli obblighi per i comuni in questo ambito siano limitati alla disponibilità di almeno un cimitero a sistema di inumazione, e all’assicurare che il dimensionamento dei campi ad inumazione sia coerente con i criteri fissati nell’art. 58 dPR 10/9/1990, n. 285, non sussistendo alcun obbligo di disporre (e assicurare più o meno adeguata disponibilità) di posti feretro a sistema di tumulazione, prevalentemente (anche se, qui o là, non mancano concessioni perpetue a sistema di inumazione) presente per le concessioni cimiteriali di lunga durata oppure perpetue.
Per modificare un tale stato di cose occorrerebbero norme di rango primario (legge), precisandosi come, vertendosi in materia di ordinamento civile, una tale (eventuale) legge non potrebbe che essere se non statale (sussistendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. l) Cost.).
Ne consegue che una norma regolamentare comunale, oppure una norma di legge (non statale) sono esposte a disapplicazione in sede giudiziale (per i regolamenti comunali) oppure a sollevarne eccessione di illegittimità costituzionale (per le leggi regionali), i cui esiti sono del tutto prevedibili.
Va detto, per quanto serva, come quand’erano ammesse concessioni cimiteriali di lunga durata oppure, anche, concessioni cimiteriali perpetue, la rarefazione della loro richiesta non rendeva immediatamente coglibile il fatto che, nel tempo, esse sarebbero divenute fattori di criticità sia nella gestione dei cimiteri, sia nelle condizioni di loro utilizzabilità da parte dei concessionari (si pensi, tra gli altri, la limitazione posta dall’art. 86, comma 1 dPR 10/9/1990, n. 285 (recentemente, anche: TAR Puglia, Lecce, 22 dicembre 2017, n. 2018)), con il conseguente effetto di progressivo abbandono della cura del sepolcro.

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Sereno Scolaro

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2 thoughts on “Concessioni perpetue e loro criticità.

  1. X Roberta,

    la signora xx, quale concessionaria primitiva del loculo perpetuo concentra(va) nelle sue mani tutto lo jus sepulchri primario, attivo e passivo (= diritto a dare e ricever sepoltura)

    Se nell’atto/contratto di concessione (da esaminare attentamente e sempre!) non sussistono clausole restrittive o vessatorie sul diritto d’uso della sepoltura a tempo indeterminato: esempio (senza la pretesa di esser, in questa sede, esaustivi):

    1) fattispecie della tomba chiusa: essa molto in voga in tempi passati ed intrinsecamente legata all’istituto della perpetuità si traduce sostanzialmente nel divieto di estumulare, per una traslazione o una semplice riduzione dei resti ossei in cassetta ossario.
    2) obbligo di permanenza del fu XY (rectius: delle sue spoglie mortali) nel sepolcro a lui nominalmente dedicato alla stipula dell’atto concessorio in regime di perpetuità, altrimenti, in caso di spostamento in altra sede avremmo un’estinzione del rapporto concessorio, per esaurimento dei propri fini (causa fisiologica, come credo io o…patologica, secondo altri ben più eruditi commentatori della materia funeraria?)

    Il feretro di xx ha senz’altro titolo di accoglimento in quella particolare sepolcro, quando la situazione locale (cambio di gestore, rimpallo delle competenze, pratica italianissima dello scarica-barile, paralisi nel sistema decisionale…) si sarà finalmente sbloccata.

    In merito ai punti 1) e 2) prima brevemente esaminati gli aventi causa di xx (se subentrati pleno jure nei poteri del concessionario) potranno bypassare eventuali ostacoli procedurali o giuridici chiedendo una novazione del rapporto concessorio, però con le regole attuali, che non ammettono più la perpetuità del sepolcri privati.

  2. La signora XX acquista un loculo perpetuo il 22/06/1966 dove tumula suo padre XY il 08/04/1967.
    Dai registri del custode cimiteriale, per il suddetto loculo, risulta in data 18/11/1996 un’operazione di restrizione della salma XY con esito resti ossei e contestuale tumulazione della cassetta ossaria del fu XY.
    La signora XX, concessionaria del loculo perpetuo, deceduta il 18/08/2015 viene tumulata provvisoriamente nella tomba di famiglia ZZ.
    Il 21/01/2016 viene richiesta contestualmente la traslazione della salma XX dalla tomba di famiglia ZZ al loculo perpetuo e la tumulazione della cassetta di XY.
    Il 21/06/2016 la cassetta di XY viene appoggiata in deposito.
    Le operazioni richieste il 21/06/2016 (traslazione e tumulazione) sono state bloccate causa trasferimento della gestione cimiteriale a società privata. A tutt’oggi si è in attesa dell’accordo tra Comune e società privata per gestire le richieste cimiteriali pagate al Comune ma non espletate dallo stesso.
    Vorrei capire se una volta che verrà consolidato l’accordo e quindi si potranno eseguire le richieste, l’operazione di traslazione di XX e tumulazione di XY può essere espletata permanendo lo stato di perpetuità del loculo?

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