Il Senato ha approvato il 4 giugno 2020, in via definitiva il ddl n. 1829, di conversione in legge con modificazioni, del decreto liquidità – decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese”.
La legge 5/6/2020 n. 40 è in vigore dal 7/6/2020 in quanto pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 6-6-2020.
Nel testo del provvedimento è ora inserita la limitazione della responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19, su cui giorni fa si era espressa analogamente l’INAIL con la circolare n. 22/2020, sostenendo che il datore di lavoro non era automaticamente responsabile del contagio per i propri dipendenti.
I datori di lavoro in regola con gli adempimenti dei protocolli anti contagio saranno sollevati da responsabilità nel caso in cui un dipendente contragga il Covid-19.
Ma forse la novità più importante per il nostro settore è contenuta nell’articolo 4-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, volto ad ampliare l’elenco dei settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa.
Difatti sono stati introdotte nuove attività a rischio di infiltrazione mafiosa oltre quelle già esistenti), aggiungendo tre lettere al comma 53 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2012. Una di queste riguarda i servizi funerari e cimiteriali (lettera i-bis).
Di seguito il testo dell’emendamento approvato in via definitiva
Dopo l’articolo 4 sono inseriti i seguenti:
« Art. 4-bis. – (Inserimento di nuove attività nella lista di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190) – 1. All’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le lettere a) e b) sono abrogate;
b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: “i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti”»
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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