A seguito della emergenza creatasi con la pandemia da COVID-19, il Ministero dell’Ambiente, seguendo le direttive l’Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA), ha emanato la seguente circolare:
– Circolare Min. Ambiente n. 22276 del 30/03/2020, inerente le “CRITICITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI PER EFFETTO DELL’EMERGENZA COVID-19 – INDICAZIONI”.
La circolare contiene le indicazioni, date a Regioni e Province autonome che scelgano lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio.
Ciò premesso riportiamo il punto 2) della circolare, di interesse per i gestori dei crematori:
“2. Deposito temporaneo dei rifiuti
Le ordinanze adottate ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 152 del 2006, ove le autorità competenti lo ritengano necessario e comunque fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, potrebbero consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio (*) di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi”.
Quindi fino a quando Regioni e Provincie autonome non emaneranno provvedimenti specifici in merito, per autorizzare le nuove disposizioni valide per il deposito temporaneo, restano in vigore le attuali disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006. Riteniamo che le variazioni saranno decise in tempi ravvicinati (già alcune lo hanno fatto), visti gli indirizzi governativi.
Di norma la risposta al quesito è data entro 3 giorni lavorativi.
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