[Fun.News 3463] Classificazione rifiuti con codice a specchio: Corte giustizia europea dice che deve essere ragionevole

Come noto nel settore funebre, cimiteriale, obitoriale, possono rilevarsi situazioni in cui uno stesso tipo di rifiuto può essere classificato pericoloso o non pericoloso (ha cioé un codice a specchio).
La Corte di giustizia europea, con sentenza emessa da
Sez. 10^, il 28/03/2019 relativa a cause riunite  C-487/17 a C-489/17, ha stabilito che il detentore di un rifiuto che può essere classificato sia con codici corrispondenti a rifiuti pericolosi sia con codici corrispondenti a rifiuti non pericolosi (codice a specchio), ma la cui composizione non è immediatamente nota, deve, ai fini di tale classificazione, determinare detta composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi onde stabilire se tale rifiuto presenti caratteristiche di pericolo, e a tal fine può utilizzare campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale.
Concretamente non deve ricercare qualunque sostanza pericolosa, ma quelle che ragionevolmente possano trovarsi nel rifiuto.
Deve però valere anche il principio di precauzione e cioé che, qualora, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile complet
a tenuto conto delle circostanze specifiche del caso di specie, il detentore di un rifiuto che può essere classificato con codice a specchio si trovi nell’impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest’ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.

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