[fun.news.048] Illuminazione elettrica votiva: la bolletta sostituisce la fattura

Ai sensi dell’art.5 del DM del ministero delle Finanze 24 ottobre 2000, n.370 “Regolamento recante particolari modalità di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto nei confronti di contribuenti che gestiscono il servizio dei rifiuti solidi urbani e assimilati e il e il servizio di fognatura e depurazione, i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta, da emanarsi ai sensi degli articoli 22, comma 2, e 73, comma1, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633”, le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni effettuate dai soggetti che gestiscono il servizio delle lampade votive nei cimiteri. Tali disposizioni concernono la facoltà di sostituire le bollette alle fatture per addebitare i corrispettivi relativi alla erogazione di vari servizi, fra i quali, appunto in virtù dell’art.5 cit, anche quello di illuminazione elettrica votiva. Il comma 3 dell’art.1 prevede poi, per gli enti e le imprese che utilizzano strumenti informatici ovvero si avvalgono di centri di elaborazione dati gestiti da terzi, la facoltà di emettere bollette-fatture in un unico esemplare con l’indicazione del periodo nominale di consumo in luogo della data di emissione. In tal caso, il secondo esemplare è sostituito dalle distinte meccanografiche di fatturazione contenenti, oltre alla data di emissione delle distinte stesse, che coincide con quella delle singole bollette, tutti gli elementi indicati nelle bollette medesime. L’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi e delle bollette-fatture sono annotate nel registro previsto dall’art.24 del DPR 26 ottobre 1972, n.633. Il termine per effettuare le annotazioni è quello del mese successivo a ciascun trimestre solare, con riferimento al giorno di effettuazione dell’operazione. Tuttavia, le bollette-fatture possono essere singolarmente annotate, entro lo stesso termine, nel registro previsto dall’articolo 23 del DPR n.633 cit. Per quanto concerne le prestazioni accessorie, i relativi corrispettivi, quando non siano addebitati nelle bollette-fatture, devono essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del DPR n.633 cit..

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5 thoughts on “[fun.news.048] Illuminazione elettrica votiva: la bolletta sostituisce la fattura

  1. Dubbi su applicazione alla illuminazione votiva dell’obbligo di fattura elettronica.
    In materia vi è un articolo del Sole 24 Ore del 21/2/2019, reperibile anche la link: https://app.upel.va.it/web/news/6120
    Inoltre vi è pure un articolo che rilancia sul dubbio applicativo, apparso su Italia Oggi del 22/3/2019. Si veda al link: https://www.italiaoggi.it/news/fattura-elettronica-dubbia-l-applicazione-per-le-luci-votive-2344872/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=io-gazzetta

  2. Buongiorno,
    quindi per società private che gestiscono i servizi di illuminazione votiva che fino al 2018 hanno inviato ai propri clienti solo il bollettino di pagamento, sarà necessario emettere fatturazione elettronica ad ogni singolo utente privato, ho capito bene?
    Grazie

    1. x Gabriele su fatturazione elettronica e illuminazione votiva
      Con l’approvazione definitiva della legge di bilancio 2018, si introduce l’obbligo, a partire dal 1° gennaio 2019, di emettere la fattura in formato elettronico per la generalità delle operazioni soggette ad IVA.
      I nuovi obblighi riguardano tanto le cessioni e prestazioni nei confronti di soggetti passivi (c.d. operazioni B2B, “business to business”) quanto le cessioni e prestazioni nei confronti dei “consumatori finali” (c.d. operazioni B2C, “business to consumer”).
      Il caso del servizio di illuminazione elettrica votiva è proprio un B2C.
      Nella prima ipotesi (operazioni B2B), le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante il Sistema di Interscambio, utilizzando il formato della “FatturaPA”, mentre nella seconda ipotesi (operazioni B2C) le fatture non saranno trasmesse direttamente all’acquirente, bensì messe a disposizione di quest’ultimo mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

      L’emissione della fattura elettronica è obbligo tranne per chi è esplicitamente esentato (es. soggetti al regime forfettario, se persona fisica), a condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
      Per le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche Amministrazioni, restano valide le regole riportate nel Decreto Ministeriale n. 55/2013. L’obbligo di fatturazione elettronica verso le PA esiste dal 2016 e riguarda tutti i soggetti Iva.

      Il provvedimento 89757 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, al punto 3,4 lettera c) prevede che l’emissione della fattura elettronica nei confronti di un consumatore finale si effettua “inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto cessionario/committente sia un consumatore finale” e, nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, non vadano compilati i campi “IdFiscaleIVA” e sia compilato solo il campo “CodiceFiscale” del cessionario/committente. “…. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di cui alla lettera a).
      Comunque, il cedente/prestatore consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate”.
      In questa ipotesi, la PEC del destinatario non è quindi obbligatoria.

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