Sulla disposizione del proprio corpo e dei tessuti a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica

La L. 10 febbraio 2020, n. 10 “Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020, ha abrogato – art. 10 – l’art. 32 del T.U.LL. Istr. Sup., di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, disposizione richiamata all’art. 40 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (e se ne veda l’intero Capo VI [1]).
Per quanti associati a Utilitalia – SEFIT può ricordarsi la circolare n. 1489 dell’11 marzo 2020. Infatti, la legge detta norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica da parte di soggetti che hanno espresso in vita il loro consenso, la cui dichiarazione è redatta nelle forme previste dall’art. 4, comma 6, della L. 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento[2].
Si fa notare come l’abrogato art. 32 del T.U.LL. Istr. Sup., di cui al R. D. 31 agosto 1933, n. 1592 prevedesse che:
“””[I] Tutti i cadaveri provenienti dagli ospedali sono sottoposti al riscontro diagnostico.
[II] I cadaveri, poi, il cui trasporto non sia fatto a spese dei congiunti compresi nel gruppo familiare fino al sesto grado o da confraternite o sodalizi che possano aver assunto impegno per trasporti funebri degli associati e quelli provenienti dagli accertamenti medico-legali (esclusi i suicidi) che non siano richiesti da congiunti compresi nel detto gruppo familiare, sono riservati all’insegnamento ed alle indagini scientifiche. “””, impostazione che era impostata secondo una logica di default, anche se, di fatto, poco applicata, e che è ora sostituita da una “scelta” della persona, attraverso la dichiarazione di consenso.

La questione del consenso è affrontata all’art. 3 prevedendo, oltre alle forme, che l’atto di disposizione del proprio corpo o dei tessuti post mortem avvenga mediante una dichiarazione di consenso all’utilizzo dei medesimi, la quale va consegnata all’ASL di appartenenza cui spetta l’obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla banca dati di cui all’art. 1, comma 418 L. 27 dicembre 2017, n. 205.
La persona che procede a disporre in tal senso, indica anche nella stessa dichiarazione una persona di sua fiducia, di seguito denominata “fiduciario” (e vi può essere anche un sostituto del fiduciario), a cui spetta l’onere di comunicare l’esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso, come individuato dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. (art. 4).
Il fiduciario (e, se del caso il suo sostituto) devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere e sono chiamati ad accettare tale nomina con la la sottoscrizione della dichiarazione di consenso, accettazione che può essere revocata in qualsiasi momento con atto scritto, comunicato al disponente.
In ogni caso, la persona che dispone può revocare il consenso in qualsiasi momento con le stesse modalità, revoca che va comunicata all’ASL di appartenenza che la trasmette alla banca dati. Per i minori di età il consenso all’utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato nelle forme di cui al comma 1 da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori o dai soggetti affidatari ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184.
La revoca invece è espressa anche da uno solo dei soggetti a ciò legittimati. Anche se possa apparire cosa scontata, questa previsione del consenso, “aggravato” dalle forme richieste, porta a collocare questa materia indubitabilmente (si tratta di atti di disposizione del proprio corpo) nell’ambito dell’ordinamento civile, per cui si tratta di materia di competenza legislativa – esclusiva – dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. l) Cost., competenza che, in quanto esclusiva, non può essere esercitata da altri livello di governo.

La questione della restituzione del corpo
L’art. 6 è rubricato “Restituzione del corpo del defunto”, che richiama aspetti già regolati dall’art. 42 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., ma non in modo così pervasivo da far sì che sorga conflitto tra le norme, ma, anzi, affrontando la fattispecie in termini maggiormente estensivi, nel senso che non vi è più, solo, un “trasporto al cimitero” (quale? Quello in cui il corpo è stato conservato ed “utilizzato”?), ma una “restituzione alla famiglia”, riconoscendone gli aspetti di personalità che attorniavano la persona defunta.
Infatti, la norma attuale prevede che i centri di riferimento individuati ai sensi dell’articolo 4 (Cfr.: D. M. – Salute – 23 agosto 2021), che hanno ricevuto in consegna per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica il corpo, sono tenuti a restituire il corpo stesso alla famiglia in condizioni dignitose entro 12 mesi dalla consegna.
Va precisato che gli oneri per il trasporto del corpo dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione (sembra non considerarsi che il defunto o la famiglia di questi optino per la scelta dell’inumazione, pratica funeraria comunque “normale”, a differenza della tumulazione che richiede pur sempre un sepolcro privato nei cimiteri.
In via interpretativa, si propende per considerare del tutto ammissibile l’inumazione, e relativi oneri. Ma l’interpretazione potrebbe essere altra, cioè che il riferimento alla tumulazione derivi dal presupposto che l’inumazione è, e rimane, comunque la pratica funeraria “normale”), nonché le spese per l’eventuale cremazione sono a carico dei centri di riferimento stessi, che provvedono nell’ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.

 


[1] – Ma si vedrà che non è la sola disposizione ad esserne interessata.
[2] – L. 22 dicembre 2017, n. 219 – Art. 4:
“”“Art. 4 (Disposizioni anticipate di trattamento)
1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.
3. L’incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.
4. Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell’articolo 3.
6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7.
Sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.
Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.
7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.
8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.”””

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Sereno Scolaro

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