Sui sacrari militari – 1/2

Introduzione
Dopo la guerra 1915-1918 si è avuto un orientamento alla realizzazione di cimiteri dedicati all’accoglimento dei militari caduti, inclusi quelli rimasti ignoti.
Non è che in precedenza non vi siano state iniziative più o meno simili, ma si trattava di situazioni collegate a singoli eventi bellici, a volte col ricorso a monumenti o altro, tendenzialmente volti a commemorare singoli combattimenti.
Tra l’altro, la guerra 1915-18 aveva visto anche la realizzazione di cimiteri occasionali e provvisori, per dare sepoltura a caduti durante questo o quel combattimento.
Ciò che è mutato è stata la tendenza a dare a questi caduti “sistemazioni” più organiche, maggiormente strutturate.
Si è trattato di un orientamento che è sfociato nella L. 12 giugno 1931, n. 877 con cui, tra l’altro, è stato costituito uno specifico Commissario del Governo, di seguito sostituito dall’istituzione del Commissario generale per le onoranze ai Caduti, col D.-L. 31 maggio 1935, n. 752, convertito in L. 9 gennaio 1936, n. 132, per arrivare successivamente alla L. 9 gennaio 1951, n. 204.
Quest’ultima è stata modificata, od integrata, dalle L. 23 ottobre 1956, n. 1249; L. 2 marzo 1985, n. 60; L. 14 ottobre 1999, n. 365; L. 16 gennaio 2003, n. 3.
Infine, la predetta L. 9 gennaio 1951, n. 204 è stata abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 339, D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e s.m. “Codice dell’ordinamento militare”, con la decorrenza prevista dal successivo art. 2272, comma 1 stesso D. Lgs. (9 ottobre 2010).
Si tratta di un’abrogazione dovuta ad una “riformulazione” della normativa in materia in altra fonte.

Le previsioni del Codice dell’ordinamento militare in materia di sacrari
Attualmente, la materia è regolata dal Codice dell’ordinamento militare al Titolo II “Singole categorie di beni militari, nel Capo VI “Zone monumentali di guerra, patrimonio storico della prima guerra mondiale, sepolcreti di guerra e, in particolare, dalla Sezione III “Sepolcreti di guerra italiani (artt. 265-275), nonché dalla Sezione IV “Cimiteri di guerra stranieri in Italia e cimiteri di guerra italiani all’estero.

Facciamo notare come in queste norme ricorrano i termini di “sepolcreti di guerra” (comprendenti cimiteri, ossari e sacrari di guerra), “cimiteri di guerra” e di “sacrari” ed, anche, “sepolture militari”, pluralità terminologica che potrebbe esporre a critiche il titolo qui utilizzato, se non fosse che a volte si è in presenza di termini che appaiono abbastanza sinonimi, pur con qualche specificazione “per oggetto” (es.: negli ossari non sono accolte salme).

Prescindendo per ciò dall’uso dei termini, vi è una qualificazione di un certo interesse, trattandosi di “beni militari”, consistente nel fatto che i sepolcreti di guerra, definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato (vi fanno eccezione i cimiteri di guerra stranieri in Italia, spesso regolati da atti di diritto internazionale e – ovviamente – i cimiteri di guerra italiani all’estero).

Quali ne sono i “destinatari”?
Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti è competente per il censimento, la raccolta, la sistemazione provvisoria e successiva sistemazione definitiva delle salme:
a) dei militari italiani morti in conseguenza della Grande guerra dal 24 maggio 1915 al 31 ottobre 1920;
b) dei militari e militarizzati italiani deceduti in conseguenza della guerra, sia nel territorio metropolitano sia fuori di esso, dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946, purché per i militarizzati sia accertato, in sede di liquidazione della pensione di guerra ai familiari, che la morte fu dovuta al servizio di guerra;
c) dei militari e civili deceduti in stato di prigionia o di internamento successivamente al 10 giugno 1940;
d) dei partigiani e dei patrioti deceduti in conseguenza della lotta di liberazione dopo l’8 settembre 1943;
e) di tutti i civili deceduti dopo l’8 settembre 1943 quali ostaggi o per atti di rappresaglia;
f) dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra nel periodo 10 giugno 1940-15 aprile 1946;
g) dei militari, dei militarizzati e dei civili italiani deceduti in conseguenza di eventi di guerra nelle ex colonie italiane dell’Africa, del Dodecaneso e nella guerra di Spagna;
h) dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848;
i) dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace.

Qual è il ruolo del Commissario generale per le onoranze ai Caduti?
Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti (e relativo Commissariato, a volte indicato in forma abbreviata quale “Onorcaduti) assolve ad un ruolo importante, non solo per le competenze sopraindicate, ma altresì per i diversi aspetti che conseguono alla “gestione” di tali “beni militari”, inclusi gli oneri, ma – altresì – l’ammissibilità dell’eventuale affidamento ai comuni previo rimborso degli oneri che ne conseguano, affidamenti che comportano l’obbligo del mantenimento e custodia in perpetuo.

La differenza tra “sistemazione provvisoria” e “sistemazione definitiva”
Considerando che siano i “destinatari” potrebbe apparire ormai poco congruo parlare di “sistemazioni provvisorie”, per cui merita di farsi qualche breve cenno su queste e sulle “sistemazioni definitive”.
Infatti, valutando la normativa nel suo complesso non si può che giungere alla conclusione che, con molta probabilità (ma una situazione peculiare potrebbe ancora aversi, come qui di seguito), la sistemazione provvisoria possa considerarsi ormai esaurita.
La situazione peculiare, cui è stato fatto cenno, potrebbe essere quella dei militari e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace, tanto più se si consideri come negli ultimi anni sono state classificate, quali missioni di pace, interventi in ambito internazionale in cui, oggettivamente, sussistevano situazioni di belligeranza.

Ma se ormai (con la peculiarità sopra esposta) si è in presenza di “sistemazioni definitive”, se ne deve ricavare che queste siano così definitive da essere “immodificabili”? La risposta è negativa poiché l’art. 272 Codice dell’ordinamento militare prevede che le salme dei Caduti a suo tempo contemplati dall’abrogata L. 9 gennaio 1951, n. 204, definitivamente sistemate a cura del Commissario, possano essere concesse ai congiunti su richiesta e a spese degli interessati: in tali casi, i caduti (rectius: le loro salme) vengono a “fuoriuscire” dall’ambito delle competenze del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti, come conseguenza della loro restituzione a caduti.

La questione dell’esenzione dall’esumazione
Dal momento che i “destinatari” potrebbero essere stati accolti nei cimiteri comunali, sia la L. 9 gennaio 1951, n. 204, sia l’attuale Codice dell’ordinamento militare, prevedeva/prevede (art. 271, commi 3 e 4) che i caduti siano esenti dal turno ordinario di rotazione dalle inumazioni.
E i comuni – previe specifiche convenzioni – potrebbero ottenere un contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna e nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture medesime.
Ma queste disposizioni portano anche a considerare come tutta la normativa de quo consideri la “regola” per cui la forma “normale” di sepoltura sia quella dell’inumazione, in applicazione (oggi, come in precedenza è sempre stato) dell’art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Infatti, se vi sia stata eventualmente collocazione in tumulazione, questa modalità, in quanto uso di sepolcri privati nei cimiteri, aveva già oggettivamente determinato una “restituzione delle salme ai congiunti”, con ciò collocando questi caduti al di fuori delle competenze spettanti al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti.

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Sereno Scolaro

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