La trasformazione del sepolcro di famiglia in sepolcro ereditario: quali eredi? – 1/2

Introduzione
È pervenuto un interessante quesito: “”” … una problematica sorta in tema di tombe di famiglia per le quali sono deceduti tutti gli aventi titolo (per Regolamento: ascendenti, discendenti in linea retta e rispettivi coniugi) e chiedere un suo parere in merito.
Secondo il nostro Regolamento il concessionario rimane sempre il fondatore della sepoltura familiare. Al suo decesso, gli aventi titolo o alcuni di essi, designati come referenti da tutti gli altri aventi diritto, possono chiedere una nuova intestazione, ma non viene rinnovata la concessione, che rimane quella originaria.
In seguito al decesso dell’ultimo avente titolo (che quindi per il nostro Regolamento è anche l’ultimo avente diritto di sepolcro) la tomba diventa ereditaria e “il diritto di sepolcro può essere da questi trasmesso agli eredi secondo le ordinarie regole della successione “mortis causa”.
Abbiamo un caso analogo, nel quale sono deceduti tutti i discendenti in linea retta con i rispettivi coniugi, ma sono in vita alcuni fratelli del concessionario originario e alcuni nipoti, che quindi potrebbero chiedere, in quanto eredi, l’intestazione della tomba o designare un intestatario referente.
L’ultima referente e avente diritto di sepolcro, figlia del fondatore, ora deceduta, aveva presentato al Comune uno scritto con il quale aveva richiesto che la tomba fosse gestita solo da due dei suoi cugini.
Queste volontà non sono mai state pubblicate da un notaio, ma evidentemente erano conosciute dai cugini stessi, che ora rivendicano l’esclusiva intestazione della tomba, visto che è divenuta ereditaria.
“””
Al quesito era stata fornita la seguente risposta: “”” La questione sollevata mi ha fatto ricordare l’abbastanza recente pronuncia del TAR Lazio, Roma, Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 2248, che suggerirei di leggere.
Darei come acquisita l’avvenuta trasformazione del sepolcro originariamente di famiglia (o, gentilizio, che in materia ne è sinonimo) in ereditario.
Tale trasformazione comporta che si debbano considerare gli eredi dell’ultimo membro della famiglia concessionaria (noti che uso: famiglia concessionaria e non concessionario), per cui si dovrebbe vedere se quest’ultimo abbia lasciato testamento o meno (nel primo caso prendendo in considerazione gli eredi istituiti inclusi anche gli eventuali aventi titolo a quota di legittima, mentre nel secondo caso vanno considerati gli eredi legittimi). Spetta agli interessati documentare (anche con copia della dichiarazione di successione) la qualità di eredi.
Nel caso di specie, pare di capire (non vorrei avere frainteso) che la concessione persista sempre nel concessionario/fondatore del sepolcro e che la qualità di concessionario non si trasferisca, col decesso del fondatore del sepolcro, ad altre persone.
Ne consegue che l’appartenenza alla famiglia, ai fini del riconoscimento della sussistenza del diritto ad essere accolti nel sepolcro, va valutata sempre con riferimento al concessionario/fondatore del sepolcro.
Sempre se non abbia frainteso, i referenti cui si fa cenno verrebbero ad avere solo una funzione di mero
nunciusdi una pluralità di persone e non assumerebbero la qualità di concessionario.
Se così sia il referente non avrebbe legittimazione a disporre del sepolcro (salvo non sia divenuto erede): ma mi pare di capire che la persona che ha espresso volontà circa la “gestione” (che significa nel contesto?) non fosse già erede (nel senso sopra indicato), ma ancora solo appartenente alla famiglia del concessionario/fondatore del sepolcro.
In tal caso, lo “scritto” attribuirebbe alle persone ivi indicate l’assunzione degli oneri di conservazione del sepolcro, ma non il diritto di esservi accolti (salvo che non lo abbiano per altri motivi). Generalmente, in queste situazioni vi è la tendenza delle persone ad ottenere un riconoscimento di una qualche titolarità personale, magari anche escludendo altri.
Suggerirei, anche, di vedere la pronuncia dell’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 14 novembre 2019, n. 29548.
Per il momento mi fermerei qui, restando a disposizione per eventuali altre considerazioni (se necessarie), una volta che siano chiarite quelle che mi sono parse “percezioni” della situazione locale
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Sereno Scolaro

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