La sepoltura della persona “sola” – 2/2

La sepoltura
Dal momento che nelle fasi iniziali, che partono dal rinvenimento del corpo della persona defunta e proseguono con il suo trasporto nel deposito di osservazione (o, come visto, in struttura che legittimamente assolva anche queste funzioni), non sono “noti” familiari o soggetti che abbiano titolo a disporre delle spoglie mortali, occorre approfondire le modalità da osservare in una siffatta situazione.

Il primo passaggio, anzi i primi passaggi, riguarda/riguardano l’esigenza di una verifica se la persona defunta abbia titolo di accoglimento in un sepolcro privato nei cimiteri (Capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., ma – e soprattutto – vi è la necessità di porre in essere idonee ricerche per il reperimento di familiari (cioè delle persone che abbiano titolo a disporre delle spoglie mortali).
La priorità di questa ricerca sorge anche per il fatto che un tale titolo potrebbe, eventualmente, emergere relativamente a sepolture private site in comune diverso rispetto a quello del decesso.

Si tratta di ricerche che comportano, o potrebbero comportare, collaborazione con l’Ufficio anagrafe o, anche, con Uffici anagrafe di altri comuni, magari avvalendosi, per quanto possibile (dato che il relativo “popolamento” non è del tutto generalizzato) delle risultanze dell’A.N.P.R., collaborazione che non esclude la possibilità di un qualche ricorso all’Anagrafe tributaria e/o ad altre fonti (anche informali; es.: assunzioni di informazioni presso il vicinato, persone che vangano riferite frequentare la persona defunta, ecc.).
Quando le ricerche si estendano ad altri comuni (es.: quando la persona risulti abitare nel comune provenendo da altro), appare opportuno che esse rispondano alla forma scritta, per le motivazioni che si vedranno infra, a fini di eventuale successiva documentazione, quanto meno su di un’attività sufficientemente diligente, cosa che può trovare agevole attuazione (anche sotto il profilo della tempestività), avendosi presente come essa sia assicurata all’utilizzo della posta elettronica (e alla forma scritta rispondono anche i sistemi di posta elettronica non particolarmente qualificata).

Nell’ipotesi che queste ricerche non portino ad esiti sufficientemente utili e, quindi, non essendo possibile acquisire eventuali manifestazioni di volontà sulle esequie e sulle pratiche funerarie da parte di persone aventi titolo a disporre delle spoglie mortali, la sepoltura andrà eseguita, come è normale, col collocamento del feretro in inumazione, in applicazione dell’art. 58 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Intenzionalmente, non si affrontano qui le questioni che riguardano la fornitura del feretro e le modalità per il trasporto al cimitero, in quanto si dovrebbero fare rinvii a fonti tipicamente locali, come il Regolamento comunale per l’erogazione dei servizi e prestazioni sociali, le norme, anche regolamentari locali, in materia di contratti ed approvvigionamento di beni e servizi e molte altre, che spesso possono risultare diverse da comune ad altro.

Tuttavia, se la modalità di “sepoltura” ordinaria, quella che il sistema normativo considera di default, è facilmente individuabile nell’inumazione nei campi a ciò destinati, l’assenza di individuazione di persone aventi titolo a disporre delle spoglie mortali solleva un’ulteriore questione, quella dei termini – temporali – di conservazione del corpo nel deposito di osservazione.
Astrattamente, si potrebbe affermare che essi siano collegati con il decorso del periodo di osservazione, mentre più ordini di motivazioni portano a non tenerne conto e a “superare” questo periodo.
Viene a questo punto da considerare l’art. 1, comma 7-bis del D.-L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in L. 26 febbraio 2001, n. 26, che individua le note tre condizioni in cui, eccezionalmente, l’inumazione (ma anche l’esumazione ordinaria) siano a titolo gratuito (rectius: a carico del bilancio comunale), tra le quali vi è il disinteresse da parte dei familiari, con la conseguenza che occorre/occorrerebbe individuare un termine temporale per far sì che i “familiari” (preferiremmo dire: persone aventi titolo a disporre delle spoglie mortali) adottino decisioni, scelte in proposito, oppure rimangano sostanzialmente inerti, facendo in tale evenienza sorgere la condizione di “disinteresse”.

In precedenza vi è già stato modo di indicare la necessità di attuare adeguate e, per quanto umanamente possibile, diligenti ricerche volte ad individuare gli aventi titolo a disporre delle spoglie morali, ma – quale sia l’esito cui portino – nulla può escludere che tali persone possano avere avuto notizia del decesso (anche informalmente; es.: dalla stampa locale, da persone comunque a conoscenza del fatto, ecc.) e quindi siano nelle condizioni di intervenire (anche se gli uffici comunali interessati non ne abbiano cognizione).
Ne consegue che la questione del termine temporale che consenta di presumere (si sottolinea: presumere) il sorgere della condizione di “disinteresse” è tutt’altro che secondaria.

In alcune “tracce” per la redazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria sono presenti anche “suggerimenti” per propongono un certo termine temporale, ma qui si opera la scelta accademica di formulare l’ipotesi che il Regolamento comunale di polizia mortuaria nulla disponga in proposito, per l’elementare motivo che se tale fonte regolamentare qualcosa disponga non resterebbe che farvi rinvio.
Tra l’altro, a volte, le esigenze d’impiego del deposito di osservazione potrebbero essere condizionate dalla capienza ricettiva del deposito di osservazione stesso, oppure, specie quando l’osservazione sia avvenuta presso altre strutture che, in relazione a norme locali, assolvano a queste funzioni (es.: i servizi mortuari degli ospedali e altre strutture sanitarie), che analoghe questioni di capienza ricettiva vengano a porsi, dopo un certo tempo.

In linea di massima, grosso modo riferendosi a quelle “tracce” cui dianzi è stato fatto cenno, si potrebbe ritenere che dopo 6 – 7 giorni (ma potrebbero essere anche diversi, in più (preferibilmente) o in meno, in relazione alle specificità localmente sussistenti) possa provvedersi ad eseguire l’inumazione. Si tratta di un’esecuzione che, in quanto ordinaria, non richiederebbe, a stretto rigore, alcun provvedimento dispositivo, ma la mera esecuzione.
Tuttavia, nella fattispecie, appare opportuno (o, cautelarmente utile) adottare un, per quanto sintetico, provvedimento dispositivo, in particolare dando atto delle ricerche effettuate (e della loro diligenza) ai fini dell’individuazione, eventuale, di persone aventi titolo a disporre delle spoglie mortali, il ché si motiva con l’esigenza di assicurare a queste (anche se non individuate, cosa che non esclude possano risultare sussistenti in momenti successivi) ogni tutela, non sottovalutando che la titolarità a disporre delle spoglie mortali costituisce uno dei diritti delle persona (andrebbero altresì richiamati i principi che sono affermati dall’art. 97, comma 1 Cost.).
Per questi motivi, l’adozione, in qualche modo “eccedente”, di un provvedimento dispositivo appare rilevante e nettamente da suggerire.

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Sereno Scolaro

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