La saga dei subentri – 1/2

Introduzione
Quando vi sia l’occasione per una scorsa a Regolamenti comunali di polizia mortuaria non proprio recentissimi, diciamo attorno agli anni ‘30 del secolo scorso (se magari ci spostiamo agli anni ’20 potremmo rilevare regolazioni circa i “curatori di fosse”, spesso attività riservate alle vedove di guerra (in tal caso: “curatrici”) e/o agli invalidi e mutilati (più questi secondi che non i primi, di guerra), si può notare come non vi siano considerati alcuni istituti.
In particolare, è pressoché assente una qualche individuazione della famiglia del concessionario, forse perché ritenuta istituto che non presentava equivocità, ma altresì neppure, in genere, veniva presa in considerazione la possibilità che il concessionario (c.d. fondatore del sepolcro) venisse a propria volta a mancare, ipotesi questa considerata, quando andava bene, come l’indicazione delle persone che avevano titolo ad accoglimento nel sepolcro.
È stata usata l’espressione “venire a mancare”, ma questa va letta come “decesso” del concessionario/fondatore del sepolcro.
Infatti, il decesso del concessionario porta a dover considerare quali effetti si determinino rispetto alla concessione cimiteriale, sia in termini di diritti che di obbligazioni, nonché delle relazioni che, in questi ambiti, vengano ad aversi tra le diverse persone che, in quanto appartenenti alla famiglia del concessionario, abbiano causa a seguito del decesso del concessionario.
In altre parole, si tratta di affrontare quell’istituto che ormai va sotto il nomen di subentro.

Il subentro non è, di norma, una vera e propria successione
Il fatto di non utilizzare il nome di “successione” (salvo, ovviamente, che per i sepolcri originariamente sorti quali ereditari) trova motivazione nel fatto che, di norma, il decesso del concessionario non produce – in termini di diritti personalissimi – gli effetti della successione morti causa, almeno non sempre e non necessariamente.
Per altro, attorno al sepolcro non agiscono solamente effetti pertinenti allo , ma altresì anche altri, questi ultimi aventi natura esplicitamente patrimonialistica, come è il caso delle obbligazioni considerate dall’art. 63 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Se potesse, o si dovesse, affrontare il decesso del concessionario in termini di – mera – successione mortis causa, non occorrerebbero specificazioni e troverebbe pieno fondamento il fatto di parlare di eredi (termine che, a volte, spesso impropriamente, viene qui o là utilizzato).

Il fatto di non poter fare del tutto ricorso alla successione (ancora una volta escludendo per i sepolcri originariamente sorti quali ereditari, o divenuti tali di seguito) deriva dal fatto che sul sepolcro – e sui diritti che da questo sorgono – agiscono diritti di vario ordine, alcuni di natura personale (anzi, personalissima), altri di diversa natura (come è il caso della titolarità del manufatto sepolcrale eretto, a cura del concessionario o suoi aventi causa, sulla porzione di area cimiteriale ottenuta in concessione (art. 90, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.), ma anche per il fatto che trattandosi di beni soggetti al regime dei beni demaniali (la porzione di area cimiteriale ottenuta in concessione), questi possono essere oggetto di diritti particolari (il capo XVIII D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. non a caso è rubricato quale: “Sepolcri privati nei cimiteri. ) se non nei termini e limiti delle norme speciali che li regolano (art. 823 C.C.).
Ad esempio, i diritti (ed i doveri) collegati o derivanti dal sepolcro non sono oggetto di disponibilità (salve limitatissime ipotesi), ma, piuttosto, soggetti alle specifiche norme speciali che li regolano.
Non solo, ma se essi sono in qualche modo avvicinabili al diritto di proprietà (e non certo per i diritti personalissimi) nei confronti di terzi, non altrettanto può dirsi nel rapporto intercorrente tra il soggetto concedente e il concessionario, rapporto che, nel migliore dei casi, porta a parlare, per questo ultimo, di mero interesse legittimo.
Di qui, l’esigenza e l’opportunità di usare un diverso nomen iuris, ricorrendo a quello ormai consolidatosi (come è già stato osservato) di subentro.

Quale “fonte” per la regolazione dell’istituto del subentro?
Il richiamo precedente all’art. 823 C.C. porta a ricercare la fonte regolatrice dell’istituto, da individuare in via esclusiva nel Regolamento comunale di polizia mortuaria (ricordando che la potestà regolamentare dei comuni sussiste sulla base dell’art. 7 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e – prima, sotto il profilo della gerarchia delle fonti del diritto – dall’art. 117, comma 6, terzo periodo Cost., osservando, per questo ultimo, come sussista potestà regolamentare anche in capo a livelli di governo (art. 114 Cost.), che sono privi di potestà legislativa).

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Sereno Scolaro

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