La pandemia cambia (o cambierà?) le procedure? – 1/5

Questo articolo è parte 1 di 8 nella serie La pandemia cambia (o cambierà?) le procedure?

Premessa introduttiva
Si ha il convincimento che la pandemia da Covid-19, che ha afflitto il mondo a partire dal 2020, comporterà un profondo cambiamento in molti scenari, così come in numerosi “ambienti” operativi.
Uno di questi sarà quello delle procedure o, altrimenti, del c.d. smart working (a volte indicato anche quale lavoro agile.
Termini che (a titolo personale, per quanto valga) non piacciono per più ordini di considerazione, anche nel contesto delle procedure amministrative proprie delle Pubbliche Amministrazioni.
Va considerato come indirizzi, orientamenti di queste ipotesi di prestazione delle attività amministrative fossero già, in qualche modo, avviati, magari solo in via sperimentale e non senza resistenze.
La pandemia, con le sue limitazioni negli spostamenti e nei contatti, ha avuto l’effetto di produrre un’accelerazione in questi processi, anche contribuendo a contrastare le resistenze precedentemente evidenti.

All’inizio è stata un’ordinanza del Capo del Dipartimento per la Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. {0}
Questa accelerazione di cambiamento dei processi amministrativi ha trovato, nella fase considerata, un primo strumento nell’adozione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (strumento per sua natura di carattere “emergenziale”), n. 664 del 18 aprile 2020 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del successivo 22 aprile), il cui art. 1, come noto, ha previsto (lo si riporta a titolo di memoria):
“””Articolo 1 (Disposizioni per facilitare l’attuazione della cremazione e delle pratiche funebri)
1. La formazione degli atti di morte da parte dell’Ufficiale di stato civile può essere effettuata anche sulla base dell’avviso o accertamento di decesso trasmesso telematicamente dall’autorità sanitaria, con inserimento dell’atto stesso nella parte II Serie B dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
2. Le autorizzazioni al trasporto, all’affido ceneri, alla inumazione e tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri sono rilasciate dal Responsabile del Servizio Comunale e dall’Ufficio di stato civile, in relazione alle rispettive competenze, sulla base dell’avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico, e ogni ulteriore dato e informazione in possesso, trasmessi anche telematicamente dalla Direzione sanitaria competente, dal medico curante e dal medico necroscopo o dalla impresa funebre su incarico degli aventi titolo.
3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per la sepoltura o la cremazione vengono formati e inoltrati tempestivamente da parte del Comune in cui è avvenuto il decesso all’impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o crematorio, per via telematica.”””
4. Le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione, affido o dispersione delle ceneri sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo, anche in formato digitale e/o elettronico, garantendo in ogni caso l’identità del dichiarante, e sono acquisite ai fini del rilascio dell’autorizzazione, anche per via telematica.

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Written by:

Sereno Scolaro

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