La forza dell’abitudine nella formazione di atti amministrativi in materia di polizia mortuaria – 1/2

Introduzione
Di tanto in tanto accade che vi sia l’occasione per venire a conoscenza di “prassi” che, probabilmente, trovano fondamento (o, meglio, origine) in quella che può essere chiamata la “forza dell’abitudine”, a sua volta effetto di una data strutturazione dell’organizzazione degli uffici.
In materia di polizia mortuaria si possono registrare anche effetti di una certa quale sovrapposizione tra funzioni, competenze e figure professionali che se ne occupano.
È abbastanza frequente sentire affermare che l’autorizzazione al trasporto funebre sia rilasciata dall’Ufficiale dello stato civile: si tratta di un’affermazione priva di fondamento dal momento che tale autorizzazione, che così come le altre in materia di polizia mortuaria di competenza dei comuni, attiene alle funzioni amministrative (spettanti ai comuni) che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, …, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.
Tali funzioni amministrative non possono essere “sovrapposte” ai “Compiti del comune per servizi di competenza statale, cioè la gestione dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica, che sono considerati al successivo art. 14 del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.
Facciamo, subito, osservare come in questo secondo caso si abbia considerazione a “servizi di competenza statale” (competenza, non interesse!), anziché di “funzioni amministrative spettanti ai comuni” e rispetto a cui il comune ha un ruolo di gestione.
Oltretutto, va tenuto presente come in questo secondo caso i vari servizi abbiano ciascuno regolazioni proprie e distinte le une dalle altre.

Una possibile origine delle equivocità
Data la chiarezza della distinzione, tra quanto regolato dall’art. 13 e/o dall’art. 14 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., teoricamente non dovrebbero aversi queste “sovrapposizioni”.
È ipotizzabile che questi fenomeni derivino dal fatto che, nei piccoli e medio-piccoli comuni, ragioni di ordine organizzativo interno portino, o abbiano portato, ad attribuire alle medesime persone fisiche (o, al medesimo “ufficio” inteso come insieme strutturato di persone) l’assolvimento sia delle une che degli altri.
Del resto, è abbastanza diffusa la situazione (fatti salvi i comuni con dimensioni organizzative di una certa consistenza) per cui gli stessi “compiti” di cui al sopra citato art. 14 siano assolti promiscuamente dalla stessa unità organizzativa, anche se questa operi avendo presenti le distinzioni normative, che attengono ai servizi di competenza statale gestiti dai comuni (cioè, agendo, a seconda delle fattispecie, quale Ufficiale dello stato civile, oppure quale Ufficiale di anagrafe, oppure quale Ufficiale elettorale; ragioni di brevità suggeriscono di non citare le situazioni in cui le funzioni relative a questo servizio siano esercitate da organi anche collegiali), oppure quale “responsabile” (comunque denominato o denominabile) dell’Ufficio comunale di statistica.

In questo contesto, si torna alla questione dell’autorizzazione al trasporto funebre quale (impropriamente) riferita all’Ufficiale dello stato civile, per ricordare come le funzioni di questi siano regolate dal Titolo IX R.S.C. (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m.), le quali riguardano sia la formazione degli atti di morte con la loro iscrizione o trascrizione nei relativi registri, sia le autorizzazioni all’inumazione o, distintamente, alla tumulazione, oppure l’autorizzazione alla cremazione (ricordandosi a questo proposito anche l’art. 3 L. 30 marzo 2001, n. 130, successiva al R.S.C.), sia altri procedimenti correlati, quali l’eventuale inumazione, tumulazione o cremazione senza (preventiva) autorizzazione; la denuncia di ipotesi di reato; gli accertamenti legali; la morte che avvenga in viaggio marittimo o aereo, oppure per ferrovia; sia altri adempimenti e situazioni specifiche (Cfr.: art. 81, 82 e 83 R.S.C.).
Ma l’autorizzazione al trasporto funebre non è minimamente pertinente al Titolo IX R.S.C., essendo regolata da alcune disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.

L’autorizzazione al trasporto funebre
Come prima cosa segnaliamo che le norme di riferimento citano la competenza del “sindaco”, dal momento che il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., non ha tenuto conto che, nel corso del suo processo di formazione, era stata emanata la L. 8 giugno 1990, n. 142, oggi abrogata in quanto “confluita” nel già citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m., disposizioni queste (di rango primario) che hanno ri-disegnato i ruoli, e le distinzioni al loro interno, tra i diversi organi comunali, individuandone anche alcuni che i precedenti T.U.L.C.P. (Testi unici della legge comunale e provinciale) neppure prendevano in considerazione, oltretutto sottolineando la distinzione delle funzioni, in modo anche ben delineato, rafforzato (Cfr.: art. 107, comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.).
Per questo, di seguito, indicheremo il termine “comune” in luogo di “sindaco”, anche se prevalentemente si dovrebbe parlare di “dirigente o chi ne assolva alle funzioni” (anche questa seconda parte della formula, testé indicata, evidenzia come vi siano, e siano numericamente la maggioranza, comuni privi di figure dirigenziali; ma non pare questa la sede per specificare aspetti di questa natura).

L’autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal comune (Cfr.: precisazione terminologica antecedente) di decesso, o almeno questa competenza territoriale è quella di default, essendovi alcune situazioni in cui la previsione standard non può trovare applicazione (si evitano esemplificazioni).
Giova, per inciso, ricordare come la competenza vada sempre vista sia in termini di competenza funzionale, sia in termini di competenza territoriale, dato che non è sufficiente individuare solamente la prima.
Ciò è previsto dagli articoli da 23 a 26 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.
Tale autorizzazione è necessaria sia nel caso in cui il trasporto funebre si esaurisca interamente, ed esclusivamente, all’interno del comune di decesso, sia nel caso in cui esso interessi più comuni (o anche l’estero), ipotesi queste che comportano una “comunicazione” (o, più comunicazioni per il caso di sosta in comune intermedio). Ovviamente, tranne i casi in cui il trasporto funebre si esaurisca all’interno del comune di decesso, la relativa autorizzazione non può prescindere dall’indicare il comune di destinazione “finale”, nonché, ricorrendone la fattispecie, anche quello di eventuale sosta intermedia per la prestazione di speciali onoranze.

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Sereno Scolaro

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