La cessazione della capacità giuridica

La capacità giuridica si acquista con la nascita (art. 1, comma 1 C.C.), ma quando cessa?
Tralasciando i casi, più o meno abbastanza eccezionali, della pronuncia giudiziale (artt. 414 e ss. C.C.) in presenza di date condizioni afferente alla capacità d’agire (art. 2 C.C.), cioè la capacità di compiere una serie ampia di atti, oppure nei casi di cui agli artt. 404 e ss. C.C., in tutti questi casi non confondendo la capacità giuridica con la capacità di agire, la cessazione della capacità giuridica si ha con la morte. Anche se non vi sia disposizione – espressa – che lo indichi.
Non a caso, l’art. 456 C.C. dispone che la successione si apra: …. al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto…...
Infatti, la successione mortis causa è l’istituto giuridico che affronta la regolazione sui beni (ed a volte, non solo rispetto a questi) che, prima della morte erano nella “titolarità” della persona defunta.
Si è preferito, qui, usare il termine “titolarità” piuttosto che altri, poiché non mancano “diritti” che non coinvolgono sempre e comunque il diritto di proprietà (art. 832 e ss. C.C.), come è nel caso del diritto d’uso, ma anche di altri diritti (es.: diritti di passaggio, diritti di stillicidio e molti altri).

La capacità giuridica delle persone fisiche (per le persone giuridiche valgono criteri e principi in parte diversi) può essere definita, grossolanamente, come la posizione che fa sorgere la soggettività della persona, che ne fa titolare, o potenziale titolare, di diritti e di doveri, tra cui tipicamente quelli propri della persona (es.: il diritto al nome), molti dei quali sono, oltretutto, così intimamente legati a questa da essere qualificabili quali “personalissimi”. Né si dimentichi l’art. 22 Cost. [1]

In linea di massima, la morte si ha con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo (art. 1 L. 29 dicembre 1993, n. 578).
Come noto, si tratta di un criterio storicamente determinato e per il quale corrono orientamenti volti ad introdurre definizioni maggiormente puntuali sotto il profilo scientifico.
Indipendentemente da quali possano essere le evoluzioni in materia, questa definizione trae (o, se si vuole, ha tratto) fondamento dalle problematiche collegate con il trapianto di organi a fini terapeutici.
Tra l’altro, non va dimenticato come la legge sopra richiamata sia rubricata: “Norme per l’accertamento e la certificazione di morte, il ché porta anche a fare rinvio all’art. 4 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., laddove il termine “accertamento della morte” dovrebbe essere inteso come “accertamento (della effettività) della morte”, nel senso che la funzione è quella dell’acquisizione della certezza che la morte sia effettivamente intervenuta.

Con la cessazione, a seguito della morte, della capacità giuridica, alcune “titolarità” proprie della persona (fisica) sono interessate dall’istituto della successione, ma altre cessano del tutto, cessazione quest’ultima che riguarda principalmente i c.d. diritti personalissimi.
Ne citiamo solamente quelli che trovano fondamento nella Costituzione, richiamandone le disposizioni: artt. 2, 3, 4, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 (già ricordato), 24, 25, 26, 27, 32, 36, 37, 38, 48, 50, 51, 52, 53, 54.

In questa sede, il 28 giugno scorso, è stato pubblicato un testo dal titolo: “Quali sanzioni, qualora ve ne siano, per il caso di “auto-affidamento” di urna cineraria?” (ci si scusi per l’auto-citazione, ma essa si presta a un raccordo) in cui, in particolare in “Nota” in calce, si introduceva, non senza una qualche maliziosità, una questione ben poco oggetto di discussione, cioè se le spoglie mortali possano, o meno, essere oggetto di proprietà.
Si tratta di una questione delicata e che porta a considerare che l’ipotesi potrebbe essere sostenuta, e non senza difficoltà, solo alla condizione che si ammettesse che il corpo umano, in quanto tale (cioè, sia da vivo, che post mortem), possa essere oggetto di una qualche proprietà e quindi avente natura patrimoniale ed oggetto di atti di disposizione piena e (sostanzialmente) illimitata.
Certo, in sistemi classificabili quali schiavistici, anche il corpo umano – anzi, l’uomo (indifferentemente dal genere) – poteva essere considerato un “bene” suscettibile di proprietà (o simili).

Ma il fatto che il corpo umano (sia esso vivente o meno) non costituisca un “bene” di questa natura, porta alla sola conclusione per cui sia il corpo umano, che le sue spoglie mortali non lo siano, né possano essere.
Va ricordato come le norme penali che riguardano le spoglie mortali siano, non certamente a caso, rubricate: “Dei delitti contro la pietà dei defunti (Codice penale, Parte seconda, Libro II, Titolo IV “Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti”, Capo II), rubricazioni che collocano la questione del tutto al di fuori degli ambiti di patrimonialità, quanto in quelli del rispetto di valori e di dignità che si svolgono in contesti ben di maggiore ed incontrovertibile valore.


[1] – Costituzione, Articolo 22 – Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

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Sereno Scolaro

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