Il c.d. subentro nelle concessioni cimiteriali – 1/5 – Definizioni

In materia di concessioni cimiteriali, costituenti sepolcri privati nei cimiteri (Capo XVIII d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), l’art. 90 del già citato d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ne prevede l’ammissibilità nei riguardi di (a) privati e di (b) enti. Merita, subito di considerarsi come questi due termini possano aprire ad equivocità, dal momento che, specie il primo termine, può avere plurimi significati potendo essere riferito tanto alle persone fisiche che alle persone giuridiche, le quali, a loro volta, si possono distinguere tra persone giuridiche pubbliche e persone giuridiche private (oltretutto, ricordando, solo per inciso, come per queste ultime si abbiano altresì le persone giuridiche private in controllo pubblico …).

Per il secondo termine, la qualificazione di ente nulla dice circa l’eventuale natura pubblica o privata dell’ente, distinzione che potrebbe, se rilevi, essere estesa, richiamandosi gli enti, privati, che, nati in altro ordinamento giuridico, vengano ad avere “effetti civili” (es.: alla luce delle disposizioni della L. 20 maggio 1985, n. 222, pur non esaurendo queste ultima disposizioni l’intero spettro delle entità considerabili).
Nel successivo art. 93, comma 1 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il primo di essi, subisce una trasformazione, considerandosi ora di persone fisiche. Tale norma, come noto, differenza il diritto d’uso dei sepolcri, riservandolo a categorie di persone, distintamente a seconda che si tratti di concessioni fatte e persone fisiche oppure fatte ad enti.
Il concetto di riserva porta a dover ricordare come ciò comporti che quanti si trovino in una data posizione soggettiva viene a godere del diritto (nel caso il diritto di sepoltura) e, contemporaneamente, ad escludere dal diritto quanti non si trovino nella posizione soggettiva che determina il sorgere del diritto medesimo.

Tanto che, in materia, il successivo comma 2 ammette, per la prima volta rispetto ai Regolamenti (nazionali) di polizia mortuaria, situazioni, condizioni e modalità in cui, eccezionalmente, possa esservi una deroga dalla riserva costituente la “regola generale” (cfr.: anche, art. 102 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).
Per ragioni di brevità espositiva, si considereranno di seguito solo le concessioni cimiteriali fatte a persone fisiche, tanto più che queste tendono ad essere, abbastanza, prevalenti e di diffusione generalizzata.

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Sereno Scolaro

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