Esumare per tumulare

All’incirca 3-4 anni addietro è deceduta una persona, inumata nel cimitero del comune A, quale comune di residenza al momento del decesso.
La morte è stata dovuta ad una malattia, senza particolari caratteristiche: ciò per escludere il caso di morte per malattia infettiva-diffusiva considerata nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della salute, così come per escludere che il corpo fosse portatore di radioattività (in pratica, per escludere le fattispecie considerate all’art. 18 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.).
Una sorella del defunto dispone (o, nel frattempo è venuta a disporne) quale concessionaria di un sepolcro pluriposto a sistema di tumulazione, di una data capienza, realizzato con modalità ipogea in altro comune, confinante con quello d’inumazione, anche se i due comuni appartengano a distinte ASL.
Dato che il defunto non aveva altri familiari (parenti) nel comune di residenza e successiva inumazione, la sorella pensava di far traslare il feretro in modo da accoglierlo nel sepolcro in concessione, cosa che le consentiva una certa quale unificazione familiare e agevolava le visite in ragione della prossimità.

Assumendo informazioni aveva ottenuto l’indicazione generica per cui la traslazione era possibile (escludendo ovviamente i periodo considerati dall’art. 84, lett. a) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m, cioè da maggio a settembre), con l’avvertenza di verificare sia presso il comune di inumazione se disponessero di qualche “stima” su quello che potrebbe essere stato lo stato del feretro (spesso il personale del cimitero dispone di valutazioni, anche se non sempre necessariamente puntuali, fondate sulle esperienze, sulla conoscenza del terreno, a volte anche distinguendo tra possibili vene di materiali diversi presenti nella composizione litologica del cimitero.
Ma anche di verificare presso un’impresa di onoranze funebri di propria fiducia non solo i costi del trasporto, ma anche quelli per gli eventuali rimedi circa il feretro: se il feretro fosse rinvenibile in buone (ottime?) condizioni di tenuta, nelle sue componenti, poteva aversi un relativamente semplice rivestimento con cassa di zinco esterna (dato che questa soluzione è generalmente poco apprezzata dalle famiglie quando il feretro sia fatto oggetto di cerimonie esequiali o simili, nel caso non essendovi ipotesi di presenze diverse se non dei più stretti familiari, la soluzione appare accettabile).
Se invece il feretro fosse rinvenibile in condizioni di alterazione, magari per schiacciamento causato dal terreno di ricopertura, oppure presentasse fuoriuscite di varia natura o, comunque, non si trovasse nelle condizioni di provvedere alla semplice collocazione in cassa di zinco esterna, potrebbe – forse – anche risultare necessario l’impiego di altra cassa di legno.
Purtroppo, si tratta di situazioni che non possono essere valutate a priori, per cui si rende necessario che, al momento dell’esecuzione, siano disponibili i diversi materiali che possano essere, a seconda dei casi, utilizzabili, anche a costo che alcuni di questi, se inutilizzati, ritornino alla disponibilità di magazzino.

La sorella incontrando il titolare dell’impresa di onoranze funebri nel pomeriggio di una domenica nell’osteria in cui questi andava a giocare alle carte (in molte realtà, specie nei paesi di minore consistenza abitativa, anche questo è un modo di fidelizzare i potenziali futuri clienti), ha trovato un atteggiamento ostativo, nel senso di rappresentare la prospettiva come non percorribile (tra l’altro, sarebbe stato riferito che sarebbe occorsa un’autorizzazione del Prefetto (sic! …).
Non si entra nel merito, ma nei paesini può anche accadere. Il punto è ben altro, nel senso che l’art. 83, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. considera alcune ipotesi nelle quali è ammessa l’esumazione prima del completamento del turno ordinario di rotazione decennale (art. 82), tra cui anche: “… o, previa autorizzazione del sindaco (leggansi: comune, cioè dirigente o, nei comuni privi di figure dirigenziali, chi assolva alle funzioni di cui all’art. 107, comma 3 (e 4) T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.), per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
Qui può aprirsi la questione se, nella fattispecie, trovi o meno applicazione anche il comma 3 del citato art. 83, dato che alcuni orientamenti interpretativi sembrano orientati per ritenere questa previsione applicabili unicamente alla fattispecie del comma 2 (esumazioni ordinate dall’autorità giudiziaria), mentre altri propendono per la sua applicazione in tutti i casi di esumazioni da eseguire prima del (completamento del) turno di rotazione.
Al di là della soluzione interpretativa, laddove trovasse applicazione detto comma 3 verrebbe a sorgere la questione della presenza del personale dell’ASL, dal momento che non mancano indirizzi regionali (spesso adottati con atti amministrative e non atti aventi natura di fonti del diritto) indirizzati a ridurre quanto maggiormente possibile gli interventi del personale dell’ASL. Comunque sia, appare fuori di discussione come l’ASL interessata sia quella nel cui territorio insiste il comune nel cui cimitero debba eseguirsi l’esumazione.

Infine, vi è altro aspetto da verificare preliminarmente, cioè quello del il feretro del defunto de quo abbia titolo di accoglimento nel sepolcro di destinazione, ai sensi dell’art. 93 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., nonché delle specifiche previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria.
Prescindendo dalle procedure, si può anche convenire come un’operazione di questa natura possa essere “poco simpatica”, in particolare per il personale che la debba eseguire, e, a certe condizioni, anche per l’impresa di onoranze funebri che sia commissionata di fornire le dotazioni necessarie ed eseguire il trasporto, proprio in ragione della scarsa, a volte nulla, prevedibilità sullo stato in cui il feretro possa essere rinvenuto.
Ma se la posizione del personale tenuto ad eseguire l’esumazione prima del completamento del turno ordinario di rotazione è comprensibile, forse anche “umanamente” condivisibile, altre motivazioni ostative non sembrano poter contare su grande fondamento.

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Sereno Scolaro

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