Diritto di sepolcro: linee rette, linee collaterali e spizzichi di affinità – 2/2

La parentela
La relazione di parentela è definita dall’art. 74 C.C. come il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all’interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo.
Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.
[2], laddove si sottolineano i termini di discendenza e di stipite.

Per la questione delle linee di parentela e per il computato dei gradi di parentela occorre rifarsi, rispettivamente, agli artt. 75 e 76 per i quali le prime (linee di parentela) sono distinte in linea retta, quando le persone discendano l’una dall’altra e in linea collaterale, quando le persone non discendano l’una dall’altra, pur avendo uno stipite comune.

Per la questione dei gradi di parentela, rilevante anche sotto il profilo del loro computo, il successivo art. 76 prevede che:
a) nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite e
b) nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Qui si sottolinea il termine di generazione, agevolmente esemplificabile semplicemente ricordando che tra madre/padre e figlia/o (un po’ di ossequio alla parità di genere, senza lasciarsi condizionare da tradizioni paternalistiche, spesso presenti nell’ambiente) vi è una sola generazione [3], pur considerando due persone.
Se questa relazione la si veda nell’ordine, in cui è stata rappresentata, si parla di discendenza, mentre se la si veda nell’ordine inverso di ascendenza.
Tornando alle linee, la relazione appena rappresentata è una linea retta, mentre un esempio di linea collaterale può essere quello che intercorre tra sorella/fratello, dato che la relazione tra costoro non è data da una generazione, ma occorre risalire al loro genitore (stipite), oppure, altro esempio, quello che intercorre tra zia/o e nipote [4].
Oltretutto, le relazioni di parentela non sono illimitate, poiché l’art. 77 C.C. stabilisce che la legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il 6° grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

L’affinità
L’art. 78 C.C. qualifica l’affinità come il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge, prevedendo che, nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.
In altre parole, le linee ed i grati, nonché il loro computo, sono i medesimi. Inoltre, l’affinità non cessa per la morte [5], anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati, mentre cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’art. 87, n. 4 C.C. [6].
Appare importante segnalare un fatto, quello per cui l’affinità non è una relazione auto-espandentesi (si permetta il termine): infatti, a volte, specie nel linguaggio comune, si qualificano, come tali, persone tra cui proprio non vi è affinità.
È il caso dei coniugi di sorelle/fratelli, dove le persone – alle estremità di queste relazioni – sono tra loro affini.
Proviamo a rappresentare questa situazione: C1 è coniuge di S1/F1, mentre C2 è coniuge di S2/F2: C1 è affine di S2/F2, ma non lo è di C2, e viceversa.
Nella situazione, presente nel caso concreto assunto ad iniziale esempio, il fatto che la persona defunta fosse nuora della sorella del fondatore del sepolcro, questa era affine di persona affine, in linea collaterale di 2° grado, col fondatore del sepolcro (segnalando che, nel caso specifico, l’ordinanza presidenziale ha fatto riferimento al fatto che nell’affinità non vi è consanguineità, con ciò aggiungendo, rispetto alle considerazioni qui fatte, altri fattori di valutazione sulla sussistenza, o meno, dello ius sepulchri, fattori che eccedono e di discostano rispetto a quanto precede).


[2] – Si cita il testo attualmente vigente.
[3] – Un modo semplice, per rappresentare ciò, può essere quello di indicare le persone col nome, o con una “etichetta” con iscrittovi il nome, oppure con un pallino (o altro segno) e le generazioni con una linea che le congiunge, cosicché per computare le generazioni (o, meglio, i gradi) è sufficiente contare il numero di queste linee.
[4] – Andrebbe ricordato (ma che serve ormai …) come nel passato fossero in uso parole differenti per distinguere il nipote in linea retta rispetto al nipote in linea collaterale.
Le lingue sono entità viventi, mutano nel tempo, alcune parole muoiono, altre nascono ex novo.
[5] – Ricordando l’art. 149 C.C., va considerato altresì lo scioglimento del matrimonio “per altra causa prevista dalla legge”.
[6] – Riguarda gli impedimenti al matrimonio.

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Sereno Scolaro

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