Considerazioni sui registri cimiteriali – 3/3

Questo articolo è parte 3 di 3 nella serie Considerazioni sui registri cimiteriali

Quid attorno all’esemplare consegnato all’archivio comunale?
Dal momento che l’art. 52, comma 2, lett. d) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. prevede che le registrazioni cimiteriali si estendano alle iscrizioni relative a “qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, cioè ad “eventi” che possono (ed in genere così è) verificarsi successivamente “alla fine di ogni anno”, cioè negli anni successivi a quelli della (prima) “sepoltura” (qui intendendo, indifferentemente, inumazione, tumulazione o cremazione, a seconda delle scelte fatte), quindi successivamente alla consegna di uno dei due esemplari all’archivio comunale.
Di qui, la necessità di approfondire l’aspetto che riguarda la funzione dei registri cimiteriali, anche per quanto afferisca all’esemplare così consegnato all’archivio comunale e destinato ad essere conservato senza limiti temporale, a differenza di altra “documentazione” cimiteriale che, a determinate condizioni, con determinate procedure e decorsi determinati tempi, potrebbe essere oggetto di scarto documentale (Cfr., tra gli altri: D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 – salvi gli abrogati artt. 25 e 27; art. 68 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37: art. 22 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
In altri termini, merita di porsi la questione se tale consegna comporti che l’esemplare del registro cimiteriale confluisca nell’archivio di deposito o nell’archivio corrente del comune.
Apparentemente, potrebbe valutarsi confluisca nel primo, se non fosse per il fatto che la disposizione del sopra ricordato art. 52, comma 2, lett. d) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. “si proietta”, per sua stessa natura e per il contenuto delle “variazioni” interessate necessariamente oltre all’atto di (prima) iscrizione, quello relativo alla (prima) “sepoltura”, sempre da intendersi estesa alle diverse pratiche funerarie.
Oltretutto, non si può non considerare che se le “variazioni”, che intervengano nel tempo, non vengano fatte oggetto di iscrizione in entrambi gli esemplari, ne conseguirebbe che quello dei due esemplari consegnato all’archivio comunale venga a rimanere dis-funzionale, avendo solo le iscrizioni che vi siano state apportate nell’anno di riferimento, con ciò perdendo di qualsiasi funzionalità una volta avvenuta la sua consegna all’archivio comunale.
Viene alla mente una situazione abbastanza simile, quella dei registri per gli atti di stato civile, formati in duplice esemplare, uno dei quali è (dopo il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., dovrebbe dirsi: “dovrebbe essere”, ma situazioni contingenti vedono comportamenti non uniformi nelle diverse realtà) depositato (oggi) presso la Prefettura, che, a rigore (ma vedi osservazione immediatamente precedente) dovrebbe operare ai sensi dell’art. 3 D. M. (Interno) 27 febbraio 2001.
Anche qui l’esemplare conservato in sito diverso da quello dell’ufficio di stato civile di (prima) formazione, deve (leggi: dovrebbe) essere altrettanto aggiornato con le “variazioni” (in questo ambito si parla di “annotazioni”), che siano eseguite sull’esemplare conservato presso l’ufficio di stato civile di (prima) formazione.
Tornando alla questione di fondo, cioè agli aggiornamenti con le “variazioni” che intervengano nel tempo anche dell’esemplare consegnato all’archivio comunale, non si può evitare di prendere atto che queste possono intervenire del tutto lontanamente nel tempo, poiché le concessioni cimiteriali si misurano su orizzonti temporali valutabili in decenni, a volte in secoli, per non trascurare la diffusa presenza di concessioni cimiteriali a tempo indeterminato (c.d. “in perpetuità).

Questo comporta che vi sia uno strutturato “flusso documentale” in occasione dell’iscrizione delle singole “variazioni” che consenta a chi ha responsabilità, e/o operatività, nella tenuta dell’archivio comunale di provvedere a propria volta.
Infatti, il sistema del duplice esemplare, assolve alla funzione di mantenere una duplice registrazione, anche a eventuale salvaguardia delle notizie ed informazioni nel caso di eventi che alterino la continuità, e persistenza nel tempo, delle registrazioni stesse.
Si potrebbe parlare, pur con strumenti differenti, di quello che in ambito informatico, va sotto la denominazione di “back up”, sulla cui utilità non si ritiene di spendere parola, tanto è nota.
Si è ben a conoscenza come in molte realtà queste impostazioni non solo siano scarsamente curate, ma, più frequentemente, del tutto assenti. Se ne prende atto.

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Sereno Scolaro

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