Alcuni aspetti dei sepolcri privati fuori dai cimiteri – 3/3 – I vincoli sull’area di proprietà della famiglia, la questione della loro riducibilità, le modalità per la loro assunzione

Se la proprietà dei fondi della famiglia (o delle famiglie, qualora la cappella privata fuori dei cimiteri sia realizzanda da parte di più famiglie, ipotesi, molto astratta, che porrebbe questioni su molti aspetti, specie attorno ai vincoli sui i fondi devono essere sottoposti, inclusi gli aspetti di, eventuali, promiscuità, talora richiedendo la costituzione di una comunione convenzionale, almeno per questi effetti; per cui, per ragioni di semplicità espositiva, si prende in considerazione solo l’ipotesi dell’unica famiglia) attorniante la costruenda cappella privata fuori dai cimiteri, costituisce una sorta di pre-requisito debitamente sussistente già al momento della richiesta dell’autorizzazione (scoprendo di seguito una certa quale promiscuità terminologica tra autorizzazione e concessione) alla costruzione, va affrontata la questione dell’assunzione dei due vincoli cui tali fondi debbano essere assoggettati, cioè l’assunzione del vincolo di inalienabilità e del vincolo di inedificabilità.

Si tratta di vincoli particolarmente rilevanti, nei loco effetti, poiché il loro venire meno determina la decadenza dal diritto d’uso (comma 3) del sepolcro, decadenza riguardante i concessionari. Tra l’altro, il termine di concessione è presente (comma 2), termine che potrebbe essere contrapposto a quello di autorizzazione (alla costruzione) utilizzato all’art. 101. Per comprendere la promiscuità nell’uso dei due termini può, forse, essere utile considerare questi due vincoli. Fermo restando che l’area su cui sorge la cappella privata fuori dai cimiteri, il manufatto costituito dalla cappella privata fuori dai cimiteri stessa, nonché l’area che, per il raggio di 200 m., l’attornia – area di proprietà della famiglia (o, delle famiglie) richiedente/i la concessione – sono e restano di proprietà del tutto, ed inequivocabilmente, privata.

L’assunzione del vincolo di inedificabilità non costituisce particolare difficoltà, non solo per il fatto di costituire istituto variamente presente anche in altri contesti normativi, ma principalmente per il fatto di essere una destinazione del suolo che non è contraddittoria con la definizione di proprietà (art. 832 C. C.), potendo essere “vista” come una modalità di quel diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo del bene (nel caso, area attorniante la cappella privata fuori dai cimiteri).

Più problematico è il vincolo di inalienabilità, solo se si consideri come il massimo modo di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo di un bene altro non sia se non la legittimazione ad alienarlo. Senza citare le elaborazioni di diritto attorno ai caratteri dei beni demaniali, può citarsi, ex plurimis, la L. 20 novembre 2017, n. 168 “Norme in materia di domini collettivi“, che per questi (definiti all’art. 3, comma 1) prevede che il loro regime giuridico resti quello dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. Certo questa legge ha un ambito di applicazione specifico, ma proprio per questa sua specificità evidenzia come l’inalienabilità costituisca istituto eccezionale. Eccezionale in quanto contrasta con la definizione di proprietà privata, contrasto che, in tale legge, non sussiste non sussistendo proprietà privata, ma affrontando il tema dei “domini collettivi”, in qualche modo ri-affermando come accanto alla proprietà privata e alla proprietà pubblica (in questo caso intesa quale proprietà jure privatorum da parte di amministrazioni pubbliche, che, come largamente noto, dispongono distintamente di patrimonio e demanio – alcune – o, in altri termini di patrimonio disponibile e patrimonio indisponibile), vi sia, e sia storicamente determinato quanto persistente, anche un tertium genus[1], cioè una titolarità collettiva, da parte di collettività (cfr.: anche art. 1 sopra citata L. 20 novembre 2017, n. 168, nonché alcune norme precedenti (es.: L. 16 giugno 1927, n. 1766, recante “Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751“).

Se ne potrebbe trarre la conclusione (forzando un po’, ma poi neppure molto) per cui i due vincoli (con particolare riguardo a quello d’inalienabilità); e l’eventuale decadenza dal diritto d’uso per il caso di un loro venire meno, costituisca una sorta di “demanializzazione” (finalistica) dell’area attorniante, per il raggio previsto, la cappella privata fuori dai cimiteri.

Dal momento che l’art. 104, comma 2 ricorre alla formulazione: “…fondi di proprietà delle famiglie che ne chiedano la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo…” (come visto, sono due vincoli), se ne ricava che una tale assunzione dei due vincoli non discenda da una qualche “imposizione” esterna ai proprietari, né che si sia in presenza di un qualche effetto che operi ex lege, quanto di una modalità di esercizio di quei poteri di disposizione propri dei soggetti proprietari, per quanto condizionata dal fine. Per quanto, limitatamente al vincolo di inalienabilità, possano richiamarsi le considerazioni formulate al precedente punto 5), si è in presenza di un assunzione sostanzialmente unilaterale, posta in essere dai proprietari.

Ciò comporta che l’assunzione dei due vincoli sui fondi di proprietà attornianti la costruenda cappella privata fuori dai cimiteri non possa che avere se non la forma dell’atto pubblico, unilaterale, assoggettato, come previsto, dalla c.d. formalità della trascrizione in applicazione dell’art. 2643, nr. 2, 2-bis, 3 (se del caso, nell’ipotesi di pluralità di famiglie), 4 e 5 C.C..

In precedenza (punto 4), era stata usata la formulazione di “…assunto serio e formale impegno…”, che ora può essere meglio esplicitata. Infatti, in sede di richiesta di autorizzazione alla costruzione della cappella privata fuori dai cimiteri, il soggetto, od i soggetti, richiedente/i si trova nella condizione di non disporre di certezze rispetto all’accoglimento o meno della richiesta (si veda anche il complesso procedimento richiesto per il suo rilascio), per cui, fermo restando che la proprietà dei fondi, nel raggio dei 200 m., attornianti la costruenda cappella privata fuori dai cimiteri deve necessariamente sussistere al momento della richiesta medesima, non vi sono particolari ragioni per esigere che sia già avvenuta, e trascritta o non ancora trascritta, l’assunzione di tali due vincoli, essendo del tutto ammissibile che nella richiesta stessa sia assunto l’impegno a provvedere alla formazione dell’atto pubblico unilaterale e alla sua trascrizione, il ché deve avvenire prima del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione.

Infine, va considerato come l’autorizzazione alla costruzione della cappella privata fuori dai cimiteri possa concorrere con l’approvazione del progetto di costruzione, in applicazione, per quanto applicabile nella fattispecie, dell’art. 94 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

[1] Non si attribuisce particolare rilievo al fatto che Antonio Negri non condivida l’assunto e consideri l’ipotesi quale una pretesa, qualificata come inconsistente in quanto poggiante illusoriamente su una concezione espansiva del diritto di proprietà nella maturità capitalistica (affermazione che contrasta con la storicità di molti istituti qui considerati). Cfr.: Antonio Negri, Il comune come modo di produzione. atti del Convegno “Rispondere alla crisi. Pratiche, invenzioni, istituzioni”, Università di Torino, 5-6 novembre 2015, raccolti in “Rispondere alla crisi“, Ombre Corte/Culture, Verona, 2017 (p. 32).

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Sereno Scolaro

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