Alcune considerazioni sulla perpetuità delle concessioni cimiteriali – 3/3

È possibile il superamento delle perpetuità?
In alcune “tracce” per la redazione del Regolamento comunale di polizia mortuaria sono stati ricercati “strumenti” volti a superare molte delle criticità cui si è fatto cenno, spesso prevedendo un c.d. “mutamento nel rapporto concessorio”, consistenti nel partire dall’inestumulabilità codificata nell’art. 86, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., ed ipotizzando che gli aventi titolo sulla concessione “rinuncino” a questa.
In realtà, si tratta di una rinuncia collegata, strumentale, ad una nuova concessione, ora a tempo determinato, del medesimo manufatto sepolcrale, con la conseguenza che la precedente concessione (perpetua) comporta la possibilità (si potrebbe dire: l’obbligo) di estumulazione, consentendo il ricollocamento nel medesimo sito delle ossa, raccolte in debite cassette ossario e/o i trattamenti consentiti per i resti mortali, facendo in modo che la “nuova” concessione disponga della capienza sua propria, “nuova” concessione che potrebbe essere a titolo non oneroso, salvi solo gli onri contrattuali, incomprimibili.
Si potrebbe argomentare che una rinuncia della perpetuità possa essere difficilmente accolta dagli aventi titolo, ma ciò può essere contrastato con la considerazione del vantaggio per gli aventi diritto nel disporre di una concessione “utilizzabile”, anche nel tempo oltre che in termini di capienza, beneficio che non può essere sottovalutato (salvi ovviamente approcci “ideologici” sul concetto di perpetuità).
Va anche segnalato come la regione Friuli-Venezia Giulia, con la L.R. 9 giugno 2017 , n. 22 “Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria)”, all’art. 3, comma 1, lett. b), n. 2 [8] abbia previsto la generalizzazione delle concessioni cimiteriali a tempo determinato, anche se antecedenti alle disposizioni che hanno escluso l’ammissibilità di concessioni perpetue. Si tratta della sola regione intervenuta in proposito.
Molti aspetti delle leggi regionali variamente emanate hanno avuto contenuti contrastanti con la Costituzione, anche se il Governo, a partire dalla prima legge regionale (cioè la L. R. (Lombardia) 18 novembre 2003, n. 22), non abbia ritenuto di avvalersi delle potestà (facoltative, per altro) riconosciutegli dall’art. 127 Cost., approccio mutato dalla metà del 2018, oltretutto avvalendosi di strumentazione argomentativa inidonea.
Nel caso della norma sopraricordata della regione Friuli-Venezia Giulia, pare che, se sia sollevata in giudizio questione di legittimità costituzionale vi siano più elementi che potrebbero suggerire un esito dichiarativo di illegittimità costituzionale, dato che si incide su rapporti giuridici perfetti, consolidati, e afferenti a principi sia di ordinamento civile, sia a quei livelli delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. l) ed m) Cost.).
Il richiamo a quest’ultima norma costituzionale è tale da individuare agevolmente come si sia in presenza di materia di competenza legislativa – esclusiva – dello Stato, ricavandone la conclusione che, con legge (dello Stato) potrebbe anche essere ammissibile pervenire ad un superamento delle perpetuità nelle concessioni cimiteriali di sepolcri privati nei cimiteri.
Occorre quindi una legge. Probabilmente, potrebbe essere anche difficile immaginare che il relativo progetto di legge sia di fonte parlamentare, ma non si può escludere che l’iniziativa legislativa possa provenire dal Governo, sulla base di considerazioni di adeguata regolazione del sistema cimiteriale, altro elemento rientrante nella materia dell’ordinamento civile ed in quella delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
In conclusione, merita di farsi cenno ad un orientamento interpretativo avviato dal TAR Sicilia, Palermo, anche come conseguenza delle situazioni presenti nei cimiteri del capoluogo regionale, sta da tempo seguendo l’interpretazione (che, in parte, è stata condivisa anche dal TAR Toscana e dal TAR Puglia, Lecce) per la quale qualifica la perpetuità (quando un tempo ammessa) nelle concessioni cimiteriali non assoluta, argomentando come l’assenza di un “termine finale” venga a costituire, sotto il profilo sostanziale, un’alienazione “occulta” e quindi in contrasto con l’assoggettamento dei cimiteri al regime dei beni demaniali.
Da ultimo, può citarsi la pronuncia del TAR Sicilia, Palermo, Sex. I, 2 settembre 2020, n. 1813, che presenta una particolarità, quella per cui il TAR, nell’aderire alla linea interpretativa che sostiene, non solo porta argomenti, ma “si copre le spalle” richiamando precedenti “avvalli” da parte del giudice di appello (ex multis: C.G.A.R.S., Sez. Giurisd., 26 aprile 2019, n. 347), quasi a prevenire ogni possibile ricorso in appello.
La tesi non è così peregrina come possa, di primo acchito, apparire, ma va valutata con cautela. Prudenzialmente, per il fatto che si ha la convinzione che, per incidervi, occorra una legge, legge statale riguardando la materia dell’ordinamento civile, materia di competenza legislativa – esclusiva – dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. l) Cost., esigenza non altrimenti eludibile.


[8] 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<<c) fissa le modalità delle concessioni e la loro durata, il cui limite massimo è di novantanove anni, anche se rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria);>>;

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Sereno Scolaro

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