Cremazione e normative: a che punto siamo?

Come noto e, se necessario, ribadito dalla Consulta, in una sua recente pronuncia sull’impugnativa da parte del Governo di alcune leggi regionali, segnatamente, in primis, quella lombarda, i principi legislativi che devono essere assunti a massimo riferimento in tema di cremazione sono solo quelli, di rango primario, stabiliti dall’articolo 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie” e dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”.

L’art. 3 comma 1 della L. 130/2001 avrebbe – originariamente – previsto che con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della L. 23/8/1988, n. 400, e con una procedura la quale avrebbe visto coinvolte anche le commissioni parlamentari competenti, venisse modificato il D.P.R. 10/9/1990, n. 285 – regolamento governativo di polizia mortuaria ad oggi ancora in vigore – attuando i cardini normativi contenuti nel seguente sviluppo logico-argomentativo dello stesso comma, afferenti alla cremazione, e precisamente per quanto concerne l’autorizzazione alla pratica funebre della cremazione, e suoi principali istituti corollario quali dispersione delle ceneri, affidamento familiare dell’urna, se espressamente richiesti dal defunto.

Fino ad ora lo Stato, per il mutato ed intricato assetto, assai sconnesso, delle plurime potestà legislative, ripartite tra Stato e Regioni, introdotte dalla L. di revisione costituzionale n. 3/2001, non è intervenuto per modificare il D.P.R. 10/9/1990, n. 285, come previsto dall’articolo 3 della legge 130/2001, né per variare il D.P.R. 396/2000 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento di stato civile”. Per una parte limitata a resti mortali, parti anatomiche riconoscibili, ha, invece, emanato ad hoc il D.P.R. 15/7/2003, n. 254, del quale nessuno ha contestato la legittimità.
Ad oggi, invece, il Parlamento, con grande fatica, sta modificando l’intero quadro normativo, con importanti novelle, assorbite in una sorta di testo unico e in particolare la procedura per l’attuazione di quanto contenuto nel comma 1 dell’articolo 3 della L. 130/2001, pare esser soggetta a profonda riforma.

Nella legge in discussione, si riconferma la volontà che tale materia (autorizzazione a cremazione di cadavere e dispersione ceneri, e si aggiunge anche l’autorizzazione al trasporto funebre di ceneri ed ossa) sia propria dello stato civile, e si specifica, tra l’altro:
“ I prolegomeni fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:
a) uniformità del trattamento del cadavere, delle cremate ceneri e delle ossa umane sul territorio nazionale, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico sanitarie;
b) uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i cadaveri, delle ceneri ed ossa umane, la cui competenza permane allo stato civile;
… omissis …”
Ci sarebbe insomma l’esplicita volontà di ricondurre la polizia mortuaria nell’alveo di una predominante competenza statale.

La vigente riforma del Titolo V della Costituzione ha assegnato taluni poteri alle Regioni, tra cui la sanità, per materie cosiddette concorrenti, in attuazione di postulati statali.
Ma, ad oggi, dopo quasi 20 anni di questa esperienza, a nostro avviso, negativa di federalismo funerario, la situazione è ancora magmatica, fluida e confusa.
Per altre materie, tra cui lo stato civile, sia i principi, sia la regolamentazione sono rimasti di esclusiva titolarità dello Stato (per fortuna!)
Tutte le Regioni, con tecniche e filosofie a volte abbastanza eterodosse hanno già legiferato in materia di cremazione (talune anche in altri campi funerari), intervenendo anche in ambito di stato civile, come semplice attuazione di quanto in termini di statuizione era stato fissato dalla L. 130/2001, in altri casi ampliando il proprio raggio di azione, in certi frangenti, ancor peggio, non seguendo proprio il dettato della L.130/2001. Mai però lo Stato, sino agli ultimi mesi pur avendone la reale possibilità, ha contestato dette leggi assai avventate, avanti l’Alta Corte.

Anni fa, inoltre, fu emanato il D.P.R. 24/2/2004 – per ricorso straordinario al capo dello Stato, valevole al caso singolo – conforme al parere reso dalla 1^ sez. del Consiglio di Stato il 29/10/1993 n. 2957/03, che per la prima volta si espresse sul punto di diritto giungendo alla conclusione secondo cui “nel caso in esame, mentre la disciplina della dispersione delle ceneri deve ritenersi incompleta, richiedendo la definizione di molteplici aspetti applicativi, altrettanto non può dirsi per l’affidamento ai familiari dell’urna delle ceneri, compiutamente regolata dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 3 della Legge 130/01”.
Lo stesso Consiglio di Stato, dopo aver chiarito che la L. 130/2001 non è una legge delega, ma bensì legge ordinaria, così specificò: “[…omissis…] Non è sostenibile che decorso il termine stabilito di sei mesi dalla data di entrata in vigore, la mancata emanazione del regolamento privi la legge di qualsiasi efficacia, specialmente in ordine alla normativa preesistente di rango secondario” e che “le disposizioni legislative di mero principio costituiscono comunque criterio interpretativo delle norme previgenti e quelle alle quali può riconoscersi efficacia precettiva per compiutezza di disciplina devono ritenersi senz’altro applicabili”.

Written by:

Carlo Ballotta

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