Cremazione a basso prezzo in Val d'Aosta

Continua a crescere la scelta della cremazione delle salme da parte dei valdostani: dalle 445 cremazioni del 2006, anno di attivazione del tempio, si e’ passati alle 950 dello scorso anno. I dati sono stati resi noti da Giusto Perron, nel relazionare all’assemblea del Celva che ha approvato un finanziamento di 270.000 euro nell’ambito del rinnovo della convenzione con il Comune di Aosta (gestore della struttura).

”Con la convenzione – ha spiegato Perron – l’utilizzo dell’impianto e’ aperto all’intero bacino regionale, con costi ridotti rispetto alle tariffe stabilite dal Ministero dell’interno, pari al 60% delle tariffa ministeriale per la cremazione della salma e pari al 30% della tariffa ministeriale per i resti mortali, mentre per i cittadini non residenti in Valle d’Aosta la fruizione del servizio e’ prevista, ma a prezzo pieno”.

A fronte di un costo fissato dal ministero di 562 euro per la cremazione di salme, i residenti in Valle d’Aosta pagheranno poco piu’ di 337 euro, mentre la cremazione di resti mortali inconsunti a fronte di una tariffa fissata di circa 450 euro i valdostani pagheranno circa 169 euro. La tariffa per la cremazione di parti anatomiche provenienti dall’Usl della Valle d’Aosta, infine, e’ di circa 19 euro.

La scelta in se è meritevole, ma desta preoccupazione il fatto ci cittadini delle restanti regioni italiane, siano essi a favor eo contro la cremazione, debbano contribuire con trasferimenti statali alla Regione Val d’Aosta di norma superiori ai trasferimenti ad altre regioni. Non sarebbe il caso di cominciare a parlare di eliminazione dei privilegi delle Regioni a statuto speciale? In fin dei conti nelle altre regioni chi si fa cremare paga la cremazione a tariffa piena!

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4 thoughts on “Cremazione a basso prezzo in Val d'Aosta

  1. Buongiorno,
    Recentemente il comune di Milano ha respinto la richiesta di tumulare le ceneri di mio zio in uno dei suoi cimiteri dove già si trovavano sua mamma e suo papà e i suoi nonni materni poiché il defunto non risiedeva più nel comune di Milano, negando quindi il ricongiungimento familiare. Posso in qualche modo far valere il diritto di mio zio di essere ricongiunto con i propri cari? Intendo dire: posso far ricorso al tar o mettere di mezzo un avvocato? Mi sembra assurdo non mi abbiano dato questa possibilità.

    1. X Paolo,

      Nei cimiteri lombardi sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione, i cadaveri, i nati morti e prodotti del concepimento, le parti anatomiche riconoscibili, le ossa, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri nei casi di cui all’articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale lombarda n. 22/2003 oggi interamente trasfusa nel T.U. Leggi Sanitarie Regionali n. 33/2009.

      IL titolo di accoglimento in cimitero per cadaveri e loro trasformazioni di stato intermedie o finali è un diritto della personalità e dovrebbe esser regolato, nei suoi requisiti minimi, dalla sola Legge Statale (attualmente art. 50 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285).

      Il comune, nel proprio regolamento comunale di polizia mortuaria, una volta rispettato questo criterio base potrebbe, specie per le sepolture private (quali sono le tumulazioni tutte, a prescindere dalla loro tipologia ricettiva, costruttiva o dalla durata del rapporto concessorio) ampliare (ma non ulteriormente comprimere) queste categorie di persone portatrici del diritto di sepolcro. Per i cosiddetti “avvicinamenti” o ricongiungimenti il regolamento municipale gode di amplissima autonomia, (specie in base allo spazio sepolcrale disponibile) e può dettare disposizioni anche molto stringenti o più selettive (esempio: si privilegiano i residenti anche quando il rapporto concessorio debba esser costituito ex novo) E’una scelta massimamente politica, non più di tanto sindacabile sul piano della legittimità sostanziale, anzi – dirò di più – il regolamento regionale lombardo n. 6/2004 in una sua successiva modificazione, invade spesso ed abusivamente la competenza esclusiva del Comune nel rilascio delle concessioni, essendo, alla fine, il Comune titolare ultimo della funzione cimiteriale (art. 824 comma 2 Cod. Civile).
      E’bene ricordare come ogni tumulazione sorga in forza di una atto di concessione che l’Amministrazione *PUO’* solamente e non *DEVE* necessariamente porre in essere, si ravvisa, pertanto, un notevole margine di discrezionalità (da non confondere con l’arbitrio ed il capriccio sfrenato!) nella gestione o buon governo del sistema cimiteriale comunale (qualora il singolo Comune disponga di più campisanti). AD ogni modo avverso un espresso provvedimento di diniego è sempre ammesso il rimedio giurisdizionale avanti in T.A.R., bisogna però affidarsi ad un (buon) avvocato per istruire il relativo ricorso.

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