L'attività del necroforo

Diamo uno sguardo all’attività ed i compiti del NECROFORO.
Non è una materia di lavoro imprecisata e quasi banale, come accade per altre professioni che non godono di grande credito presso l’opinione pubblica, il mestiere di becchino è particolare, atipico e molto delicato In molte occasioni si arriva in questo settore così estremo perché si è praticato in passato la professione generica dell’infermiere o dell’addetto all’assistenza di base presso cliniche, ospedali o strutture protette. Spesso sono le stesse ditte di onoranze funebri ad avvalersi di personale paramedico che abbia prestato servizio nelle corsie dei diversi reparti dei nostri ospedali, magari anche per sopperire a qualche carenza del proprio organigramma, soprattutto quando si avvicinano ferie estive e festività e diventa più difficile assicurare copertura ai turni di lavoro più disagevoli, come accade per la reperibilità notturna.
Sono molti, infatti, gli infermieri che nel ritaglio del loro tempo, senza nulla togliere alla loro professionalità di dipendenti pubblici, lavorano sottobanco per imprese funebri, magari rendendosi disponibili per vestizioni ed interventi presso il domicilio del defunto, se il decesso è accaduto tra le mura domestiche. A questi operatori bisognerebbe, però, ricordare come l’infermiere e necroforo siano due universi molto distanti tra loro e difficilmente sovrapponibili, curare i malati è un compito prezioso e di grande umanità, ma trattare le salme è altra attività che richiede una particolare formazione tecniche e morale, per sapersi correttamente relazionare con il cadavere ed attraverso quest’ultimo con i dolenti. La centralità del necroforato, nel ciclo produttivo dell’impresa va assolutamente valorizzata anche perchè sono gli stessi necrofori, durante l’erogazione dei servizi funebri a rappresentare la serietà dell’azienda, la figura del necroforo, e non del semplice portantino, quindi,deve essere assolutamente rivista e messa in primo piano, in un generale processo di riqualificazione capace di coinvolgere gli stessi impresari. Tutte queste considerazioni, nei prossimi mesi, diventeranno senza dubbio oggetto per nuove e più approfondite discussioni anche per lo stesso imprenditore, che deve assolutamente ripensare il suo ruolo all’interno del sistema impresa così da doversi necessariamente mettere in discussione per affrontare un futuro destinato a cambiamenti ormai irrinunciabili. Il lavoro di necroforo, purtroppo, non viene quasi mai visto come una mansione molto edificante e come tale anche il personale che si adatta a fare tale lavoro nella maggiore totalità dei casi è di bassa elevatura sociale e culturale per non parlare di bassa manovalanza che fa questo lavoro perchè non trova di meglio proprio a causa della sua preparazione. Certo, sarebbe auspicabile trovare del personale diverso dal solito stereotipo che vuole il becchino brutto, cattivo e perverso; in effetti, occorrerebbero alle imprese collaboratori preparati, giovani, educati e, perchè no, anche in grado di sostenere moralmente i dolenti nel momento del funerale e nella ancor più dura fase della sepoltura ma, questa speranza, adesso, è ben più di una semplice illusione, è ancora pura utopia. In America, ad esempio, il direttore della casa funeraria assieme a tutti i suoi assistenti, per un singolare e non sempre condivisibile intreccio di ruoli, sa affiancare la famiglia in lutto proponendo percorsi psicologici di aiuto ed aiutando il ministro di culto ad organizzare la cerimonia religiosa. Gli addetti della casa funeraria, dunque, debbono conoscere molto bene le principali liturgie delle esequie così da muoversi con discreta disinvoltura tra Salmi del vecchio Testamento, aspersoi per l’acqua benedetta e preghiere del commiato. Quale necroforo italiano potrebbe garantire le stesse competenze’ Saprebbe forse egli suggerire qualche passo della Sacra Scrittura con cui corredare i necrologi, oppure, ancor meglio, mentre si sta allestendo la camera ardente ed i famigliari attorno alla salma recitano il santo Rosario quale operatore funebre di medie capacità avrebbe la delicatezza di sciorinare qualche ORA pro NOBIS senza cadere nel ridicolo in modo da testimoniare con un semplice gesto di buona educazione la vicinanza dell’impresa a parenti ed amici del de cuius’ La situazione, tuttavia, non è ancora sprofondata nel buio più cupo, ci sono interessanti realtà imprenditoriali, di nuova concezione, che disperatamente, contro tutti i luoghi comuni ed i facili profeti del disfattismo, cercano di portare avanti un progetto di rinascita per il necroforato italiano, puntando, come in una temeraria battaglia ideale, tutte le loro energie sulla formazione tecnica ed umana del proprio personale. Qualche lavoratore debitamente addestrato, anche grazie a stages e scambi d’informazione con l’estero è già all’opera con successo in diverse aziende, ma purtroppo, questa grande risorsa, per necessità numerica, viene riassorbita in quell’indistinta massa di mediocrità e pressappochismo di cui è formato, per gran parte, il lavoro nell’imprenditoria funeraria italiana, così, purtroppo viene svilito e dilapidato un patrimonio di preparazione e professionalità che andrebbe diversamente sfruttato. Il problema della formazione e molto spinoso e difficile per tante ragioni: il tessuto delle imprese è molto, forse troppo frammentato, fare formazione costa tantissimo in termini di tempo e denaro da investire, così molte imprese non possono attingere a quest’opportunità anche se sono state aperte sul territorio nazionale alcune scuole per gli operatori funerari. C’è poi un altro elemento di disturbo da non sottovalutare: il Italia il mondo delle onoranze funebri è maledettamente destrutturato a causa dell’irrisoria facilità con cui, dopo la liberalizzazione delle licenze, è possibile aprire ulteriori agenzie. Tanti pur bravi impresari sono colti da questo dubbio atroce: ‘Se gioco la carta di una seria ed approfondita formazione per i miei dipendenti non corro poi il serio rischio che quest’ultimi, una volta appresa l’arte si stacchino dalla mia azienda, costituiscano una nuova ditta e divengano miei spietati concorrenti proprio in virtù delle conoscenze apprese grazie a me ‘ Per uscire da questo empasse forse ci sarebbe una soluzione: se davvero le onoranze funebri, benchè gestite anche dai privati, rappresentano un servizio istituzionale e di generale utilità potrebbero esser le stesse istituzioni a finanziare iniziative serie volte alla crescita dell’intero comparto funebre. Ogni anno ci sono ricchissimi fondi comunitari, stanziati per lo sviluppo in aree deboli dell’Unione Europea, spesi per piani assolutamente velleitari ed inopportuni, soprattutto in tempo di crisi e stagnazione economica. Sarebbe auspicabile, anche per dare impulso ad un’occupazione vera e stabile la creazione di un ufficio con l’appoggio di psicologi,esperti di comunicazione preposto all’istruzione professionale per i lavoratori del post mortem e affinchè si riesca a rivalutare il profilo di pubblico servizio necroforato rendendogli giustizia. L’idea è così semplice e lineare da riuscire persino banale, chi avrà il coraggio di cogliere la sfida’

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129 thoughts on “L'attività del necroforo

  1. Gent.ma Sig.ra Silvana, il mio intervento, sollecitato dal moderatore del sito, doveva limitarsi a fornire una risposta chiarificatrice in materia di lavoro, essendo la Federazione della quale mi onoro di essere Segretario firmataria del CCNL in oggetto.
    Per quanto attiene a risposte inerenti ad altre tematiche, non ultima quella da Lei avanzata relativa alle visite necroscopiche, La invito ad avanzarmela privatamente (se la Sua è una impresa funebre associata a FENIOF) all’indirizzo feniof@feniof.it. Come comprenderà la nostra Federazione si sostiene unicamente grazie alle quote associative che le imprese funebri ci versano annualmente. Sarò lieto di fornirLe tutte le risposte del caso, avallate dalla necessaria documentazione, previo verifica delle Sue generalità e, ovviamente, della condizione di socio.
    Confidando nella Sua comprensione in merito a quanto sopra esposto, Le porgo i miei saluti.
    Cordialmente, Alessandro Bosi

  2. spett. sig. Bosi vorrei sapere se le visite necroscopiche che i comuni fanno pagare sono lecite . cordialmente la saluto

  3. Spett. Alessandro Bosi quanto da lei asserito trova conferma negli art. 16 e 47 del CCNL, il problema sta esclusivamente nei datori di lavoro, i quali si lamentano che il costo di un servizio funebre, gli diventa troppo caro, e quindi che tutti questi compensi che spetterebbero ai dipendenti rimangono solo delle scritte nei vari CCNL. Lo Stato purtroppo non ci aiuta, emana sempre leggi, costringendo i titolari delle imprese a fare sempre nuovi contratti di lavoro, sempre a discapito del dipendente, es. accorciare le ore di lavoro, non rispettare la 626, ecc. ecc. purtroppo mancano i controlli nella ns categoria, sono convinto che viene considerato un lavoro per stralcioni, invece è tutt’altro, le imprese avrebbero bisogno di personale qualificato, e non solo di gente che prende una salma, la mette dentro un cofano e la porta in chiesa per le relative esequie, e dopo la trasferisce al cimitero. Avrebbero bisogno di persone che sanno affrontare le famiglie quando ti rechi nelle loro abitazioni per sistemare la salma, persone in grado di espletare i documenti necessari per lo svolgimento del servizio funebre, personale in grado di fare ricordini a lutto, e tutto quello che occorre al fine di un servizio funebre. Premesso che è un lavoro che a me piace tantissimo e lo svolgo ad ampio raggio (riesco a fare tutto in maniera discreta) non voglio peccare di presunzione, spero che un giorno il ns lavoro venga apprezzato e remunerato per le cose giuste.

  4. Egr. Sig.Giuseppe, quanto da Lei asserito trova conferma in quanto da me precedentemente esposto. Infatti, a fronte della disponibilità a rendersi reperibile sono previsti compensi così come indicato nell’art.47 del CCNL. Ciò a prescindere dal fatto che a fronte di tale disponibilità segua poi l’esecuzione di qualche prestazione che, in virtù di quando viene svolta, avrà invece una remunerazione specifica così come disposto dall’art.47 comma 4.
    Stiamo dunque parlando di due diverse remunerazioni: una per la disponibilità ad eseguire prestazioni fuori dall’orario di lavoro, l’altra per l’esecuzione materiale delle attività che ne conseguono.
    La precisazione resa dal Sig. Parodi trova conferma in quanto descritto nel CCNL e, confidavo, non necessitasse di ulteriori commenti. Ritengo però necessario, onde evitare fraintendimenti, fare qualche precisazione a quanto scritto dal Sig. Parodi, sempre sulla base di quanto disposto dal CCNL. In primis le prestazioni richieste al personale che percepisce l’indennità di reperibilità non presuppongano alcun “compenso prepattuito”. Le prestazione svolte a seguito della chiamata in reperibilità vengono retribuite, secondo quanto previsto dal CCNL, con un trattamento retributivo minimo di tre ore (fermo restando che solo le ore effettivamente lavorate concorrono alla formazione del monte ore di lavoro straordinario) e comunque vengono compensate con il trattamento equivalente a quello previsto per il lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo a seconda di quando la prestazione lavorativa viene a realizzarsi. Pertanto non stiamo parlando di una indennità per ogni richiesta di intervento ma di una remunerazione per le ore lavorate fuori dall’orario di lavoro che va aggiunta all’indennità (questa sì che si chiama così) di disponibilità che viene riconosciuta a prescindere dal fatto che il lavoratore venga poi effettivamente chiamato ad eseguire prestazioni lavorative.
    In secondo luogo, le attività oggetto della prestazione lavorativa svolte nel turno di reperibilità sono il recupero salme, chiusura feretro, urgenze su richieste dei familiari e la vestizione e, come detto, non prevedono un compenso prepattuito in quanto, come sopra adeguatamente descritto, è prevista adeguata e specifica remunerazione da CCNL. Va precisato che questo vale sia per gli operai, autisti o impiegati che comunque avranno, relativamente a quanto sopra dettagliato, specifico compenso sia per la disponibilità che per l’esecuzione delle proprie prestazioni fuori dall’orario normale di lavoro (di cui all’Art.16 del CCNL).
    Cordialità.

  5. spett. Giovanni Parodi e Alessandro Bosi, la reperibiltà andrebbe pattuita dalle ore 20:00 alle ore 08:00, un impiegato non può stare a disposizione del datore di lavoro senza che guadagni niente, e precisamente non può aspettare che arrivi una chiamata per andare a fare una vestizione salma per guadagnare qualcosa.

  6. Spett/le Alessandro Bosi,il testo da lei riportato del CCNL relativo alla retribuzione della reperibilita’ era stato introdotto per compensare il personale operativo(necrofori)in attesa di una chiamata notturna;difatti non è sufficiente tale emolumento a retribuire questo tipo di servizio,si andava ad aggiungere al compenso pre pattuito per l’eventuale ritiro salma,vestizione,chiusura anticipata,ecc.ecc.Per gli impiegati commerciali reperibili nelle ore notturne,oltre al calcolo della reperibilità,si deve concordare un’indennità per ogni richiesta di intervento.Giovanni Parodi ex delegato UILTRASPORTI firmatario di diversi rinnovi del CCNL di categoria.

  7. Egr. Sig.Giuseppe, con la presente sono a risponderLe in base a quanto disposto dal CCNL per personale dipendente da imprese esercenti l’attività di pompe e trasporto funebre, sottoscritto a Roma il 21 febbraio 2006 tra FENIOF/Confcommercio e le rappresentanze sindacali di FILT-CIGL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.
    L’indennità di reperibilità è normata dall’Art.47 del suddetto CCNL il quale cita:

    1. In relazione alle esigenze di servizio, l’azienda può richiedere al lavora-tore di essere reperibile (senza vincolo di rimanere nella propria abita-zione ma con l’obbligo, in tal caso, di fornire all’impresa le notizie atte a rintracciarlo) al fine di svolgere eventuali immediate prestazioni oltre il normale orario di lavoro. L’obbligo della reperibilità deve sempre risulta-re da precedente disposizione scritta e l’azienda, nel richiederla, seguirà di norma il criterio della rotazione tra il personale interessato.
    2. La reperibilità può essere richiesta per turni giornalieri o plurigiornalieri. Ai lavoratori ai quali viene richiesta la reperibilità compete un compenso pari:
    o al 10% del minimo tabellare più contingenza, per ogni turno di reperibilità richiesto dal lunedì al venerdì di norma (per un massi-mo di 6 giorni consecutivi feriali – 5 se viene applicata in azienda la settimana corta);
    o al 14% del minimo tabellare più contingenza, per ogni turno di reperibilità richiesto nei giorni considerati festivi di norma (per un massimo di 1 turno – 2 se viene applicata in azienda la settimana corta).
    3. sono a carico delle aziende le spese per l’eventuale installazione e co-munque per l’uso di telefoni e/o apparecchiature atte a reperire i dipen-denti per le esigenze del servizio.
    4. Le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità vanno compensate con il trattamento equivalente a quello previsto per il lavoro straordina-rio e/o notturno e/o festivo, a seconda delle ipotesi nelle quali si ricade, e comunque non inferiore a tre ore. Fermo restando il trattamento re-tributivo minimo equivalente a tre ore, le sole ore effettivamente lavorate concorrono alla formazione del monte ore di lavoro straordinario.
    5. Nelle prestazioni superiori alle 3 ore, le frazioni di ore verranno somma-te nell’arco del mese in corso ed i residui nel mese successivo.
    6. Per prestazioni svolte nell’ambito del turno di reperibilità si intendono gli interventi riferiti a:
    — recupero salme (infortunistica);
    — chiusura feretro;
    — urgenze su richiesta dei familiari;
    — vestizione.
    7. L’arco temporale di reperibilità ha inizio dalla cessazione del turno e termina all’inizio del turno successivo. Per turno si intende quello nor-malmente praticato dall’azienda.
    8. A livello aziendale, per particolari esigenze, le parti potranno individuare forme di reperibilità diverse, nel rispetto della disponibilità espressa in-dividualmente dal lavoratore.

    – Nota a verbale –
    Esempio di calcolo per reperibilità:
    (minimo tabellare + contingenza)
    ___________________________
    173 x 10% x ore di reperibilità

    Fatto salvo quanto sopra, resta valido quanto disposto dal comma 4 in merito al fatto che le prestazioni effettuate nel periodo di reperibilità vanno compensate con il trattamento equivalente a quello previsto per il lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo, a seconda delle ipotesi nelle quali ricade (e comunque non inferiore alle tre ore).
    Ritengo utile per rispondere compiutamente al Suo quesito, riportarLe anche quanto disposto dall’Art.18 del CCNL che riporta le percentuali che vanno aggiunte alla quota oraria di retribuzione globale ordinaria in relazione alla tipologia di straordinario (normale, notturno e festivo). Preciso altresì che tali percentuali vanno calcolate esclusivamente sulla retribuzione tabellare e contingenza.
    Art.18 Lavoro straordinario, notturno e festivo
    Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l’opera sua anche oltre l’orario nor-male contrattuale stabilito, sia di giorno che di notte. Il dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempre che il lavoro festivo sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
    E’ considerato lavoro straordinario e dà luogo ad un compenso quello disposto dall’azienda ed eseguito oltre la durata dell’orario normale contrattuale di la-voro di cui all’art. 16 (Orario di lavoro).
    Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi o in ore notturne de-ve esser compensato con la quota oraria di retribuzione globale maggiorata delle seguenti percentuali da calcolarsi esclusivamente sulla retribuzione tabellare e la contingenza:

    · lavoro straordinario diurno feriale 30%
    · lavoro straordinario notturno 50%
    · lavoro straordinario festivo 65%
    · lavoro straordinario notturno festivo 75%
    · lavoro compiuto nei giorni considerati festivi 50%
    · lavoro notturno 25%
    Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.
    Si intende per lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
    Le ore straordinarie non possono superare le 230 ore annue pro-capite.
    Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre ammesso in relazione a:
    a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fron-teggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
    b) casi di forza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a un pericolo grave e immedia-to ovvero a un danno alle persone o alla produzione;
    c) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla at-tività produttiva, nonchè allestimento di prototipi, modelli o simili, predi-sposti per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo utile alle Rappresentanze sindacali aziendali;
    d) esigenze tecniche organizzative produttive o sostitutive previste dalla contrattazione collettiva integrativa.
    Ove la retribuzione sia composta in tutto o in parte di elementi variabili, si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso dello stipendio mi-nimo della categoria.

    In ultima analisi, sottolineo come la risposta alla Sua domanda non possa essere immediata in quanto va in primis valutato il Suo livello di inquadramento lavorativo ed in secondo luogo come viene disposta l’attività lavorativa dall’azienda (es. settimana corta).
    Confidando di esserLe stato utile, Le porgo i miei saluti.
    Alessandro Bosi
    Segretario Nazionale FENIOF
    Federazione Nazionale Imprese Onoranze Funebri

  8. La invidio profondamente perchè Lei svolge il lavoro che sogno.

    Al di là delle mie personalissime frivolezze occorre sapere con quale contratto di lavoro Lei sia stato inquadrato nell’impresa presso cui presta servizio.

    Ormai, nel panorama funerario italiano si sovrappongono diversi contratti e districarsi nella jungla di tutte queste norme non è facile.

    Mi raccomando, ci contatti!

    Saluti da Carlo, giornalista-necroforo.

  9. salve, sono un impiegato presso una ditta di onoranze funebri, gradirei sapere qualora ci fosse, con quale voce va pagata la reperibilità notturna, e precisamente dalle ore 20.00 alle ore 08.00, e a quale costo.
    sicuro di una vs risposta, ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.

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