Emilia Romagna: dispersoi,cinerari, ruolo di ASL

L''attivita' cimiteriale e' funzione istituzionale, precipua ed esclusiva del comune (Artt. 823 ed 824 Codice Civile, Art. 337 Regio Decreto 1265/1934, implementato, poi, dal combinato disposto tra gli Artt. 49 e 51 DPR 285/90, D.M. 28 maggio 1993, Art. 13 Decreto Legislativo 267/2000; tra l'altro L'art. 26-bis del d.l. 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, stabilisce che gli impianti cimiteriali sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865).

Non fanno eccezione nemmeno i cimiteri particolari preesistenti all'entrata in vigore del Regio Decreto 1265/1934 perche' anch'essi sono pur sempre sottoposti alla vigilanza comunale ex Art. 104 comma 4 DPR 285/90 ed Art. 16 comma 3 Legge Regionale Emiliano Romagnola 29 luglio 2004 n. 19).

E' pertanto da escludere una competenza diretta dell'ASL ad emettere provvedimenti deliberativi in merito, essendo viziati in origine da eccesso di potere, potendo questi essere assunti unicamente dal Comune (attraverso regolamento) e dal Sindaco (con ordinanza). (si veda Consiglio di Stato Sez. V, 25/10/1974 n. 436).

Nel pregevole articolo intitolato 'la via dell'abrogazione' reperibile a pag. 52 e seguenti de 'I Servizi Funerari' n.1/2007 l'autore imputa alla delibera 10/2005 adottata dalla regione Emilia Romagna, quale provvedimento attuativo e, per certi versi, esplicativo dell'art. 11 Legge 29 luglio 2004 n. 19 relativo alla cremazione ed al trattamento delle ceneri una eccessiva, quasi maniacale attenzione ad eventuali ed improbabili criticita' igienico sanitarie inerenti appunto gli esiti da completa cremazione dei cadaveri, siccome le ceneri, eccetto la remota ipotesi di contaminazione con nuclidi radioattivi (allora la normativa di riferimento sarebbe il Decreto Legislativo 9/5/2001, n. 257) non presentano problemi di profilassi. La stessa regione Lombardia ha novellato il Regolamento Regionale 6/2004 negli Artt. 11, commi 3 e 3.bis, nonche' Articolo 12, comma 6 limitando la portata della norma ai soli cadaveri portatori di radioattivita' a seguito di trattamenti sanitari', senza, quindi considerare la remota ed improbabile ipotesi di corpi e quindi ceneri radioattivi a causa di esposizione ad esplosione di ordigni o centrali nucleari.

Sull'affido personale delle urne concordo pienamente, ogni intervento dell''ASL e' del tutto superfluo, se non addirittura ultroneo; per la dispersione, invece, sarebbe conveniente un una collaborazione dell''Autorita' Sanitaria da collocarsi sul piano non tanto tecnico quanto dell''opportunita' politico-sociale.

Secondo l'art. 5 del Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4 adottato in ottemperanza all'art. 2 comma 2 della sovraccitata Legge Regionale 29 luglio 2004 n. 19, Il giardino delle rimembranze, se situato in un cimitero inglobato nel tessuto urbano, e' l'unico posto all'interno del centro abitato (cosi' come definito dal Nuovo Codice della Strada Decreto Legislativo 285/1992 e successive modificazioni) dove e' possibile disperdere le ceneri, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

In Emilia Romagna l'approvazione del piano cimiteriale, con relativa previsione di aree destinate a dispersoi e giardini delle rimembranze e' effettuata dal comune in base al comma 2 dell'art. 2 Reg. Reg. 25 maggio 2005 n. 4 sentita la ASL competente (con parere necessario in quanto ad acquisizione, ma e' possibile non conformarvisi, tranne per la parte relativa alle zone di rispetto, con adeguata motivazione).

Nel procedimento istruttorio tra comune ed ASL (in cui quest'ultima e' solo interfaccia tecnico strumentale rispetto al servizio cimiteriale proprio del comune) va, comunque, tenuto conto dell'art. 139 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con rinvio all'art. 16 legge 7/8/1990, n. 241, quale modificato dall'art. 11 L. 15 maggio 1997, n. 127. Evidentemente, allora, e sempre salva diversa previsione della legge regionale, si e' in presenza di un parere da considerare facoltativo (Sereno Scolaro).

Sul versante igienico-sanitario la costruzione di un dispersorio, luogo cimiteriale ove disperdere al vento le ceneri, e cinerario comune richiede solamente il parere sanitario se la norma regione non prescrive diversamente.

L'autorita' sanitaria dovrebbe ad esempio pronunciarsi negativamente qualora il cimitero di medio-piccole dimensioni si trovasse nel centro abitato come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8) del D.Lgs. 285/1992 'Codice della strada' in attuazione della L. 130/01 la quale, appunto, vieta la dispersione nei centri abitati.

Il problema si complica perche' con la Con la nuova formulazione dell'articolo 338 del Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto 1265/1934) ottenuta con l'art. 28 L. 1° agosto 2002, n. 166 il dimensionamento della fascia di rispetto, ossia di quell'area che separa il perimetro del camposanto da caseggiati e fabbricati urbani, puo' esser fortemente compresso sino al limite massimo dei 50 metri.

Nella geografia umana emiliano romagnola in parecchie situazioni cimiteri ancora funzionanti sono stati assorbiti nel tessuto (sub)urbano e non certo per i perversi effetti della famigerata legge (Art. 28) 1 agosto 2004 n. 166 con cui modificando L'Art. 338 del Regio Decreto 1265/1934 e' stata consentita la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali sino ad un minimo di 50 metri.

L'Emilia Romagna, tra l'altro, con Circolare 21 gennaio 2005 n. 1493 ha emanato istruzioni per raccordare la disciplina di cui all'art.4 della propria legge 29 luglio 2004 n.19 in tema di compressione delle zone di rispetto con la sullodata normativa nazionale.

Periferie, capannoni industriali e falangsteri frutto della peggior edilizia popolare hanno, nel tempo, eroso ex se le zone off limits attorno ai campisanti, senza poi considerare i cimiteri parrocchiali o frazionali (commentatori piu' forbiti parlerebbero di cimiteri 'foresi') da sempre sorti accanto alla chiesa, vero nucleo della comunita'. Questi piccoli sepolcreti sono veri nidi di memorie ed affetti (giusto per ricorrere ad un'espressione pascoliana) e sopprimerli perche' troppo prossimi al caseggiato costituirebbe un grave vulnus alla stessa identita' della popolazione.
Il problema da igienico-sanitario diventa etico e forse l'ASL, quale ente tecnico strumentale rispetto alla potesta' comunale non e' il soggetto piu' idoneo ad esprimere valutazioni di opportunita' politica (la politica, dopo tutto e' l'arte del possibile, ma non dell'sattezza e si base su corpi elettivi) tuttavia si ritiene doveroso un pronunciamento d'interdizione (e, quindi di pressione sugli organi decisionali del comune) laddove il cimitero per sua particolare conformazione non fosse in grado di trattenere le ceneri sparse al proprio interno, si pensi, ad esempio, a luoghi montuosi interessati da forti correnti ventose dove le ceneri sversate all'aperto correrebbero il serio rischio di oltrepassare il recinto del camposanto per travolgere in un turbine visitatori e fedeli che sui recano alla Santa Messa nella chiesa parrocchiale immediatamente adiacente al cimitero.

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Carlo Ballotta

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