Tempistica per le esumazioni ordinarie

In data 09/05/1995, il Ministero della Sanità, acquisita la documentazione
in merito all’abbreviazione del turno ordinario di rotazione per le fosse
di inumazione nel Cimitero, autorizzò l’abbreviazione di detto turno da
dieci a cinque anni. Il medico dell’ASL sostiene che comunque
l’esumazione di salme effettuata prima dei dieci anna è da ritenersi
straordinaria.

Io sono convinto del contrario, poichè il Ministero ha autorizzato l’abbreviazione del turno ordinario di rotazione da dieci a cinque anni.

In attesa di una Vostra interpretazione,

porgo distinti saluti.

Francesco

RISPOSTA:

La Sua deduzione è corretta.

Oggi dopo il DPCM 26 maggio 2000 (per i dettagli applicativi si veda la Circolare Sefit n. 4427 del 28.02.2001) l’autorizzazione ad abbreviare il turno di rotazione in campo comune è stato trasferito alle regioni e molte di queste hanno conferito tale potere al sindaco in qualità di autorità sanitaria locale.

Laddove il periodo legale di sepoltura in fossa comune sia stato abbreviato a 5 anni ( 5 anni sono il minimo consentito dallo stesso DPR 285/90 all’Art.82 comma 3) le esumazioni dopo 5 o più anni di permanenza DSCF0836del cadavere nella fossa sono da considerarsi ordinarie.

Il trattamento di eventuali cadaveri inconsunti sarà lo stesso previsto
dall’Art. 86 comma 2 DPR 285/1990, dalla Circolare 31 luglio 1998 n. 10 e
dall’Art. 3 del DPR 254/2003 ossia interro in campo indecomoposti per almeno altri 5 anni chi si riducono a 2 se il resto mortale è addizionato con sostanze biodegradanti oppure cremazione facilitata (occorre solo la volontà degli aventi titolo a disporre del de cuius cui si sostituisce in caso di disinteresse la decisione del comune attraverso l’apposita ordinanza
sindacale che regola le esumazioni).

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Carlo Ballotta

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9 thoughts on “Tempistica per le esumazioni ordinarie

  1. Buonasera,
    avrei bisogno di alcune informazioni.

    La prima: per esumazione ordinaria di mia madre per trascorsi termini ho chiesto la concessione di un urna cineraria per la quale ho pagato la spesa prevista piu’ 30 euro per diritti di segreteria.Vorrei sapere gentilmente a chi sono riferiti questi diritti facendo presente che il contratto da me stipulato per la concessione dell’urna cineraria e’ stato sottoscritto da Responsabile dei Servii Cimiteriali e, ovviamente, da me.

    Seconda: la foto in ceramica di madre sul cippo di marmo non si trova piu’. A chi spetta la custodia di questi accessori? Lo chiedo perche’ la custode del cimitero mi ha portata in una stanza dove c’erano molte foto ma quella di mia madre non si riesce a trovare.

    Grazie per le risposte che vorrete darmi.

    Giuliana.

    1. X Giuliana,

      la concessione di spazi cimiteriali si compone, principalmente di due elementi:

      a) la concessione vera e propria che è atto unilaterale da parte della pubblica amministrazione municipale

      b) la concessione-contratto (o convenzione) la quale è l’atto con cui le rispettive parti fissano le rispettive obbligazioni sinallagmatiche (cessione del diritto d’uso, obblighi manutentivi, oneri…)

      Due sono i modi in cui stipulare il regolare atto concessorio di cui all’art. 98 del regolamento statale di polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 il quale è condicio sine qua non perchè il privato cittadino possa legittimamente vantare diritti su suolo (diritto di superficie) o edificio cimiteriale, o porzioni dello stesso:

      A) l’atto di concessione, nella forma dell’atto pubblico, è rogato dal segretario comunale a a norma dell’art. 97 comma 4 lett. c) D.lgs n. 267/2000 – T.U. Enti Locali –.

      b) si provvede a porre in essere il rapporto concessorio con scrittura privata, registrabile in caso d’uso, tra il dirigente (art. 107 comma 3 lett. c) D.LGS n. 267/2000) di settore ed il futuro concessionario.

      Per i diritti di segreteria si veda la tab. d) della Legge n. 604/1962.

      All’atto dell’esumazione/estumulazione ordinaria ornamenti lapidei, arredi votivi, lastre marmoree e suppellettili funerarie per l’istituto civilistico dell’accessione rientrano nella piena proprietà del Comune/gestore dell’impianto cimiteriale che, di solito li smaltisce come rifiuti inerti ai sensi del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.

      Attenzione, però, il regolamento comunale di polizia mortuaria potrebbe pure prevedere soluzioni meno “brutali” , specie per oggetti di pregio o di particolare valore affettivo (es. le foto-ricordo) consentendo agli aventi diritto di ritornarne in possesso.

      1. La ringrazio molto per la sua risposta.
        Da quel che leggo e’ un “Contratto di concessione di sepoltura nel cimitero di……” in cui si accoglie la mia domanda finalizzata ad ottenere la concessione, per la durata di anni 30 di n. 1 loculo cinerario posto nel cimitero comunale.
        Tale atto e’ stato sottoscritto da me e dal rappresentante del comune.

        Oltre ai costi dell’urna e dell’esumazione ho pagato euro 30 per “Diritti di segreteria stipula contratto concessione/i cimiteriali”. che, all’interno del contratto vengono citati come ” Diritti di istruttoria”.

        Per quanto riguarda la foto apposta sulla lapide non se ne trova traccia ne’ sono state date spiegazioni.

        Giuliana.

        1. X Giuliana,

          detto molto brevemente:

          1) il Comune, con delibera consigliare, può istituire del c.d. diritti fissi d’istruttoria, complementari rispetto ai diritti di segreteria.

          2) le spese contrattuali sono sempre a carico del richiedente.

  2. Cara Redazione,

    sono il responsabile del servizio di custodia cimiteriale del cimitero sito nel Comune di XYX. I lavori cimiteriali sono state affidati ad una cooperativa specializzata in questo tipo di attività.
    Orbene, durante un’operazione di esumazione massiva da una quadra di terra, in campo comune, ad un mio attento controllo dal terreno smosso affioravano ancora molte ossa: il campo – deduco – non è stato adeguatamente bonificato secondo i disposti di Legge.
    Quali, allora, le possibili violazioni alla normativa speciale di settore? (D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, regolamento municipale di polizia mortuaria o ambedue in concorrenza tra loro?
    Chi è il soggetto competente ad elevare eventuali sanzioni ed ad introitarne le relative somme di denaro?

    1. X Custode,

      se la violazione riguarda il regolamento comunale di polizia mortuaria, o l’ordinanza ex artt. 82 comma 4 e 86 comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 con cui, nel dettaglio si disciplinano le operazioni cimiteriali di disseppellimento, il rinvio d’obbligo è all’art. 7-bis del T.U. Ordinamento Enti Locali, di cui al D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il quale, introdotto nel precedente corpus normativo dall’art. 16 L. n.3/2003 fissa una “forchetta” di riferimento per le sanzioni amministrative pecuniarie da elevare in caso di trasgressione alle due fonti prima richiamate.
      L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
      Se, invece, l’infrazione è ai disposti di cui al Capo XVII del D.P.R. n.285/1990 il rimando di rigore è all’art. 107 del medesimo D.P.R., il quale a sua volta richiama (senza troppa fantasia diversificativa!) l’art. 358 Testo Unico Leggi Sanitarie per il sistema di diritto punitivo applicabile. L’importo della sanzione, modificato più volte nel tempo, oggi, oscilla da € 1.549 a € 9.296 ai sensi dell’art. 16 D.LGS n. 196/1999. La sanzione sarà inflitta secondo tempi, modalità è procedure di cui alla Legge di depenalizzazione n. 689/1981, ed è oblabile entro 60 giorni nella misura più favorevole al trasgressore ai termini dell’art. 16 della sullodata legge, così come novellato dall’art. 53 D.Lgs n.213/1998.
      Competenti all’accertamento ai sensi dell’art. 57 Cod. Proc. Penale sono tutti gli agenti di polizia giudiziaria (polizia municipale compresa)
      Si richiama, però, sulle responsabilità di vigilanza sull’attività cimiteriale del “custode” l’art. 17 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.
      Ora, dopo profondi interventi di “demedicalizzazione” della polizia mortuaria, ottenuti con leggi, regolamenti o semplici provvedimenti amministrativi dalla Regioni l’ASL sono state sollevate dall’onere della supervisione sulle operazioni cimiteriali, altrimenti la contestazione potrebbe esser mossa anche dai servizi ispettivi di vigilanza sanitaria (detto inter nos: quasi mai presenti…per non dire: “latitanti”).
      Si ritiene, pertanto che il custode debba presentare rapporto gerarchico (art. 17 L. n.689/1981) al locale ufficio di polizia mortuaria, con una dettagliata relazione sull’accaduto, in quanto l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione spetta ex art. 107 comma 3 lett. G) D.Lgs n. 267/2000, pur sempre, al dirigente di settore del comune in cui si è consumato il fatto increscioso.
      I necrofori negligenti e distratti saranno parimenti soggetti alle eventuali sanzioni disciplinari previste dal loro contratto di lavoro (dalla semplice censura, alla sospensione, sino al licenziamento, nei casi più gravi!).
      Si consiglia altresì di provvedere ad un’immediata bonifica del campo oggetto di esumazione, se necessario pure dissodandolo, ad una lieve profondità, per la sicura raccolta delle ossa ancora sparse tra le zolle di terra smossa dalla pala dell’escavatore.

  3. X Jacopo,
    La Regione Toscana non è intervenuta in materia.

    Limiti “stagionali”, pertanto, sussistono solo per le esumazioni straordinarie (art. 84 dPR 10/9/1990, n. 285).
    Le esumazioni ordinarie (Art. 82 DPR n.285/1990), cioè decorso il periodo di inumazione legale, di cui al turno ordinario di rotazione, di durata solitamente decennale, non sono interessate da questi divieti, previsti, invece, dall’Art. 84 comma 1 lett. a) DPR n.285/1990 per quelle straordinarie. Si richiama la regolazione di dettaglio dell’ ordinanza sindacale (o anche dirigenziale) richiesta dall’Art. 82 comma 4, per meglio disciplinare le operazioni cimiteriali massive di dissotterramento.

  4. Buonasera, vorrei sapere se per legge, nel periodo estivo, in Toscana, si possono eseguire le esumazioni ordinarie. Grazie

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