Sepolcreto privato anche fuori del perimetro cimiteriale?

Cara Redazione,

Siamo una comunità monastica italiana di giurisdizione greco-ortodossa presso il comune di xyz sito in Regione Toscana.

Stiamo sondando la possibilità di realizzare un sepolcreto privato per i nostri fedeli.

Il “cimitero” del monastero sarebbe solo un contenitore delle ossa di cadaveri inumati dello spazio ortodosso di un cimitero comunale, in quanto la chiesa ortodossa proibisce che le ossa dei morti possano essere “anonimate” anche dopo il tempo previsto per i piccoli loculi delle ossa nei cimiteri comunali. Questo violerebbe la costituzione là dove prevede la uguaglianza dei culti per cui le ossa di un ortodosso devono restare nella forma che lo stato stabilisce ma sempre in modo che si possa sapere di chi sono. Ecco perché il Comune ci consentirebbe l’ossario. Quid Juris???


Il Superiore del Monastero

 

Di risoluzione alquanto complicata è questione in oggetto, inerente al cimitero privato da impiantare ed “esercire” presso il Monastero. In effetti, ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile i cimiteri sono impianti igienico-sanitari, parificati alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 4 legge 29 settembre 1964 n. 847, integrato dall’Art. 44 Legge 22 ottobre 1971 n. 865 (Artt. 26-bis, D.L. 28 dicembre 1989 n. 415 convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 1990 n. 39, appartenenti al demanio comunale (e si mediti sul significato di demanialità!) data la loro ratio pubblicistica di presidi per la salute pubblica. Tecnicamente (e…molto cinicamente!!!) i cimiteri, mi si consenta la definizione empia e brutale, e quasi provocatoria, altro non sono se non speciali discariche per lo smaltimento controllato di carne umana, sì auspicabilmente battezzata, ma in disfacimento.

Comunale, infatti, è la funzione cimiteriale ex Artt. 337, 343 e 394 Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto n. 1265/1934) e questa esclusività, tassativa e categorica, non ammette deroghe se non fosse per l’eccezione dei cosiddetti “cimiteri particolari” di cui all’Art. 104 ultimo comma DPR n. 285/1990 legittimi, solo in quanto PRE-ESISTENTI all’entrata in vigore del Testo Unico Leggi Sanitarie avvenuta nell’Agosto 1934 e sottoposti, comunque, al controllo ed alla vigilanza del comune. Si rammenta che l’Autorità Competente a sovrintendere sul buon governo, ordine e funzionamento del sistema cimiteriale cittadino, ex Art. 51 DPR n. 285/1990, è il Sindaco in quanto Autorità Sanitaria Locale ai sensi della Legge n.833/1978, del D.LGS n.112/1998 e, da ultimo del D.LGS n. 267/2000 recante l’approvazione del Testo Unico Ordinamento Enti Locali. IL Sindaco si avvale dell’AUSL, quale interfaccia tecnico-strumentale, per gli aspetti di igiene e sanità, ma la potestà regolamentativa ed autorizzatoria sorge pur sempre in capo al comune ed al suo organo monocratico per eccellenza: il sindaco, fatti salvi gli atti più squisitamente gestionali propri degli apicali, ovvero della dirigenza ex Art. 107 comma 3 lettera f) D.LGS n. 267/2000. Si veda, per compiti e funzioni della dirigenza, anche il D.LGS 65/2001.

 

Quanto poi all’erigendo ossario privato e dedicato (non, quindi, in forma anonima e massiva) presso il muro di cinta del Monastero, quindi fuori del recinto cimiteriale (Capo XXI DPR 10 settembre 1990 n. 285) non voglio IlluderLa, io, fossi l’autorità comunale, avrei grosse perplessità nel rilasciare il permesso di costruzione perché il sepolcro esterno al perimetro del camposanto comunale di cui all’Art. 340 Testo Unico Leggi Sanitarie, non necessariamente per feretri, ma pure per cassette ossario, sorge come privato (e sin qui ci saremmo anche!) e gentilizio cioè sibi familiaeque suae, come rimarca spesso nei suoi pronunciamenti sullo jus sepulchri la Suprema Corte di Cassazione, per il fondatore del sepolcro stesso, dunque, e per la sua famiglia. La familiarità, basata cioè lo jus sanguinis o lo jus coniugii è, dunque, presupposto inderogabile, altrimenti si realizzerebbe surrettiziamente un sepolcreto particolare ora non ammesso dalla Legge (Art. 104 comma 4 DPR n. 285/1990) Certo la Legge, Capo XVIII DPR n. 285/1990, ammette sepolcri privati per collettività, purché all’interno del cimitero e se quest’ultimi sono a sistema di inumazione la tomba (che poi sarebbe un campo di terra ben delimitato e dato in concessione) deve esser dotata di adeguato ossario ai termini dell’Art. 90 comma 2 DPR n. 285/1990.

Di conseguenza non le ossa, ma solo le ceneri (ma nel Vostro ordinamento la cremazione non è contemplata) in quanto residui, non ulteriormente riducibili, prodotti dalla completa combustione di un feretro (Art. 343 comma 2 Regio Decreto n. 1265/1934) possono uscire dal circuito cimiteriale così come rilevato dal Consiglio di Stato, Sez 1^ con il parere n. 2957/2003 prodromico all’emanazione del DPR 24 febbraio 2004 con il quale si è reso possibile l’affidamento famigliare o personale delle ceneri (= loro stabile custodia presso un’abitazione privata) stante, appunto la Legge n. 130/200, lo stesso Art. 343 comma 2 Regio Decreto n. 1265/1934 e l’Art. 80 comma 3 II periodo DPR n.285/1990.

L’unica soluzione percorribile è dunque quella delineata dall’Art. 100 DPR n. 285/1990 (reparto cimiteriale speciale per culti non cattolico-romani). Il comune, in effetti, può concedere l’area, individuata nel piano regolatore cimiteriale di cui all’Art. 54 e segg,, purché intra moenia del camposanto comunale, affinché la comunità ordodossa impianti la propria quadra ad inumazione (immagino con le fosse rivolte ad EST!) e la munisca di relativo ossario. La concessione non è perpetua, non più, almeno, dal 10 febbraio 1976, data in cui entra in vigore il vecchio regolamento nazionale di polizia mortuaria DPR 803/1975, ma massimo 99ennale, salvo eventuale rinnovo, per altro sempre possibile.

Questa almeno è la Legge Italiana (dura lex, sed Lex!).

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Carlo Ballotta

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2 thoughts on “Sepolcreto privato anche fuori del perimetro cimiteriale?

  1. Si deve considerare come il testo unico delle leggi sanitarie (r.d. 25 luglio 1934, n. 1265) disponga che i cadaveri debbano necessariamente essere sepolti in via esclusiva nei cimiteri con la sola eccezione del comma 2 dell’art. 340 e, sotto altri profili, dell’art. 341.

    Per curiosità: il Vostro Ordine Monastico appartiene alla Chiesa Latina, ossia a quella di Roma? Chiedo ciò perché la pratica di seppellire i monaci solo con l’abito religioso è ancora in uso presso le comunità di giurisdizione Cristiano-Ortodossa, diffuse anche in Italia

    Propongo, qui di seguito un estratto del Codex Juris Canonici (Anno 1983) Libro IV, Parte III, Titolo I capitolo 5:

    I CIMITERI
    Can. 1240 § 1. Dove è possibile, si abbiano cimiteri propri della Chiesa, o almeno degli spazi, nei cimiteri civili, riservati ai fedeli defunti; gli uni e gli altri devono essere benedetti secondo il rito proprio.
    § 2. Ma se non è possibile ottenere ciò, secondo il rito si benedicano di volta in volta i singoli tumuli.
    Can. 1241 – § 1. Le parrocchie e gli istituti religiosi possono avere il cimitero proprio.
    § 2. Anche le altre persone giuridiche o le famiglie possono avere un cimitero o un sepolcro peculiare, che va benedetto a giudizio dell’Ordinario del luogo.
    Can. 1242 – Non si seppelliscano cadaveri nelle chiese, eccetto che si tratti di seppellire il Romano Pontefice oppure, nella propria chiesa, i Cardinali o i Vescovi diocesani anche emeriti.
    Can. 1243 – Nel diritto particolare si stabiliscano opportune norme circa la disciplina da osservarsi nei cimiteri, soprattutto per quanto riguarda la tutela e il rispetto della loro indole sacra.

    A tale riguardo il Capitolo V del Codice di Diritto Canonico – “De coemiteriis”- al canone 1240, stabilisce che i luoghi deputati alla sepoltura dei fedeli debbano appartenere alla Chiesa o comunque debbano essere previsti ambiti nei cimiteri civili riservati ai fedeli, previa benedizione secondo il rito.
    Merita di essere sottolineato al riguardo che, secondo il diritto canonico, il cimitero è luogo sacro, qualità che viene acquisita per effetto della dedicazione o della benedizione.
    Prosegue il canone 1241 stabilendo che le parrocchie e gli istituti religiosi possono avere un cimitero proprio, così come le altre persone giuridiche o le famiglie, purchè l’area a ciò destinata venga benedetta a giudizio dell’Ordinario del luogo.
    Precisa, infine, il canone 1242 che la sepoltura all’interno delle chiese è di per sé vietata, fatta eccezione per il caso in cui si tratti di seppellire il Romano Pontefice oppure, nella propria chiesa, i Cardinali o i Vescovi diocesani anche emeriti.
    La disciplina così riportata mira a regolare il regime giuridico delle aree destinate alla sepoltura dei fedeli defunti ed ha quale finalità propria quella di garantire il rispetto della sacralità del luogo in cui ciò avviene.
    In questo senso, secondo l’ordinamento canonico, anche gli istituti religiosi possono avere un cimitero proprio, purchè sia garantita la sacralità del luogo, attraverso la benedizione e la dedicazione.
    Tuttavia, se questo è l’ambito di applicazione della disciplina dei cimiteri secondo il diritto canonico, altro è il profilo della presenza dei cimiteri secondo il diritto statale.
    Le leggi civili richiedono il rispetto di una serie di prescrizioni, volte in primo luogo a garantire l’igiene e la salubrità dei luoghi circostanti i cimiteri, pubblici o privati che siano.
    In base al diritto canonico, quindi, è consentito che anche gli istituti religiosi abbiano un loro proprio cimitero, a condizione che vengano rispettate le norme di diritto particolare dettate per conservare e proteggere la dignità sacra che il cimitero acquista con la benedizione : invero, anche i cimiteri degli istituti religiosi, essendo beni ecclesiastici, devono essere preventivamente benedetti, onde acquisire il carattere di luogo sacro.
    Altro è il profilo inerente alla disciplina civile dei cimiteri, che secondo l’ordinamento italiano è dettata dal più volte richiamato D.P.R. n. 285/1990.
    La vigilanza in materia è attribuita all’autorità comunale e tale è stata mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 112/98 e del D.lgs. n. 96/99, in base ai quali le funzioni in materia di edilizia di culto continuano ad essere esercitate dai Comuni.
    In base all’art. 104 del regolamento di polizia mortuaria anche le cappelle private rigorosamente a sistema di tumulazione stagna, costruite fuori dai cimiteri debbono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal medesimo regolamento per le sepolture private all’interno dei cimiteri.

    In effetti, qui, la normativa canonica potrebbe pesantemente confliggere con quella civile (Art. 824 comma 2 Cod. Civile), la quale, però, laicamente, in uno stato di diritto, PREVALE.

    Quindi: no, proprio non si può.

    Le uniche eccezioni (oggi) al cimitero comunale (ex Artt. 337, 343 394 Regio Decreto n. 1265/1934) sono quelle de:

    1) il cimitero particolare, “tollerato” dal legislatore ai sensi dell’Art. 104 comma 4 DPR 10 settembre 1990 n. 285, purché preesistente al 1934 (data di entrata in vigore del Testo Unico leggi sanitarie),

    2) la tumulazione privilegiata ex Art. 341 Regio Decreto n. 1265/1934 (prevista dentro delle chiese e similari, ma in casi particolarissimi, che segue l’art. 105 del D.P.R. n.285/90), tra l’altro normata anche a livello regionale in Piemonte

    3) la cappella privata e gentilizia (Art 340 comma 2 Regio Decreto n. 1265/1934) per la sepoltura di salme di persone della famiglia proprietaria dei fondi per un intorno di almeno 200 metri, per i quali assumono vincolo di inedificabilità e non alienabilità (art. 101 e seguenti del D.P.R. 285/90).

    All’ultimo capoverso del punto 8 della circ. Min. Sanità n.10/98 è sicuramente lodevole l’intenzione di rispettare le professioni e religioni non cattoliche, ma sorge qualche perplessità per l’utilizzo di uno strumento semplicemente istruttivo come quello della circolare che nella gerarchia delle fonti del diritto non può certo novellare il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

    L’art. 74 del DPR 285/90 così recita: “Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno…”. L’ultimo capoverso del punto 8 della circ. Min. Sanità 10/98 invece stabilisce quanto segue: “E’ consentita l’ inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone …”. Per le confessioni che lo prevedano espressamente.

    Questa statuizione non può essere considerata prettamente esplicativa dal DPR n. 285/90: essa in realtà contrasta con quanto fissato perentoriamente dal legislatore con norma tassativa ed inderogabile; dunque, la circolare appare di problematica applicazione.

  2. Siamo un monastero di recente costituzione in Comune sito in Regione Piemonte e vorremmo dotarci di un nostro cimitero privato per le sepolture dei confratelli.

    I nostri corpi esamini, secondo la nostra regola, devono essere esclusivamente inumati nella nuda terra, ma senza l’ausilio della cassa funebre e solo con l’abito talare ricucito a mo’ di sudario. Secondo Voi, de jure condito e condendo, questa tecnica è ammessa dalla Legge?

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