Roma: rimostranze di una donna a seguito della sepoltura non richiesta del feto

Una donna ha dato voce, su di un social, alla propria irritazione e turbamento, per aver scoperto la sepoltura del feto, abortito dopo aver subito un’interruzione terapeutica di gravidanza, quando aveva esplicitamente espresso il suo mancato consenso ad esequie o sepoltura dello stesso.
Colta da dubbi in merito, aveva successivamente contattato la locale camera mortuaria, che le aveva precisato che, pur non avendo espressamente autorizzato la sepoltura del feto, questa avrebbe avuto luogo con inumazione senza alcun onere o incombenza a suo carico.
Un successivo sopralluogo nel cimitero Flaminio di Roma confermava l’avvenuta inumazione e l’apposizione di una croce riportante il nome della donna (in qualità di madre, non potendo il feto essere registrato come nato morto) e la data di morte (quella dell’interruzione di gravidanza). La signora contesta ora, nel merito, una violazione della propria volontà e privacy.
Ama S.p.A., che gestisce i Cimiteri Capitolini, ha sottolineato con un comunicato stampa la propria completa estraneità alla vicenda, in quanto la sepoltura del feto è stata effettuata su indicazione della struttura sanitaria, presso la quale è avvenuto l’intervento, e debitamente autorizzata dalla ASL territorialmente competente. La croce posta sulla tomba è il segno funerario utilizzato per indicare la sepoltura, mentre l’epigrafe apposta è tale, in assenza di nome assegnato, per fornire le indicazioni basilari per individuare la sepoltura stessa.
La materia è, da anni, oggetto di contestazioni e diatribe trasversali, dalla valenza politica, religiosa ed umanitaria in senso lato. Dal punto di vista normativo, in Italia sussiste una linea guida nazionale (data dal DPR 285/90), sulla quale si innestano tutte le direttive su materie, ora in capo alle Regioni, ove non in contrasto con le regole statali di principio o richiamate nelle norme stesse regionali, nonché le disposizioni previste dalle diverse Amministrazioni comunali.
Fra quest’ultime, alcuni Comuni hanno previsto che tutti i feti, gli embrioni ed il materiale abortivo vengano sepolti in fosse comuni, insieme agli arti, in mancanza di esplicita richiesta di sepoltura privata da parte dei genitori. Altri Comuni hanno destinato specifiche aree di inumazione per i bambini mai nati. In materia, a quanto ci risulta, vi è anche una norma di legge veneta. In alcune città italiane associazioni religiose si occupano di garantire l’inumazione dei prodotti abortivi, per i quali non è stata fatta richiesta di sepoltura da parte dei genitori, a proprie spese, in particolari aree del cimitero. In altre, sono stati istituiti cimiteri per feti sotto le 20 settimane. In tali casi, il seppellimento dei prodotti abortivi vorrebbe prescindere dalla volontà della donna e dalle modalità singolarmente attivate per elaborare il proprio lutto.
In caso di decisione parentale al seppellimento dei feti è, invece, necessario richiedere il feto all’ospedale, insieme a tutti i permessi per il trasferimento al cimitero presso la ASL di competenza, rivolgendosi poi al Comune per fissare le modalità di seppellimento.
In Italia vengono considerati morti solo i bambini che hanno superato le 28 settimane di gestazione, ossia almeno il settimo mese di gestazione. In questi casi si può dunque effettuare la classica registrazione all’anagrafe, per poi procedere alla sepoltura ordinaria.

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