Plastica biodegradabile e resti mortali

Di recente il Ministero della Sanità ha nuovamente autorizzato (D.M. 7 febbraio 2007 e D.M. 28 giugno 2007 ) l’uso del materiale biodegradabile in sostituzione della cassa di metallo.

L’autorizzazione è limitata all’uso in ambito nazionale.

La plastica biodegradabile si applica unicamente: – nei feretri, all’interno della cassa di legno, per cadaveri destinati alla inumazione purché non decedute per malattia infettiva-diffusiva e per cadaveri destinati alla cremazione quando vi sia trasporto superiore ai 100 Km dal luogo di decesso; – nei feretri, all’interno della cassa di legno, per le salme decedute per malattia infettiva-diffusiva destinate alla cremazione.

BARRIERAIn realtà l’autorizzazione all’uso di nuovi materiali è (o sarebbe?) regionale dopo la nuova formulazione dell’Art. 117 Cost che affida alle Regioni questa competenza in quanto materia residuale, lo stesso Ministero della Salute, però, con la Circolare n. 400 VIII/9L/1924 del 21/05/2002, ha ritenuto di avocare a sè tale autorizzazione in forza dell’Art. 115 comma 1 lettera b) Decreto Legislativo 112/1998 per gli Artt. 31 e 75 comma 3, e 77 comma 3 DPR 285/1990.

Se le Autorizzazioni di cui agli Artt. 31, 75 comma 3 e 77 comma 3 DPR 285/1990 fossero davvero regionali non tanto in forza del DPCM 26 maggio 2000, ma del sullodato Art. 117 Cost, si porrebbe davvero un serio problema per l’uso in tutt’Italia (ex D.M. 7 febbraio 2007 e 28 giugno 2007) dei dispositivi plastici ad effetto impermeabilizzante in sostituzione del nastro metallico.

Già con il Decreto Dirigenziale n. 2006 del 21/09/2001 della Regione Liguria si era paventato questo rischio.

 

Diventa, allora, ancor più dirimente la distinzione semantica tra cadaveri (corpi privi di vita sottoponibili ai trattamenti di cui all’Art. 8 DPR 285/1990) e resti mortali così come definiti dall’Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 254/2003.

Dopo questo breve exursus normativo in cui si evince la difficoltà nella lunga transizione italiana verso un modello di amministrazione decentrata cerchiamo di risolvere un problema comune a molti operatori cimiteriali: gli involucri di cui ai D.M. 7 febbraio 2007 e D.M. 28 giugno 2007 possono esser impiegati anche per confezionare i feretri per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo?

Ovviamente dopo il periodo legale di sepoltura quando non si evidenzi la presenza di parti molli con conseguente percolazione di liquidi postmortali le uniche funzioni della cassa sono di mero contenimento, per facilitare la movimentazione dell’indecomposto e celarne la vista ai visitatori del camposanto, per ovvi motivi di pietas e rispetto.

A nostro avviso per i resti mortali, non vale il discrimen del 100 KM (sotto i quali, per il trasporto di cadavere, basta la semplice cassa di legno ex Art. 30 comma 13 DPR 285/1990) in quanto il criterio da seguire è sempre e solo la valutazione sulla sussistenza di parti molli con rilascio di liquidi post mortali, così anche per trasferimenti entro i 100 KM se si ravvisano fenomeni percolativi è d’obbligo una cassa a tenuta stagna (ma non per forza composta dal doppio feretro di legno e lamiera di cui all’Art. 30 DPR 285/1990)..

Rispondiamo, quindi, al quesito con una citazione d’autore, queste parole, infatti, appartengono alla Risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004:

“Per quel che concerne la procedura più corretta per il trattamento e confezionamento dei resti mortali a seguito di estumulazione, si considerano valide le norme dettate per il trattamento dei resti mortali provenienti da esumazione.

Nel caso non sussistano motivi ostativi di natura igienico-sanitaria, per il trasporto di resto mortale è sufficiente l’uso di contenitore di materiale biodegradabile (inumazione) o facilmente combustibile (cremazione). Il contenitore di resti mortali deve avere caratteristiche di spessore e forma capaci di contenere un resto mortale, di sottrarlo alla vista esterna e di sostenere il peso. Il contenitore di resti mortali, all’esterno deve riportare nome cognome, data di nascita e di morte.

Nel caso in cui la competente autorità di vigilanza (A.U.S.L. o Comune in funzione delle specifiche normative regionali o locali) abbia rilevato la presenza di parti molli, è d’obbligo per il trasporto dei resti mortali, l’uso di feretri aventi le caratteristiche analoghe a quelle per il trasporto di cadavere”.

Il Ministero si era pronunciato anche precedentemente con la circolare 31 Luglio 1998 n. 10, ragionando sempre in termini generici di “contenitore per resti mortali”

 

Ai sensi dell’Art. 31 DPR 285/1990 recante disposizioni in materia di meccanismi di contenimento alternativi alla vasca di zinco ed ai sensi dei Decreti Ministeriali del 7 febbraio 2007 e del 28 giugno 2007 è, allora, legittimo ricorrere ad un involucro flessibile facilmente biodegradabile o combustibile in cui avvolgere il resto mortale e tale da assicurare la perfetta ermeticità a gas e liquidi cadaverici per il tempo necessario al trasporto ed all’avvio del feretro alla sua destinazione ultima.

 

La cassa per il trasferimento del resto mortale dal cimitero in cui è stato esumato/estumulato verso il crematorio o il campo indecomposti per una nuova inumazione non deve esser necessariamente un cofano per cadaveri, può, infatti, esser costituita da un semplice cofano in carta, cartone, cellulosa, pasta di legno purchè rigido così da potre sostenere il peso inerte dell’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo/conservativo, permettendone un’agevole movimentazione.

 

Il dispositivo ad effetto impermeabilizzante, per un corretto utilizzo, deve esser posto sempre e solo all’interno del cofano ligneo, in carta, cartone, cellulosa, pasata di legno.

 

In altre parole esso deve “fasciare” direttamente il resto mortale o il cadavere.

 

I Decreti Ministeriali del 7 febbraio 2007 e 28 giugno 2007 hanno, quindi, valore sull’intero territorio nazionale, non si pone, dunque il problema dell’extraterritorialità rispetto alla regione da cui parta il trasporto funebre alla volta del forno crematorio o del cimitero di nuova sepoltura.

Il trasporto deve comunque esser autorizzato ex Art. 3 comma 5 DPR 254/2003 dal comune dove si trova il cimitero di prima sepoltura.

 

C’è un altra soluzione, di solito consigliata per se la cremazione dei resti mortali avviene nello stesso cimitero da cui sono stati esumati o estumulati.

 

La cassa di carta, polimeri facilmente combustibili, cellulosa, legno leggero, pasta di legno deve esser dotata di una “traversa” ovvero di un lenzuolino impermeabile che ne foderi il fondo, così da trattenere eventuali rilasci, ancorchè residui, di liquido cadaverico.

 

Questa “traversa” viene cosparsa di prodotti a base enziamatica capaci di asciugare le percolazioni, abbattendone anche gli sgradevoli odori, quando magari il “feretrino” sosta in camera mortuaria per diverse ore in attesa dell’incinerazione.

 

In realtà solo due regioni, ossia Lombardia, con l’Art. 20 comma 9 Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6, ed Emilia Romagna, con Determinazione del Responsabile Servizio Sanità Pubblica 6 ottobre 2004, n. 13871, hanno appositamente disciplinato il trasporto del resti mortali, così come definiti dall’Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 luglio 2003 n. 254, facendo esplicito riferimento a cassoni esterni facilmente lavabili e disinfettabili (e da rimuovere prima della nuova sepoltura o cremazione) in cui racchiudere il contenitore di resti mortali), mentre la Risoluzione del Ministero della Salute n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23.03.2004, più prudentemente parlava di recipenti con le stesse proprietà di quelli per cadaveri

L’Art. 20 comma 9 del Regolamento Regionale Lombardo 9 novembre 2004 n. 6 nella nuova formulazione introdotta con il Regolamento Regionale 6 febbraio 2007 n. 1 evita di specificare la prescrizione dell’impiego di determinate soluzioni tecniche, limitandosi al riferimento a “contenitori idonei alla destinazione”, con ciò modificando le prescrizioni precedenti, particolarmente onerose da rispettare.

Anche per l’Emilia Romagna (Determinazione del Responsabile Servizio Sanità Pubblica 6 ottobre 2004, n. 13871), in via interpretativa si addiviene alle stesse considerazioni, quindi, per il trasporto di resti mortali con parti molli, la necessità di garantirsi dalla percolazione non è solo rispettata con l’adozione della cassa esterna (sia essa di zinco, vetroresina, ecc.), ma anche con l’impiego singolo o congiunto di un apposito lenzuolino con cui foderare il fondo interno del contenitore o con apposite sostanze assorbenti e biodegradanti.

Sarebbe ancora meglio e molto più igienico un “rifascio” dell’inconsunto completamente impermeabile non solo ai fluidi, ma anche ai gas, come accade, appunto con i dispositivi di cui ai D.M. 7 febbraio 2007 e D.M. 28 giugno 2007, così da impedire che una volta eliminata la cassa esterna da trasporto, vi siano percolazioni nei luoghi di deposito temporaneo in attesa della cremazione o nei luoghi di tumulazione o inumazione.

Giusta il paragtrafo 3 della Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10 per la tumulazione di resti mortali serve l’avvolgimento (imprescindibile, invece, per la tumulazione di cadaveri i quali vanno sepolti in duplice cassa ex Art. 77 comma 1 DPR 285/1990) solo quando si ravvisi il rilascio, ancorchè residuo, di liquami cadaverici.

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Carlo Ballotta

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4 thoughts on “Plastica biodegradabile e resti mortali

  1. Il cofano in cellulosa ai sensi degli Artt. 31 e 75 comma 3 DPR 10 settembre 1990 n. 285 è stato autorizzato con D.M. 12 aprile 2007, anche ai sensi dell’Art. 115 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo n.112/1998.

    La norma è valisa su tutto il territorio nazionale (si veda anche la
    Circolare del Ministero della Salute del 21.05.2002 n. 400.VIII/9L/1924), ma non in Lombardia, dove per effetto del Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6 valgono per le casse i requisiti di cui all’allegato 3 del suddetto regolamento.

    Si ritiene, tuttavia che anche nei cimiteri e nei crematori della Regione Lombardia possa esser accolto un feretro confezionato con tale cofano, purchè il trasporto funebre sia partito da una regione dove il D.M. 12 aprile 2007 sia applicabile.

  2. Un’industria di Galliate produce un cofano ecologico con bordo legno (anche di aspetto decoroso) facendo riferimento ad un’Autorizzazione Ministeriale n.
    DGPREV.IV/10909/P/I.4.c.d.3 Roma 12 aprile 2007 –
    E’ credibile? Non ho trovato nessun documento con i dati riportati.

  3. Gli odori acri e pungenti sono senz’altro una fortissima criticità operativa e possono esser contenuti solo con un dispositivo meccanico a tenuta stagna (vasca + coperchio)

    In alternativa esistono, pur sempre, sul mercato degli abbattitori chimici (volgarmente definibili come “deodoranti cimiteriali”).

    Se il resto mortale viene avviato a cremazione il problema non si pone, perchè tutto il feretro è inserito nel forno e la plastica biodegradabile brucia bene.

    La cassa di zinco che alcuni continuano insistentemente ad adottare rappresenta, invece, una iattura anche perchè diversi impianti (come in Lombardia (Artt 18 e, per converso 19 comma 2 Reg. Reg. n.6/2004) non sono predisposti per ardere il metallo e filtrarne il particolato. In caso di inumazione, poi ex Art. 75 comma 2 DPR 285/1990 bisogna procedere con il taglio della lamiera.

    Spesso nella ri-tumulazione anche quando non si rileva la presenza di percolazioni cadaveriche (e non si rendebbe, quindi, necessario il rifascio) il feretro continua ad esser confezionato con la doppia cassa, oppure con la sola cassa metallica (senza, cioè, quella di legno).

    Si tratta di una prassi sì diffusa, ma illegittima, la Circolare 31 luglio 1998 n. 10 a questo proposito è molto chiara.

  4. E’ sbagliato il “rifascio” dei resti mortali con lenzuolini di plastica, anche se biodegradabili, perché impedisce la ossigenazione.
    Ci si è dimenticati dei problemi che troviamo ancora oggi per la sciagurata scelta di avvolgere i cadaveri sepolti appunto fasciati con lenzuolini, attorno a metà degli anni novanta?
    E’ senz’altro positivo il solo lenzuolino biodegradabile sul fondo del contenitore, accompagnato da soluzioni che favoriscano l’assorbimento di liquidi, come sostanze assorbenti e biodegradanti o ancora la vecchia segatura.
    Il lenzuolino è bene che non fasci, quindi che si rialzi di circa 10 cm lungo le pareti laterali del contenitore.
    Se vi sono problemi di parti molli e quindi di puzze consistenti, la situazione cambia.

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