Niente diritti di segreteria sulle concessioni cimiteriali autenticate direttamente dal dirigente

Il Sindaco del Comune di Savignano sul Rubicone (FC) ha inoltrato alla sez. regionale della Corte dei Conti (Emilia Romagna), ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, richiesta di parere riguardante l’ammissibilità di applicare la normativa prevista per i diritti di segreteria di cui all’articolo 40 della legge 8 giugno 1962 n. 604 (così come modificato dall’articolo 30 della legge 15 novembre 1973 n. 734 e dall’ articolo 27 del Decreto Legge 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983 n. 131), nel caso in cui vengano stipulati contratti per scrittura privata non autenticata (ad esempio le concessioni cimiteriali) direttamente dal dirigente preposto al servizio, in base a quanto stabilito dall’articolo 107, comma 3, lettera c del T.U. 18 agosto 2000 n. 267.

La Sezione si è così espressa in materia, con Deliberazione n.42 /2007/parere n. 10. Giova ricordarlo.

Venendo all’esame del merito, appare opportuno premettere che il Testo Unico sulle Autonomie Locali (TUEL) ha espressamente previsto all’articolo 97, comma 4, lett. c, che il Segretario comunale possa “rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente”, così ampliandone la capacità rogatoria rispetto alla previdente disciplina.

Sugli atti rogati e per le autenticazioni sono dovuti i diritti di segreteria, (art. 21 d.p.r. n.465/97) nella misura definita in base alla legge ( articolo 40 l. 8 giugno 1962 n. 604, e successive modifiche ed integrazioni).

Il provento annuale dei diritti di segreteria è ripartito nella misura del 10% all’Agenzia autonoma per la gestione dei Segretari comunali (AGES) e nella misura del 90% al Comune; sulla quota spettante al Comune, il 75% è attribuito al Segretario comunale, fino al limite massimo di 1/3 dello stipendio in godimento.

Indiscussa è la natura tributaria dei diritti di segreteria di cui trattasi, che costituiscono tasse dovute per la fruizione di un servizio comunale da parte dell’utente a fronte di un’attività di assistenza svolta dall’Ente.

Deve, a tal proposito, evidenziarsi il peculiare ruolo rivestito dal Segretario comunale, che interviene in atto in qualità di ufficiale rogante, assumendo, quindi, un ruolo di neutralità a tutela della pubblica fede rispetto alle parti contraenti, tra le quali deve essere compreso necessariamente l’Ente.

Orbene, a parere della Sezione, l’esigibilità dei diritti di segreteria di cui trattasi da parte dell’Ente è strettamente connessa all’intervento in atto della figura del Segretario comunale, condividendosi, con riguardo al requisito soggettivo, quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nel parere n. 892 del 15 maggio 1987.

La differente formulazione normativa tra l’articolo 97, 3 comma, lett. C, e l’articolo 107, 3 comma, lett. C del TUEL trova, in altri termini, giustificazione nella storica “funzione notarile” affidata al Segretario comunale, cui l’ordinamento attribuisce, in deroga all’esclusiva competenza del notaio (legge 16 febbraio 1913 n. 89; articolo 2699 c.c.), il potere di rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed il potere di autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’Ente e, nel contempo, evidenzia come la “stipulazione dei contratti”, di cui all’articolo 107 da ultimo citato, venga intesa dal legislatore quale attività di gestione ed attribuzione al ruolo della dirigenza di “compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti gli atti di indirizzo”.

Per quanto sopra detto, può conclusivamente ritenersi che nel caso in cui vengano stipulati contratti per scrittura privata non autenticata (ad esempio concessione cimiteriale) direttamente dal dirigente preposto al servizio interessato i diritti di segreteria non debbano essere applicati.

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Sezione sulla richiesta avanzata.

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13 thoughts on “Niente diritti di segreteria sulle concessioni cimiteriali autenticate direttamente dal dirigente

  1. Grazie per la chiarissima risposta.
    Non sono tanto sprovveduta da non aver capito che sia stata omessa volontariamente la spesa complessiva alla quale sarei andata incontro. Per quale subdolo motivo non lo so, non costava nulla aggiungere alla spesa dell’urna quella delle altre spese raggiungendo la ragguardevole somma di euro 717, non proprio alla portata di chi vive di stipendio e/o pensione.
    Fra questo e, l’aver trovato nella stanza del custode un marmista che prontamente mi ha offerto il suo lavoro agganciando qualsiasi persona si presentasse li’ per svolgere pratiche funerarie, mi son sentita in mano ad un clan. L’amministrazione comunale non ha datodi certo al cittadino una bella immagine di se’.
    La ringrazio ancora per la Sua disponibilita’ e la terro’ informata su eventuali sviluppi.

  2. La ringrazio ancora per la Sua chiarezza e disponibilita’.
    Mi sembra che concordiamo sul fatto che mi sono sentita presa in giro quando, alla richiesta del costo della celletta cineraria, bastava sprecare due parole in piu’per informarmi anche degli altri costi visto che l’ammontare complessivo, per una persona che percepisce stipendio/pensione medi, non e’ affatto trascurabile.
    Non sono cosi’ sprovveduta da non aver capito che l’omissione, piu’ volte reiterata, sia stata fatta volontariamente, a qual fine non lo so,ma volontariamente, mettendomi in difficoltà.
    La celletta, mi hanno detto, sempre verbalmente, viene concessa ad uso trentennale.
    Presente, nella stanzetta del custode, una persona che si qualifica “marmista” pronto ad offrire il suo lavoro.
    Mi creda, mi e’ sembrato proprio di essere in mano a uno strano clan organizzato!
    Se lo ritiene opportuno posso inviarle la scansione del bollettino di pagamento dei diritti di segreteria dove nulla compare se non questa dicitura.

    Grazie ancora, la terro’ informata.

  3. Buongiorno,
    qualche giorno fa ho stipulato un contratto con il comune per l’acquisto di urna cineraria e mi son vista addebitare, oltre ai costi elevati per traslazione salma ecc…anche la somma di euro 30 per diritti di segreteria.
    Chiedo se tale costo aggiuntivo sia o meno applicabile.
    Grazie.

    1. X Giuliana,

      A parte la considerazione per cui preferirei si fossero richiamati gli artt. 40 e ss. Legge 8/6/1962, n. 602, più che una norma (oltretutto di rango secondario) che solo cita i diritti di segreteria, tali diritti sono applicabili se si abbia un atto di concessione rogato dal segretario comunale (art. 97, 4, lett. c) D.Lgs n. 267/2000, recante il T.U. ordinamento enti locali).
      Se si tratti di scrittura privata, registrabile in caso d’uso, stipulato dalla figura dirigenziale di cui all’art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000, questo presupposto è carente.

      1. La ringrazio per la risposta, purtroppo sono molto carente in diritto amministrativo e, non ho ben capito se questi diritti di segreteria siano dovuti o meno.

        Grazie.

        1. X Giuliana,

          se l’atto di concessione ha la forma dell’atto pubblico rogato direttamente dal segretario comunale che agisce, qui, in funzione di notaio, i diritti di segreteria sono dovuti, altrimenti no!

          In altre parole se l’atto di concessione è stato stipulato, con scrittura privata autenticata, dal dirigente di settore i diritti di segreteria non sono applicabili.

          1. La ringrazio per la risposta, ora e’ tutto piu’ chiaro.
            Io ho pagato, con bollettino precompilato dal Comune,30 euro per diritti di segreteria prima ancora di firmare il contratto che, ad oggi, deve ancora essere stilato.
            Da quel che ho capito e’ un abuso da parte dell’Amministrazione e, se cosi’ fosse, come posso chiedere che mi venga rimborsato?
            Grazie.

            1. X Giuliana,

              questa Sua strategia della guerra preventiva verso il Comune non mi convince, non bisognerebbe esser troppo prevenuti verso l’operato della pubblica amministrazione.
              Lei aspetti, intanto, la stipula del contratto-atto di concessione, se avverrà nelle forme dell’atto pubblico con il segretario comunale quale pubblico ufficiale rogante sarà legittimo aver versato i corrispettivi diritti di segreteria.
              Altrimenti no, e Lei potrà giustamente attivarsi per la ripetizione della somma di denaro anticipata. Tutto dipende dalla procedura adottata dal Suo Comune.
              SE mai ci risentiremo su queste pagine del forum qualora vi fossero sviluppi anomali o in contrasto con la Legge, io sono sempre qua!

              1. Grazie ancora per la Sua risposta. Le assicuro nessuna strategia di guerra preventiva ma, se mi permette, avendo lavorato 40 anni in sanita’ e, precisamente all’Ufficio Relazioni con il Pubblico non posso far altro che osservare quanta mancanza di trasparenza ci sia, anche nelle informazioni. Le spiego in breve: vengo avvisata con lettera semplice dell’esumazione ordinaria per scadenza del ciclo ordinario della salma di mia madre. La lettera riporta un numero telefonico, quello del custode, al quale rivolgersi. Mi attivo subito e chiamo, mi risponde una voce maschile che mi dice, confusa per sapere, dopo poco dal comune che il custode titolare e’ una donna e che e’ rintracciabile solo di mattina. Scusi,io come facevo a sapere questo? Come suggerito nella lettera mi son rivolta al numero indicato dal Comune.
                Mi rivolgo ancora al Comune per conoscere il costo dell’urna cineraria,mi rispondono che i costi variano tra le 150 e 180 euro, a seconda della fila. Non vengono citati i costi per i diritti di segreteria ne’ tantomeno i restanti costi cioe’:

                euro 220 recupero resti;
                euro 200 traslazione;
                euro 15 smaltimento rifiuti;
                euro 40 tumulazione cinerario.

                Difatti mi presento in Comune pensando di pagare, come detto da loro, il costo totale di 180 per l’urna + 30 diritti segreteria + 32 di marche da bollo e mi viene presentato un conto che ammonta complessivamente a euro 717,00.
                Aggiungo che nel sito del Comune che ho consultato nulla di tutto questo e’ riportato.
                Mi permetta di dire che, in questo caso, la Pubblica Amministrazione non ha ottemperato ne’ tramite il proprio sito ne’tantomeno i propri uffici alla trasparenza tanto invocata, non crede?

                La ringrazio ancora per la Sua risposta e la terro’ informata.

              2. X Giuliana,

                il nostro sgangherato sistema funerario (in attesa di una sospirata legge quadro di settore da tutti agognata ma nei fatti concreti da molti sfacciatamente osteggiata) fa acqua da tutte le parti: è innegabile. Le pubbliche amministrazioni, poi, spesso si muovono male nei confronti con l’utenza adottando comportamenti sovente omissivi, specie quando si ragiona di soldi.

                Con l’art. 1 comma 7-bis della Legge di conversione 28 marzo 2001 n. 26 tutte le operazioni cimiteriali (salvo rarissimi casi nei quali si debba procedere d’ufficio) sono divenute servizi a titolo oneroso per il richiedente, e le relative tariffe debbono esser calcolate in base ai parametri generali di cui all’art. 117 T.U. ordinamento enti locali D.Lgs n. 267/2000.

                Per la cremazione e la tumulazione delle ceneri, poi, il paradigma contabile è rappresentato dal D.M. 1 luglio 2002 emanato ai sensi dell’art. 5 comma 2 Legge 30 marzo 2001 n. 130.

                Sui diritti di segreteria (posto che siano veramente tali, cioè quelli di cui alla Legge n.604/1962 e non semplici diritti fissi generici per attività d’istruttoria: ed il Comune per giurisprudenza costante è legittimato a fissarli con apposita declaratoria ed a esigerli, come compenso per la prestazione amministrativa erogata) omissis, in quanto mi sono già – spero- esaurientemente spiegato.

                Piuttosto…il costo dell’urna (se ci s’accontenta di un modello molto spartano: un semplice bussolotto di raccolta ceneri, realizzato a norma di Legge, ossia in materiale infrangibile, sigillato) è compreso nella tariffa complessiva della cremazione, mi pare, al contrario un po’troppo basso e fuori mercato (giusto per impiegare una locuzione molto di moda, in tempi di liberismo selvaggio) il canone concessorio per la celletta dove l’urna verrà tumulata. 180 Euro per una nicchia cineraria (e poi: concessa per quanti anni?) riecheggiano e profumano di tariffa “politica”, niente di strano allora se il Comune tende a rimpinguare le proprie entrate nel bilancio cimiteriale (tutte le gestioni, in affido o economia diretta) sono in cronica perdita) con diritti fissi o esazione di somme di altra natura, così da finanziare l’onerosa (per l’erario pubblico) macchina cimiteriale.
                Passerò anche per l’avvocato del diavolo o delle cause perse, ma una strategia cimiteriale di questo tipo altro non può se non produrre dissesti finanziari, ripeto: è, però, una decisione massimamente politica che spetta al governo locale del Comune, come la tariffa per gli asili nido o il costo del biglietto per il trasporto pubblico urbano.

  4. X Francesco,

    In realtà la concessione in quanto tale sarebbe atto prettamente unilaterale, ma per il rapporto che s’instaura tra comune, quale ente concedente, ed il concessionario abbiamo un titolo bilaterale, con natura para-contrattuale, in quanto non gestibile in perfetta autonomia tra le parti ai termini dell’Art. 823 comma 2 Cod. Civile, i beni cimiteriali, infatti, afferiscono al demanio comunale ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile, con le logiche conseguenze molto restittive, in termini di libera disponibilità, che la loro particolare natura comporti, nelle relazioni tra il privato e la pubblica amministrazione, investita, in questo caso, della potestas imperii.

    Per la competenza dirigenziale, persino inderogabile ex Art. 117 comma 4 D.Lgs n. 267/2000, se non per esplicita previsione di legge, fatti salvi i casi di delega espressa ex Art. 17 comma 1-bis D.Lgs n. 165/2001 della quale, comunque, risponde sempre il dirigente (culpa in vigilando ex art. 2049 Cod. Civile) al provvedimento di concessione cimiteriale si veda l’Art. 117 comma 3 lett. f) D.lgs n. 267/2000.

    La materiale redazione dell’atto (= fase preparatoria ed istruttoria) può esser affidata al responsabile del procedimento ex Art. 5 Legge n. 241/1990, si rammenta poi che sempre il dirigente, nel rapporto di lavoro con il personale comunale dipendente è titolare della funzione dispositiva ex Art. 2104 comma 2 Cod. Civile.

    La sottoscrizione del segretario é necessaria, invece, se si proceda alla stipula dell’atto di concessione per atto pubblico ex Art. 2699 Cod. Civile (il segretario agisce come ufficiale rogante ai sensi dell’Art. 97 comma 4 lett. c) D.Lgs n. 267/2000; se, al contrario, si provvede per scrittura privata registrabile in caso d’uso é possibile la sola firma delle parti contraenti (concessionario e dirigente/responsabile del servizio).
    2) La registrazione è d’obbligo (e, quindi, non é possibile ricorrere alla scrittura privata registrabile in caso d’uso) quando l’importo del canone concessorio sia pari o superiore a 6.455,71 euro.

    Trattandosi di atti rientranti nella previsione dell’art. 5, comma 2 Tariffa, Parte 1^ al T.U. di cui al dPR 26/4/1986, n. 131, l’art. 2 Tariffa, Parte II ammette/consente la registrazione in caso d’uso quando l’importo oggetto dell’atto determini un’imposta di registro inferiore a quella stabilita come misura fissa (minima).

    Al di sopra (applicandosi l’aliquota del 2%, si tratta di importi superiori a 8.400 €) interviene l’obbligo della registrazione, sia che si tratti di atto pubblico, sia che si tratti di scrittura privata, autenticata (art. 2703 Cod. Civile).

    Per i diritti di segreteria, la Tabella della Legge 8/6/1962, n. 604 non considera rilevante se sia utilizzata l’una o l’altra forma, essendone in entrambi i casi soggetti (anche se il valore consenta eventualmente la possibilità di prevedere la registrazione in caso d’uso).

  5. A chi spetta redigere l’atto di concessione del loculo: al Dirigente preposto oppure al Segretario generale dell’Ente?

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