Lastre sepolcrali o semplice cippo identificativo sulle fosse dei campi ad inumazione: quali obblighi minimi per il gestore del cimitero?

Effettivamente, secondo una lettura molto rigida della disposizione, l’art. 62 d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il quale è normativa di rango secondario (regolamento) e non di Legge, consentirebbe l’installazione, solo sulle aree concesse per sepolture private, di lapidi e monumenti funerari, nel rispetto delle speciali norme e condizioni contemplate nel regolamento comunale di polizia mortuaria, così come l’art. 70, successivo, individua l’obbligo, ed il conseguente onere, per il comune di provvedere a contraddistinguere ogni singola fossa dei campi ad inumazione con apposito cippo identificativo, oggi operazione rientrante nelle voci di calcolo con cui ai sensi dell’ art. 117 D.Lgs n. 267/2000, formare la tariffa comunale per le inumazioni, poiché anche l’inumazione in campo comune è divenuta forma di sepoltura a titolo oneroso per il richiedente ex Art. 1 comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26.

Il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 stabilisce le dotazioni minimali e gli incombenti, su base al momento nazionale, che rispettivamente i comuni ed i cittadini sono tenuti ad assicurare o ad osservare, ma ciò non esclude che, comunque, il regolamento comunale di polizia mortuaria possa consentire altre tipologie e modi di gestione dei cimiteri e delle fosse in campo comune, tanto più che la potestà regolamentare dei comuni non deriva più unicamente da legge ordinaria (art. 7 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), ma trova, oggi, fonte costituzionale (art. 117, comma 6, terzo periodo, Cost. quale modificata dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3).

La questione posta in buona sostanza, tende ad individuare le relazioni tra normativa, al momento statale e residuale (naturalmente eccettuate, le eventuali Leggi Regionali, essendo il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 stato emanato prima delle già citate modifiche costituzionali), e norma regolamentare locale: quest’ultima, in un rapporto lineare di subordinazione, opera nelle situazioni in cui quella nazionale vi faccia rinvio (si veda, nel caso, lo stesso art. 62 sopra citato “… secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi …”), ma anche nelle fattispecie effettuali non regolate direttamente dal D.P.R. n.285/1990, con il solo limite di non poter dettare previsioni regolamentari contrastanti con quelle nazionali o, in prospettiva, regionali.
Nel caso di specie, un’eventuale norma regolamentare locale che legittimasse l’installazione di monumenti funebri sulle fosse ad inumazione in campo comune costituirebbe una facoltà che i comuni, all’interno della propria potestà regolamentare, possono certamente esercitare, ed essa risulterebbe altresì consona con la disposizione dell’art. 70 citato, le cui finalità sono, appunto, quelle dell’identificazione della fossa, anche quando quest’ultima avvenga con modalità diverse dall’apposizione del più tradizionale cippo riportante gli estremi anagrafici del de cuius.

Va osservato, inoltre, come il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sia di gran lunga precedente, soprattutto come impostazione concettuale, rispetto all’art. 1, comma 7-bis Legge 28 febbraio 2001, n. 26, con cui l’inumazione (intesa non solo come attività materiale di collocamento del feretro nella buca, ma anche come conservazione della fossa per la durata del turno ordinario di rotazione, fino a comprendere l’esumazione ordinaria, con il conseguente collocamento delle ossa rinvenute nell’ossario comune, in forma indistinta, anonima e massiva) è a titolo oneroso, salvi i casi eccezionali delle salme di indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, frangenti nei quali l’onere ha riguardo al servizio sociale del comune di ultima residenza che pondera le condizioni di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa nel contesto della l. 8 novembre 2000, n. 328 e con le modalità di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e succ. modif.

Il risultato di questa piccola rivoluzione è chiaro: essendo oramai l’inumazione, nel senso di cui sopra, una prestazione cimiteriale normalmente a titolo oneroso (e le cui tariffe dovrebbero consentire l’integrale soddisfacimento dei costi di gestione dei cimiteri ed il finanziamento degli oneri che in materia residuano a carico del servizio sociale del comune (salva la diversa decisione del comune di provvedere a tali spese con normali risorse del bilancio comunale nel contesto dei servizi sociali), andrebbe formulata questa ulteriore domanda: “Ma l’inumazione può ancora esser valutata nell’l’ottica che è presente nel d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 oppure anche tali sepolture possono, per qualche verso, qualificarsi come “aree in concessione?”, in forza del loro titolo oneroso?

A tale legittimo quesito, va risposto negativamente sotto il profilo tecnico-giuridico, salvo che il turno ordinario di rotazione non sia osservato e le esumazioni ordinarie non vengano effettuate non appena perento questo termine, questa scelta, magari originata da opportunità organizzative di conduzione della complessa macchina cimiteriale, potrebbe anzi, ingenerare nella cittadinanza, pretese ingiustificate.

 

In ogni caso, la questione sulla natura odierna delle fosse ad inumazione (area in concessione sui generis o solo diritto d’uso della fossa?), non incide in modo rilevante sul fatto che il comune, assolti gli obblighi fissati dal d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, possa consentire facoltativamente anche comportamenti che assumono un carattere di libertà rispetto a detti adempimenti necessari.

Va, poi, precisato che un’eventuale parte del regolamento comunale di polizia mortuaria che riuscisse in contrasto con il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 o, comunque, con norma di rango superiore, non potrebbe essere disattesa o disapplicata (se non in sede giurisdizionale) ed importerebbe unicamente l’esigenza di una sua rettifica o riforma da parte del Consiglio Comunale.

Comunque, anche sussistendo una siffatta regola nell’atto che governa l’attività cimiteriale nello specifico Comune, l’effettiva installazione non potrebbe prescindere da un’autorizzazione da parte dell’autorità comunale (cfr.: art. 107, commi 3 e ss. d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif.), salvo che lo stesso regolamento comunale non abbia espressamente considerato gli istituti di cui agli artt. 19 o 20 Legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se le limitazioni dell’art. 19 testé citato appaiono tali da far ritenere difficilmente applicabili alla specie queste disposizioni di semplificazione.
La domanda di autorizzazione rientra nelle previsioni dell’art. 3, n. 1 Tariffa Parte I Allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, mentre l’autorizzazione in quelle dell’art. 4, n. 1 stessa Tariffa (modificata con il d.m. Finanze 20 agosto 1992). Sarebbe per altro buona cosa che l’attività istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione stessa fosse soggetta a specifica tariffa in misura adeguata alla remunerazione delle spese che gravano sul bilancio del comune per lo svolgimento di detta azione secondo i normali principi dell’art. 117 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif..

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Carlo Ballotta

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2 thoughts on “Lastre sepolcrali o semplice cippo identificativo sulle fosse dei campi ad inumazione: quali obblighi minimi per il gestore del cimitero?

  1. Vorrei sapere se il comune può imporre ai cittadini di rivolgersi per l’istallazione di una tomba ad una ditta incaricata tramite appalto. Trasgredendo cosi alla libertà di culto..e di mercato libero

    1. X Raffaele,

      Due sono gli elementi da considerare preliminarmente:

      1) la previsione, nel piano regolatore cimiteriale, o nei suoi provvedimenti attuativi, di una certa standardizzazione di arredi, suppellettili funerari e lastre tombali (esempio classico: tutte le lapidi dello stesso colore, in un determinato blocco di loculi).

      2) la stele lapidea è già, come prezzo, compresa nel canone di concessione?

      Il punto due, da solo, sarebbe quasi condizione necessaria e sufficiente, per considerare ammissibile il montaggio, in regime di monopolio, delle lapidi.

      Invero, già anni orsono, si pronunciarono alcuni tribunali amministrativi regionali con importanti sentenze di illegittimità su disposizioni comunali troppo dirigiste (ottuse, direi io) ed in chiave monopolistica dell’attività di marmeria all’interno dei cimiteri,con queste motivazioni: esse avrebbero leso ingiustificatamente, la libertà di scelta (seppur entro una cornice giuridica di riferimento capace di dettare parametri anche piuttosto stringenti) della tipologia della tomba che con i suoi, seppur minimali, apparati decorativi rappresenta pur sempre un gesto di pietas verso i defunti, manifestazione, quindi, di un sentimento alto e nobile, tutelato dalla Legge, in quale, così, verrebbe indebitamente inibito e compresso, da un’eccessiva omologazione.

      IL caso è interessante, provi ad interessare della questione anche l’autority per il mercato e la concorrenza, per parte nostra se deciderà d’intraprendere questo percorso, potremmo esserLe di qualche aiuto, con qualche buon, ulteriore consiglio.

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