La camera mortuaria e la sua funzione istituzionale

Il cosiddetto “deposito mortuario”, su scala nazionale è meglio conosciuto AAAA0065con la formula di camera mortuaria (Art. 64 e 65 DPR 285/1990).
In sede di elaborazione del piano regolatore cimiteriale bisogna verificarne la sussistenza e se detto presidio risponda a tutte le norme.
Si deve inoltre valutare se sia dotato di un adeguato numero di posti salma o feretro in relazione alla capacità ricettiva del cimitero ed al numero di spostamenti dovuti a traslazioni, estumulazioni, trasporti dopo un primo periodo di sepoltura…
E’possibile costruire un locale da adibire a camera mortuaria all’esterno del recinto cimiteriale.
La risposta é categorica: No!
Si può utilmente meditare su questa tassativa posizione della giurisprudenza:

T.A.R. Umbria, 18 novembre 1985 n. 623 Ai sensi dell’art. 64 D.P.R. 20.10.1975, n. 803, la camera mortuaria costituisce parte essenziale dei servizi cimiteriali e deve essere ubicata all’interno del cimitero, più esattamente all’interno della recinzione che ne determina lo spazio; pertanto, è illegittima la concessione edilizia rilasciata per la costruzione di una camera mortuaria all’esterno dell’esistente cimitero.

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa sede di Trento sentenza del 08/08/2005 Tra gli elementi minimali che la legge stabilisce perché un cimitero possa qualificarsi tale oltre alla camera mortuaria, all’ossario comune, al cinerario comune, ad una recinzione alta non meno di m. 2,50 e al servizio di custodia deve aggiungersi anche la previsione di almeno un campo per l’inumazione dei cadaveri. Un crematorio deve essere costruito solo dentro un cimitero. Pertanto non può essere realizzato un cimitero destinato solo alla costruzione di un crematorio ed a tombe per la sepoltura delle ceneri, se non è prevista anche la presenza di almeno un campo di inumazione.

Consiglio di Stato, Sez. V, 7 maggio 1996 n. 509 È illegittima la concessione edilizia rilasciata per la costruzione di un edificio comunale, da adibire a camera mortuaria ed a deposito d’osservazione dei cadaveri, posto fuori dall’area cimiteriale ed a notevole distanza da quest’ultima, sia perché l’art. 64 D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 stabilisce l’obbligo di collocare la camera mortuaria all’interno di detta area sia perché, pur potendosi il deposito d’osservazione ubicare al di fuori di quest’ultima, nella specie la distanza dall’area stessa e dall’abitazione del custode lo rende inidoneo alle finalità sue proprie, consistenti nella possibilità per il custode di accertare tempestivamente eventuali manifestazioni di vita provenienti dal deposito stesso.

Tra l’altro l’articolo 338 del testo unico leggi sanitarie, Legge approvato con R.D. n. 1265 così come modificato dall’Art. 28 della Legge 1 agosto 2002 n. 166 del 1934 e l’articolo 57 del D.P.R. n. 285 del 1990 (Regolamento di polizia mortuaria), vietano l’edificazione nelle aree ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale dei manufatti che, per durata, inamovibilità ed incorporazione al suolo, possono qualificarsi come costruzioni edilizie, come tali, incompatibili con la natura insalubre dei luoghi e con l’eventuale futura espansione del cimitero. Mentre un parcheggio pubblico in superficie o un parco pubblico attrezzato (T.A.R. Piemonte, cit.), un chiosco di legno e vetro per i fiori (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 novembre 1965, n. 1048), un campeggio stagionale (Corte di cassazione, Sez. III civile, 25 febbraio 1987, n. 1988), sono stati ritenuti non in contrasto con le finalità perseguite dal vincolo; la discriminate è da porsi tra l’uso temporaneo o non stanziale e la trasformazione non irreversibile del suolo, da una parte, e l’insediamento umano, così come la costruzione (interrata o meno) che lo rende possibile, dall’altro.
Si ricordo, tuttavia, come proprio grazie alla nuova formulazione dell’Art. 348 del Regio Decreto. n. 1265 del 1934 (Testo Unico Leggi Sanitarie) ottenuta con l’Art. 28 Legge 1 agosto 2002 n. 166 il consiglio comunale, previo parere favorevole dell’ASL, possa deliberare la riduzione delle fascie di rispetto sino ad un margine non più comprimibile di 50 metri.

L’Art. 56 DPR 285/1990 prescrive che la relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di costruzione dei “cimiteri” deve contenere, fra l’altro, la descrizione delle eventuali “costruzioni accessorie” previste, “quali … camera mortuaria, sale d’autopsia, forno crematorio”.
Entrando in medias res bisogna, poi, distinguere tra due termini linguistici che la vulgata popolare tende erroneamente a sovrapporre: la camera mortuaria ex Art. 64 DPR 285/90 è una dotazione dell’impianto cimiteriale, e non va confusa con le camere ardenti ospedaliere, denominate più correttamente come servizio mortuario sanitario secondo la formulazione del DPR 14 gennaio 1997.I servizi necroscopici e cimiteriali erano inoltre stati inseriti nel novero dei servizi indispensabili per l’ente locale, ai sensi del D.M. 28 maggio 1993.

La camera mortuaria del cimitero può anche esser interdetta all’accesso ZINCHIdel pubblico non autorizzato, mentre per un servizio mortuario l’ingresso dei dolenti deve esser disciplinato, ma non completamente vietato, fatti salvi particolari casi igienico-sanitari o di ordine pubblico, affinché essi possano vegliare le salme e render loro omaggio con le estreme onoranze.
Con la legge 26/2001 il servizio dei cimiteri, ad esclusione delle pubbliche funzioni connesse, è così divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta. Può essere gestito anche nelle altre forme previste dall’articolo 113bis del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448.

Rientrano nel novero rigido e non ulteriormente ampliabile del servizio necroscopico i servizi pubblici locali dovuti per compito istituzionale, a carico dell’ente locale, nonché le pubbliche funzioni di polizia mortuaria come controllo e vigilanza su attività funebri e cimiteriali, rilascio delle autorizzazioni, regolamentazione, indirizzo e pianificazione.

  • I servizi pubblici istituzionali vengono gestiti nelle forme consentite dall’articolo 113bis del T.U. 267/2000, come modificato dall’art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448, con onere a totale carico dell’ente locale e sono:
    a) indispensabile raccolta sulla pubblica via di salme, come del loro trasporto in obitorio;
    b) trasporto di cadaveri da casa inadatta al deposito di osservazione su disposizione dell’Autorità sanitaria;
    c) deposito di osservazione ed obitorio di cui agli articoli da 12 a 15 del D.P.R. 285/90 (10);
    d) trasporto funebre e fornitura di feretro, inumazione, esumazione ordinaria, cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico;
    e) camera mortuaria e ossario comune in cimitero.

    In ogni Comune deve essere disponibile alla popolazione residente almeno un cimitero con un campo di inumazione e le strutture di servizio obbligatorie previste dal D.P.R. 285/90 (camera mortuaria, custodia in senso amministrativo (1), ossario comune, cinerario comune).
    Questi sono gli impianti obbligatori per un Comune, che determinano la necessità di investimenti per realizzarli e conseguentemente dei costi di gestione.
    Gli investimenti obbligatori per il servizio istituzionale servono per:

 

  • l’acquisto dell’area occorrente per garantire l’osservanza dell’art. 58 D.P.R. 285/90, l’urbanizzazione di tale area con viali, fognature, distribuzione dell’acqua, ecc.;
  • dotazione di camera mortuaria, sala per autopsie, abitazione del custode se occorrente, ossario e cinerario comune, servizi igienici per addetti e per utenti, magazzini, deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali, ecc.);
  • l’eventuale costruzione di obitorio e deposito di osservazione, ove non previsti in altro luogo.

 

  • la recinzione dell’area con le opere atte a consentire l’ingresso dei visitatori e la custodia delle salme;

 

  • le strutture viarie e di parcheggio esterne.

Per il DPR 285/90 resta gratuito l’uso della camera mortuaria per il caso di arrivo di feretro, cassetta resti ossei o urna cineraria nel cimitero, in attesa di sepoltura o cremazione, fatto salvo il diritto di mettere un limite a questa permanenza da parte del Comune nel numero di giorni ritenuto giustificato dai luoghi e dalle usanze locali, con facoltà di imporre un canone per l’utilizzo oltre detto limite (ad es. per lavori di sistemazione di tomba, mancato accordo fra i parenti nella scelta della sepoltura, attesa di cremazione, ecc.). Il regolamento regionale lombardo n. 6/2004, invece, con l’Art. 9 comma 2 in via generale tende ad escluderne la gratuità parlando del deposito mortuario come di servizio a titolo oneroso fatto salvo il caso in cui l’uso sia determinato da necessità del comune o del gestore del cimitero.
Per tali ragioni la camera mortuaria intesa come ambiente chiuso, confinato e sorvegliato dove:

  • depositare temporaneamente i feretri, purchè rigorosamente chiusi, in attesa di sepoltura, o cremazione oppure ossa o ceneri per cui non sia ancora stata decisa diversa sistemazione.
  • effettuare l’apertura dei feretri per la raccolta resti o il prelievo di campioni biologici.
  • Predisporre il rifascio per bare interessate da fenomeni percolativi ex Art. 88 DPR 285/1990 (anche se spesso, per maggior economicità logistica spesso si provvede in loco, con grande disappunto dei dolenti)
  • confezionare le cassette ossario o i contenitori per esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo da avviare a cremazione o inumazione.
  • Saldare le casse metalliche per bare da ri-tumulare

deve necessariamente insistere su suolo cimiteriale, in quale altro non è se non l’area racchiusa entro il recinto cimiteriale.

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Carlo Ballotta

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10 thoughts on “La camera mortuaria e la sua funzione istituzionale

  1. X Alessandro,

    la funzione edittale (cioè proprio quella fondamentale, “istituzionale”) della camera mortuaria è il deposito temporaneo, in attesa di definitiva sistemazione, di feretri, contenitori per resti mortali (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo), cassette ossario, casse contenenti, anche in forma massiva, parti anatomiche riconoscibili o prodotti abortivi, ed urne cinerarie.

    C’è una sola condizione: tutti questi “recipienti mortuari” in cui è raccolto materiale biologico umano debbono esser debitamente confezionati in rapporto alla loro destinazione ultima, cioè chiusi, per impedire furti, trafugamenti o atti di profanazione e così da evitare problemi igienico-sanitari (odori nauseabondi e dolciastri che attirano insetti, sversamento di liquami, pericolo di contaminazione dovuto a morbo infettivo diffusivo o a somministrazione di nuclidi radioattivi (queste norme sono rinvenibili negli Artt. 15 comma1, 18, 25, 43 comma 4, 80 comma 5 DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Le disposizioni che delineano le caratteristiche tecniche della camera mortuaria sono gli Artt. 64 e 65 DPR n. 285/1990, esse non sono del tutto esaustive; ad esempio in camera mortuaria si eseguono anche apertura della cassa in seguito ad estumulazione ordinaria, oppure per estumulazione straordinaria su impulso dell’Autorità Giudiziaria (Art.116 comma 2 Decreto Legislativo 28/7/1989, n. 271), in camera mortuaria si provvede al “rifascio” del feretro ex Art. 88 DPR 285/1990 e paragrafo 4 Circ.Min. 31 luglio 1998 n. 10, si confezionano i contenitori per resti mortali di cui alla risoluzione Ministero della Salute, p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004, o, ancora, si procede alla sostituzione del cofano (esempio: se questo è gravemente lesionato o inadatto alla nuova sepoltura del defunto, siccome occorre una cassa ora con le caratteristiche di cui all’Art. 30 DPR n.285/1990, ora capace di rispondere ai requisiti di cui all’Art. 75 DPR n.285/1990…).

    Una camera mortuaria così concepita è un locale (per fortuna chiuso) in cui si lavora tanto e si tratta di operazioni pesanti, cruente o, comunque poco delicate. Fiamme libere prodotte dai saldatori, acido muriatico per il decapaggio della lamiera, barrette di stagno, polveri assorbenti, sostanze enzimatiche con cui addizionare ex Circ.Min. n. 10/1998, i resti mortali da reinumare in campo indecomposti ai sensi degli Artt. 58 ed 86 comma 2 DPR 285/1990, perdite di liquami da smaltire secondo l’Art. 6 DPR n.254/2003, disinfettanti, attrezzi vari, siringe caricate con formalina per la puntura conservativa di per sè stessi non costituiscono un pericolo per le salme che siano ivi custodite durante il periodo d’osservazione, cioè, tanto per capirci, il morto (o…presunto tale) se si risveglia dallo stato catatonico di morte apparente non muore davvero (se non dalla paura) perchè, comunque, valgono le norme di cui all’Artt. 8 e 9 DPR n.285/1990 (vietato ogni trattamento irreversibile sino ad avvenuta visita necroscopica ed all’eventuale nulla osta dell’Autorità Giudiziaria (Art.116 comma 1 Decreto Legislativo 28/7/1989, n. 271).

    Orbene ex Art. 64 comma 3 DPR n. 285/1990 può sussistere una sovrapposizione semantica e funzionale tra la camera mortuaria, di cui ho sin qui ragionato, ed il deposito d’osservazione propriamente detto, con questa grande differenza: in deposito d’osservazione stazionano le salme “a cassa aperta”, cioè i corpi umani privi di segni vitali, durante il periodo l’osservazione e questa possibile promiscuità non è per nulla salutare.

    In effetti, a dire il vero, un ambiente così non è idoneo, perchè non soddisfa gli standards qualitativi del DPR 14 gennaio 1997 (servizio mortuario, sanitario, deposito d’osservazione, camere ardenti…). La temperatura non è costante, (e, magari, manca pure l’impianto di condizionamento) perchè la porta è sempre aperta a causa del continuo via vai dei necrofori i quali, persi dentro ai fatti loro, magari inconsciamente, smoccolano, sacramentano e smadonnano, non curanti della sacralità del luogo, c’è rumore, spesso si sviluppa un olezzo fetido, e il personale di servizio, per ovvie carenze dell’organico, non può assicurare la sorveglianza continua, attendendo contemporaneamente alle proprie mansioni di necroforo-affossatore; ci sono, insomma, situazioni abbastanza scabrose, da nausea violenta, almeno per chi sta vegliando la salma. Però…la Legge è così (Art. 64 comma 3 DPR n.285/1990), certo è una disposizione anacronistica, però, se nessuno, a livello politico interviene non si può imputare a noi becchini tutto questo scandalo. O il Comune vara un piano per dotare il cimitero di un autonomo deposito d’osservazione, anche riattando le strutture esistenti, oppure, anche per il futuro, saranno dolori.

  2. Buonasera. Ho letto l’articolo e il DPR 285/1990 ma non ho trovato nulla riguardante la camera mortuaria, l’obitorio e deposito d’osservazione salme nell’avere un frigo da salma e che caratteristiche debba avere.

    Poi dove va effettuata l’apertura di una cassa per poter vedere se è possibile effettuare una riduzione e se non lo è la chiusura con un nuovo cassettone di zinco?

  3. X Daniela,

    Di solito in camera mortuaria stazionano i feretri già confezionati in rapporto alla tipologia del trasporto funebre da eseguirsi ed alla forma di sepoltura prescelta, mentre i morti “ a cassa aperta” cioè durante il periodo d’osservazione sono collocati negli impianti di cui al Capo III Del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, ossia in deposito d’osservazione ed obitorio, ed essi hanno rilevanza igienico sanitaria.

    Se la struttura (la camera mortuaria vera e propria) di cui Lei mi parla è quella di cui al Capo XI del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria – DPR n.285/1990 – è tassativo e categorico che essa debba insistere entro il perimetro cimiteriale con quest’ulteriore conseguenza: occorrerebbe una profonda modifica al piano regolatore generale (il cimitero, infatti, è un bene afferente al demanio comunale ex Art. 824 comma 2 Cod. Civile) per acquisire ed inglobare l’area, oggetto di questa nuova costruzione, nel demanio comunale, ed a quello cimiteriale di cui al Capo X DPR n.285/1990 con spostamento del muro di cinta e ridefinizione della cosiddetta fascia di rispetto (= la zona off limits e quindi indedificabile) intorno al camposanto che per effetto dall’Art. 28 Legge n. 166/2002 con cui si è novellato l’Art. 338 Testo Unico Leggi Sanitarie non può scendere sotto al raggio dei 50 metri, non ulteriormente comprimibili.

    Diverso, invece, è il caso di un deposito d’osservazione/obitorio, assimilabile, per certi aspetti, alle camere ardenti ospedaliere, il quale può esser ubicato anche all’esterno del cimitero e la sua realizzazione compete al comune, quale titolare ultimo della funzione necroscopica, anche ai sensi del D.M. 28 maggio 1993 e, soprattutto del DPR 31 gennaio 1996, n. 194, trattasi, comunque, di edifici di servizio che debbono rispondere a particolari requisiti tecnici ed igienico-sanitari. (DPR 14 gennaio 1997).

  4. Buongiorno,

    mi collego all’articolo e in particolare alla frase “E’ possibile costruire un locale da adibire a camera mortuaria all’esterno del recinto cimiteriale.
    La risposta é categorica: No!” per porre una domanda su una questione che interessa la zona in cui abito. Di fronte alla mia abitazione situata in una via privata c’è un capannone a uso industriale di una fabbrica di marmi sul retro di un cimitero. Ho avuto notizia, anche se non ufficiale, che intendono trasformare la costruzione in una camera mortuaria che servirebbe per più paesi della zona. La distanza fra il palazzo in cui abito e il cancello che delimita la possibile camera mortuaria non supera i 5 metri inoltre non credo rientri nel recinto cimiteriale. Esaminando il piano regolatore locale non compare esplicitamente la voce camera mortuaria fra le possibili opere da realizzare, tra queste vi sono casa di cura ecc. Mi domando se una tale costruzione sarebbe regolare…

    Grazie per un eventuale riscontro.

    Saluti,

    Daniela

  5. X Novella, La materia del trasporto necroscopico ex Art. 17
    DPR n. 285/1990 è stata oggetto della circ. Min. Sanità 24 giugno
    1993, n. 24 e precisamente di quanto riportato al punto 5.1. Più
    recentemente (sulla onerosità o meno e la competenza in materia di
    raccolta salme sulla pubblica via) sono intervenuti chiarimenti dai
    Dicasteri interessati. Precisamente con: – Parere del Ministero
    dell’Interno, Sportello delle autonomie, con nota di prot. n.
    15900/1371/ L.142/1bis/31.F del 13/02/2007 (Pagamento delle spese
    per il recupero delle salme in seguito ad incidente stradale in
    pubblica via); – Parere del Ministero della giustizia, Ufficio
    legislativo, con nota di prot. n. 4/2-780 del 14 dicembre 2007
    (Onerosità delle spese sostenute per il recupero della salma dal
    luogo del decesso ed il conseguente suo trasporto presso il luogo
    indicato dallautorità giudiziaria). In particolare il parere del
    Ministero di Giustizia è chiaro nell’attribuire l’onere in capo al
    Comune di decesso. Se, invece, la Pubblica Autorità intervenuta
    (Magistratura, Polizia, Carabinieri) ha invece ritenuto (per cause
    di giustizia) che il trasferimento della salma dovesse essere in
    obitorio/deposito d’osservazione diverso da quello indicato dal
    Comune (e con oneri diversi e maggiori, ad es. per trasporto,
    permanenza, ecc.) lla spesa è a carico di chi ha ordinato tale
    trasporto. Così dice anche il paragrafo 5.1 della circ. Min. Sanità
    n. 24 del 24/6/1993. Relativamente ai costi per la custodia della
    salma in camera mortuaria, per l’occasione adibita a deposito
    d’osservazione (durante l’osservazione deve esser garantita la
    sorveglianza, anche per rilevare eventuali manifestazioni di vita)
    il comune di decesso provvede tenedo presente l’art. 25 comma 1 dPR
    24/7/1977, n. 616, l’imputazione dell’onere in capo al comune di
    decesso si giustifica considerando anche l’Art. 13 D.LGS n.
    267/2000 (servizi del comune per la propria popolazione e per il
    territorio), senza poi dimenticare come il servizio necroscopico e
    cimiteriale sia funzione propria ed indispensabile ai fini di
    tutela dell’ordine pubblico, di ciascun comune ai termini del D.M.
    28 maggio 1993.

  6. A chi spetta l'”OSSERVAZIONE” del defunto in quei casi in cui il periodo di osservazione si svolge nella camera mortuaria al cimitero, fino a che non avvenga la cd visita necroscopica (accertamento di morte)
    Cioè, chi deve vigilare che il soggetto non dia “segnali di vita”… il Comune con suo personale???? o i parenti??? o chi ha disposto il trasporto là?

    Ne approfitto anche per chiedere, sempre in caso di trasporto nel deposito di osservazione disposto per recupero salma accidentata, o per ordine dell’autorità giudiziaria, o per ordine del SIndaco in caso di cause eccezionali, se vi sia una regola che ponga le spese di trasporto comunque a carico dei famigliari o di chi ha disposto il trasporto???? O vi è autonomia regolamentare del Comune in merito?

  7. Preliminarmente, va ricordato come l’attuale testo unico in materia di spese di giustizia (testo A), D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. modif.), innovando sulla c.d. “Tariffa penale” (R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701, così abrogata), escluda espressamente – art. 69 – dalle spese di giustizia quelle per la sepoltura dei defunti, che, secondo alcuni tribunali ( TAR Campania n. 2844/2004 e TAR Veneto n. 4338/2004) tendono a interpretare in modo estensivo, comprendendo anche le spese antecedenti alla sepoltura, tra cui il trasporto e la custodia delle salme decedute sulla pubblica via o in altro luogo pubblico.

    Il DPR n.285/1990 nulla dice in merito all’onerosità dei servzi necroscopici, si limita solo (D.M. 28 maggio 1993) a stabilre l’obligatorietà di esercizio per ogni comune dell’attività necroscopica: cioè 1) raccolta salme incidentate ex paragrafo 5 Circ.Min. n.24/1997, 2) obitorio/deposito d’osservazione, 3) sepoltura in campo di terra per indigenti, camera mortuaria per sosta feretri in attesa di sepoltura o cremazione, cinerario ed ossario comuni.

    Le norme di riferimento per i compiti istituzionali dei comuni in tema di attività necroscopica sono quelle di cui al Capo III DPR n.285/1990

    I servizi necroscopici, ex Art. 13 Decreto Llgislativo n.267/2000, attengono alle funzioni del comune in relazione al territorio (e non alla popolazione).

    IL costo di autospia/riscontro diagnostico (il termine varia a seconda del soggetto istituzionale, ossia magistatura o ASL che richieda l’esame autoptico) è,in ultima analisi a carico di chi lo dispone.
    Il comune, attraverso un proprio regolamento, può fissare le tariffe per uso ed impiego di mezzi, attrezzature e personale, anche perchè si segnala la possibilità di ricorso alla convenzione per disporre del deposito di osservazione e dell’obitorio di altro Comune,così da conseguire economie di scala, quest’ipotesi, tuttavia, è ammissibile, allo stato odierno della regolamentazione, unicamente in presenza di un consorzio (art. 31 D.Lgs. 267/2000); 2) non è consentita una convenzione (art. 30 D.Lgs. 267/2000).

  8. è consentito applicare queste tariffe?
    uso della camera mortuaria per ispezione cadaverica.
    costo del personale dedicato all visita cadaverica.

    solitamente servizi richiesti per morti traumatiche dalla autorità giuduziaria

    trentino alto adige

    grazie

  9. o que eu devo fazer para poder trabalhar em um necrotério?
    que tipo de curso é? e onde eu posso fazer?
    obrigado
    CURITIBA-PR

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