Inestumulabilità contrattuale di un feretro: possibili rimedi e limiti d’intervento.

È possibile effettuare la estumulazione di un feretro tumulato in un sepolcro, per poi trasferirlo ad altra sepoltura o per dar luogo ad una pratica funebre diversa dalla tumulazione (inumazione o cremazione)?

Sì, laddove fin dall’inizio della tumulazione questo avello non fosse stato acquisito come il cosiddetto sepolcro privato con la formula della “tomba chiusa” per volere del fondatore del sepolcro stesso.

In altri termini: se chi ha costituito il sepolcro ha inserito, nella concessione-contratto, la clausola espressa che per nessun motivo il feretro dovrà essere trasferito, gli aventi titolo non possono, fino alla scadenza della concessione, contrastare tale volontà pattuita con l’Ente Concedente (il Comune).

 

Per poter effettuare la estumulazione e la traslazione occorre una domanda di un avente titolo (familiare, con il criterio dello jure coniugii ed in subordine dello jure sanguinis). La raccolta delle ossa o la destinazione dei resti mortali non ha necessità di intervento del parente più prossimo, ma è automatica solo alla scadenza della concessione. La destinazione delle ossa è allora l’ossario comune. Il trattamento resti mortali ( gli inconsunti) sarà quello d’ufficio secondo quanto stabilito dalla ordinanza del sindaco che regola esumazioni ed estumulazioni (e quindi inumazione in campo inconsunti, cremazione o anche ri-tumulazione, per effetto dell’art. 3 comma 5 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, tuttavia su quest’ultima fattispecie sarebbe bene reperire un riferimento nel regolamento municipale di polizia mortuaria).

 

Ciò premesso, si ritiene possibile la estumulazione del feretro anticipatamente alla naturale scadenza della concessione sia per un trasferimento ad altra sepoltura, sia per provvedere alla cremazione, purchè se il defunto aveva maturato in vita ed esercitato il suo jus sepulchri per il proprio post mortem su quel particolare sepolcro le ceneri, o le ossa, raccolte in apposita cassetta di zinco, siano pur sempre ivi deposte; altrimenti la concessione stessa estinguerebbe ex se i propri effetti (diritto d’uso sulla tomba ex art. 1021 Cod. Civile) per esaurimento dei fini nel rapporto concessorio sorto all’atto della stipula dell’atto concessorio medesimo.

La tipologia della “tomba chiusa”, istituto molto in voga all’epoca dei vigenti regolamenti nazionali di polizia mortuaria che avrebbero ancora permesso la tumulazione perpetua, presenta fortunatamente una sottile obliquità e ambiguità: se non specifica in quale stato o forma (cadavere, resti mortali, ossa o ceneri) la spoglia mortale debba pur sempre permanere nello stesso sepolcro si può tentare quanto meno la riduzione del defunto (in cassetta ossario, contenitore per resti mortali , detto anche “sogliola” o urna cineraria).

Diversamente se il fondatore avesse precisato come per il de cuius lì sepolto dovesse intendersi solo il feretro intero, questo volere così puntuale inibirebbe qualsivoglia operazione atta a liberare il loculo, magari per nuove tumulazioni, paralizzando il criterio di rotazione delle sepolture, tanto perseguito dalle amministrazioni locali, in questi quasi ultimi due decenni.

Per corroborare meglio questa tesi, si riporta una massima di una sentenza assai illuminante su cui meditare attentamente:

T.A.R. Emilia Romagna, Sez. Bologna, 31 ottobre 1988 n.. 373 “La riduzione delle salme nel sepolcro familiare può essere vietata ove ciò risponda ad una precisa volontà in tal senso del fondatore o dei suoi aventi causa, fermo restando che il divieto di cui all’art. 88 comma 1 D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 si riferisce a fattispecie diverse da quella relativa alla riduzione attuata mediante un processo naturale di mineralizzazione del cadavere, in quanto attiene verosimilmente ad operazioni materialmente eseguite sulla salma e dirette a realizzare, con metodi artificiali, interventi coercitivi di contenimento della stessa in un ambito più angusto di quello originario”.

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Carlo Ballotta

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4 thoughts on “Inestumulabilità contrattuale di un feretro: possibili rimedi e limiti d’intervento.

  1. “Per poter effettuare la estumulazione e la traslazione occorre una domanda di un avente titolo (familiare, con il criterio dello jure coniugii ed in subordine dello jure sanguinis)”.
    Propongo un caso concreto: il concessionario è il figlio del defunto tumulato nel loculo a lui concesso, e vorrebbe un domani ridurre la salma del padre per liberare il posto per se. Le sorelle del concessionario, quindi figlie del defunto, non sono d’accordo, e vorrebbero che la salma del padre rimanesse nel loculo fino al finire della concessione.
    Può il concessionario, senza l’autorizzazione delle sorelle, richiedere ugualmente l’estumulazione del padre?

    Grazie
    Sara

    1. X Sara,

      il concessionario non ha poteri superiori agli altri aventi diritto di pari grado, fatti, forse, salvi i diritti di gestione patrimoniale del sepolcro. In caso di pluralità di parenti dello stesso livello, pertanto, occorre, pur sempre l’unanimità tra tutti questi soggetti legittimati ad esprimersi.

  2. X F.O.

    chi è fisicamente il proprietario, in senso civilistico, del manufatto sepolcrale? Se lei è solo concessionario del diritto d’uso (= deporre nel loculo il caro feretro di Suo padre), che si potrebbe anche considerare come un’obbligazione di risultato, le spese di manutenzione spettano all’Ente Locale o, quando previsto dal contratto di servizio, dal gestore dell’impianto L’eventuale inadempienza contrattuale sarà sottoposta alla prudente valutazione del giudice ordinario, magari sottolineando la fattispecie del c.d. “danno esistenziale” (sede civile). Sotto un versante più tecnico (e fors’anche a me più congegnale), La prego di considerare questa sgradevole eventualità: le continue infiltrazioni, anche all’interno della cella sepolcrale, oltre a minare il decoro dell’edificio stesso, possono aver pesantemente intaccato l’ermeticità del feretro. In caso di estumulazione sarà opportuno e lungimirante pensare seriamente all’operazione del “rifascio”, della bara, magari lesionata, con un nuovo cassone di zinco, posto esternamente. L’onerosità di questo intervento spesso scatena liti, sull’assunzione della stessa, che si trascinano sino in Tribunale.

  3. Egregio redattore,
    mi rivolgo a lei per un consiglio su come possa procedere nel denunciare una grave situazione di inesorabili infiltrazioni di acque meteoriche che filtrando dal soffitto hanno creato numerose stalagmiti, intonaci delle pareti rigonfiati ed esplosi, loculi sempre bagnati, pavimento anch’esso zuppo d’acqua, luce del corridoio sopra il loculo di mio padre sempre bruciata.
    Tale vergogna avviene in una costruzione con loculi denominata [……] sita nel Cimitero XY del Comune di ZW dove è stato tumulato mio padre nel mese di …. 2019.
    Tutto questo per me e mia madre invalida di anni 90 crea enormi difficoltà durante la visita a mio padre.
    Intendo in ogni modo far spostare mio padre tramite una estumulazione e spostamento in un loculo asciutto e degno ad ospitare una persona defunta visto la colpevole indifferenza e inadeguatezza di interventi che ormai si trascinano da circa 10 anni.
    Le chiedo pertanto indicazioni per procedere anche legalmente contro il gestore cimiteriale X2Y2 e se dovesse servire anche il Comune di ZW
    Nel ringraziarla per quanto vorrà comunicarmi porgo cordiali saluti
    F.O.

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