Imprese funebri e lavori cimiteriali (parte I)

Cara Redazione,

scrivo da un Comune Lombardo, un’impresa di onoranze funebri ci chiede l’autorizzazione all’ingresso all’interno del cimitero del loro personale 3altanecroforo per le operazioni di sepoltura ove a causa di carenza di personale comunale qualificato, all’interno del cimitero sia necessaria la loro presenza. Chiedo che tipo di autorizzazione devo rilasciare?

Risposta: Dovremmo preliminarmente considerare come, a rigore, queste sono operazioni siano (o… dovrebbero esser) riservate al personale comunale. Le operazioni cimiteriali, infatti, dopo l’Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 sono divenute servizi pubblici locali a richiesta individuale.

I servizi cimiteriali, nel tempo, sono stati soggetti a diverse norme, caratterizzati anche dal fatto di essere considerati quali prestazioni indispensabili per garantire l’igiene e la salute pubblica.

Essi vengono, in genere, forniti nell’ambito del cimitero comunale, demaniale ai sensi dell’articolo 824 del codice civile.

I servizi necroscopici e cimiteriali erano inoltre stati inseriti nel novero dei servizi indispensabili per l’ente locale, ai sensi del D.M. 28 maggio 1993.

Come noto per servizi pubblici a domanda individuale devono intendersi tutte quelle attività gestite dall’ente in economia diretta, non pubbliche funzioni (eventuale trasgressione, quindi, non configura il reato di cui all’Art. 347 Codice Penale, come invece sarebbe accaduto per i trasporti funebri in regime di privativa)), poste in essere ed utilizzate a richiesta dell’utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Con la legge n.26/2001 il servizio dei cimiteri, ad esclusione delle pubbliche funzioni connesse, è così divenuto servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta. Può essere gestito anche nelle altre forme previste dall’articolo 113 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

E’ difficile un suggerimento, anche sotto il profilo delle responsabilità oggettive che potrebbero derivarne al comune, tuttavia potremmo tentare questa soluzione costruita sui seguenti passaggi normativi:

La questione è, infatti, legata alla definizione stessa di trasporto feretri: i funerali, ovvero le onoranze funebri, sono sempre stati in concorrenza, cosicché l’eventuale monopolio sulla movimentazione delle bare incide solamente sulla componente cimiteriale.

Dobbiamo, allora, inevitabilmente porci questa domanda strutturale e dirimente: il trasporto funebre: è il trasporto dal luogo di decesso (abitazione, servizio mortuario sanitario) o di deposito a quello di sepoltura, oppure esso costituisce solo una prima “tranche” spaziale del ciclo che dal caricamento del cofano, debitamente confezionato, sull’autofunebre conduce alla tumulazione/inumazione/cremazione dello stesso.

Occorre, quindi, comprendere se l’impresa si debba fermare al cancello del cimitero o possa arrivare, con propri mezzi e uomini sino al luogo dove effettivamente verrà effettuata la sepoltura (atteso che la sepoltura è comunque una attività cimiteriale distinta da quella di trasporto funebre).

In Italia, la stragrande maggioranza dei Comuni ha regolato la questione in maniera da eseguire la consegna del feretro nel posto da loro stabilito e cioè appena varcato l’ingresso del cimitero, nella camera mortuaria o, se sussiste una chiesa interna, nel luogo in cui termina il trasporto in arrivo e si lascia il feretro per le esequie.

Terminato l’officio della liturgia funebre (se essa si tiene entro il perimetro del camposanto) il feretro è preso in carico dal personale del gestore del cimitero.

È possibile regolare il trasporto funebre anche con il conferimento da parte dei necrofori che svolgono il trasporto funebre, quali incaricati del trasporto stesso (Ex Paragrafo 5 Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24) direttamente agli affossatori nel dinnanzi al tumulo o alla fossa, ma è situazione del tutto minoritaria.

Nel cimitero, area demaniale comunale, per effetto dell’art. 824 del codice civile, è il proprietario, cioè il Comune, a decide su logistica ed aspetti organizzativi purché non in contrasto con leggi.

FOTO17120030412215143Ragion per cui è l’Ente Locale a decidere come operare nel caso prospettato (e in genere ciò avviene col regolamento di polizia mortuaria comunale). Anche il T.U. Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto n.1265/1934 (si vedano, in particolare gli Artt. Artt. 337, 343 e 394) e il D.P.R. 285/1990 danno questi poteri al Comune (e in taluni casi al sindaco). La regolazione del trasporto funebre spetta al regolamento comunale o anche all’ordinanza del sindaco (Art 22 DPR 285/1990). È quindi con questi strumenti comunali che si disciplina con esattezza la materia.

Il regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è ancora una volta la fonte principale di diritto cui attingere in tema di trasporti mortuari: esso disciplina al capo IV il trasporto dei cadaveri, senza intervenire in ordine alle modalità di svolgimento di questo servizio all’interno dei cimiteri.

Se il Comune non ha in corso un appalto dei servizi cimiteriali che attribuisca per contratto alla ditta appaltatrice la responsabilità di ricevere i feretri all’ingresso del cimitero ed il loro trasporto interno (più correttamente, si dovrebbe ragionare in termini di “trasporto cimiteriale” e non di “trasporto funebre”, così da non ingenerare sovrapposizioni terminologiche o semantiche) e neppure dispone di dipendenti in servizio nell’impianto cimiteriale deputati ad espletare questo compito, il personale delle imprese di onoranze funebri, secondo parte della dottrina, sarebbe legittimato ad assicurare i trasporti “intra moenia”, ossia interni al cimitero senza bisogno di specifiche autorizzazioni. E’meglio, però, formalizzare questo stato di fatto con una norma positiva del regolamento comunale di polizia mortuaria.

Written by:

Carlo Ballotta

781 Posts

View All Posts
Follow Me :

24 thoughts on “Imprese funebri e lavori cimiteriali (parte I)

  1. x Redazione.
    vorrei abbonarmi, però vorrei un numero di telefono per chiedere spiegazioni per l’abbonamento.
    fatemi sapere se è possibile. grazie mille

Rispondi a Carlo Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Scopri di più da funerali.org

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continue reading