Estumulazione e conseguenti trattamenti consentiti

Per enucleare correttamente il problema, posto già nel titolo di questo breve saggio, non si può prescindere dall’aspetto giuridico insito in ogni operazione di polizia mortuaria; passo, pertanto, ad enumerare, qui di seguito, le fonti normative almeno nazionali di riferimento che sono:

  • DPR n.285/1990 (regolamento nazionale di polizia mortuaria).
  • Circolare Ministeriale n. 10 del 31 luglio 1998.
  • DPR n.254/2003 (regolamento sulla gestione dei rifiuti a rilevanza sanitaria).

Ai sensi dell’Art.51 DPR 285/90, manutenzione, ordine e vigilanza sui cimiteri spettano all’autorità comunale, mentre l’AUSL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone all’amministrazione municipale i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio. La materia delle estumulazioni è disciplinata dagli Artt. 86, 87, 88, 89 del DPR 285/90.

Il fine ultimo di un’estumulazione può essere:

  • trasferimento, o ancor meglio, traslazione verso altra sepoltura, sita in diverso luogo, oppure alla volta di una differente destinazione del cadavere (cremazione oppure inumazione invece dell’originaria tumulazione);
  • apertura della nicchia muraria e della bara per una ricognizione sullo stato di mineralizzazione del cadavere, volta a ridurre i resti ossei in cassetta ossario, così da liberare – magari – spazio per accogliere un nuovo feretro.

I trattamenti consentiti sul feretro, all’atto dell’estumulazione, invece, qualora non si rinvenga semplice ossame a causa di fenomeni cadaverici di tipo trasformativo conservativo, sono specificati dalla Circolare Ministeriale n. 10 del 31 luglio 1998.

La Legge (Art. 87 DPR 285/90) vieta [1] tassativamente il ricorso a metodi violenti (frattura degli arti o di altre ossa), per costringere i cadaveri estumulati in casse dalle dimensioni minori di quella utilizzata per comporre la spoglia mortale il giorno della sepoltura.
In altre parole è proibito spezzare i corpi, ancora o parzialmente intatti, per ridurli in cassetta ossario; solo le ossa, che naturalmente si siano distaccate le une dalle altre e, quindi, dalle articolazioni, per effetto dei processi di scheletrizzazione, possono esser racchiuse in cassetta ossario o, se non richieste dagli aventi titolo a disporne, debbono esser avviate in forma promiscua all’ossario comune.
C’è un importante pronunciamento della Giustizia Italiana su cui meditare: Cassazione penale, Sez. VI, 13 giugno 1997, n. 8621 “Atteso il chiaro disposto dell’art. 87 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il consenso dei parenti del defunto non giustifica la frantumazione delle ossa del cadavere”.

L’esecuzione delle estumulazioni è consentita esclusivamente al gestore [2] del servizio cimiteriale sulla base di queste tre condizioni:

  • Consenso degli aventi titolo, individuati secondo il criterio della consanguineità, con il de cuius, a disporre del cadavere del de cuius stesso, dopo il primo periodo di sepoltura legale. Il coniuge superstite ha titolo privilegiato, mentre, tra più famigliari dello stesso grado, occorre l’unanimità.
  • Assenza di disposizioni contrarie del de cuius o del fondatore del sepolcro a che il feretro, in questione, possa esser rimosso dalle cella in cui fu murato (è il caso delle cosiddette “tombe chiuse”, ossia di quei sepolcri nel cui atto di concessione siano specificati particolari obblighi a mantenere un determinato cadavere nell’avello, in cui fu precedentemente tumulato sino alla scadenza della concessione). Questo principio è stato ribadito anche dalla giurisprudenza. Si veda a tal proposito T.A.R. Emilia Romagna, Sez. Bologna, 31 ottobre 1988 n. 373 La riduzione delle salme nel sepolcro familiare può essere vietata ove ciò risponda ad una precisa volontà in tal senso del fondatore o dei suoi aventi causa..[omissis].
  • Titolo di trasferimento del cadavere o delle sue trasformazioni di stato (semplice ossame, esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo, causato dall’insorgere di mummificazione, saponificazione o corificazione) verso una nuova destinazione: ritumulazione, inumazione in campo inconsunti per almeno 5 anni (bastano 2 anni se il prodotto da mummificazione, saponificazione o corificazione è addizionato con sostanze biodegradanti) oppure cremazione. Per il solo ossame vale quanto detto prima (ossario comune o raccolta delle ossa in cassetta ossario).

Se la concessione è scaduta, il personale necroforo del camposanto provvede d’ufficio alla rimozione dei feretri e le tombe rientrano nella piena disponibilità del comune; alle operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione ordinarie deve esser data opportuna pubblicità e notizia perché il diritto [3] a disporre [4] di salme, cadaveri o loro trasformazioni di stato [5] non cessa dopo il periodo di sepoltura legale, come specificato dal paragrafo 5 della Circ. Min. sanità n.10 del 31 luglio 1998.
Una volta accertato il sussistere delle condizioni cui sopra il comune autorizza l’estumulazione stabilendo giorno ed ora.
All’operazione debbono assistere necessariamente due figure istituzionali (sempre che non sia intervenuta normativa regionale modificatrice e, in taluni casi, la semplice ordinanza del sindaco d’intesa con l’ASL):

  • l’addetto al servizio di custodia, che verifica preliminarmente se la tomba e la bara, oggetto dell’operazione, siano quelle giuste e che procede alla rimozione di lapide e tamponatura del loculo per estrarre il feretro ed aprirlo;
  • un operatore della locale AUSL che, invece, deve valutare se il feretro presenti le condizioni di legge (tenuta stagna della vasca zincata ed adeguata resistenza del cofano ligneo allo stress meccanico causato dal peso del cadavere) per il trasporto in altro luogo, oppure se la spoglia mortale, rinvenuta quando si scoperchia la bara, sia ancora intatta oppure già riducibile in cassetta ossario, poichè completamente mineralizzata. Invero, la vigilanza sanitaria è sempre più omessa, in favore di un’investitura di maggior responsabilità in capo al personale necroforo.

In rapporto alla fattispecie effettuale rilevata, (ossa, cadavere inconsunto, feretro da traslare…) debbono esser utilizzati sistemi di contenimento e trasferimento adeguati (ad esempio per neutralizzare la residua percolazione di liquidi post mortali) se si decide di effettuare il trasporto.
Di solito è consuetudine emanare un’ordinanza del sindaco, di concerto con l’AUSL competente per territorio, per regolare esumazioni ed estumulazioni in cui siano specificati i criteri da seguire nelle diverse situazioni che si potrebbero presentare.
Questo provvedimento del sindaco assume maggior importanza e centralità, se la funzione specifica, svolta dall’autorità sanitaria, viene delegata, con atto scritto, al personale necroforo in servizio presso il cimitero (in genere tale compito viene assunto dal responsabile del servizio di custodia).

Le modalità operative devono, quindi, essere contenute nell’ordinanza, mentre occorrerà preventivamente verificare se il personale sia a conoscenza delle norme e stabilire che, qualora si riscontrino situazioni non normate, i necrofori debbano rivolgersi all’ASL per avere indicazioni comportamentali (dopo aver consultato i responsabili gestionali), che diventeranno di riferimento ed integreranno i comportamenti già codificati.
A giudizio della dottrina (Cfr. BRUSCHI – PANETTA, Nuovo ordinamento di polizia mortuaria, Bologna, 1991, 180 ss.) l’articolo 88 si riferirebbe alle estumulazioni di feretri per il trasporto anche in altri cimiteri. Da queste considerazioni consegue l’ammissibilità della delega, accompagnata da dettagliate prescrizioni, in caso di esumazioni ed estumulazioni straordinarie finalizzate al trasporto dei feretri all’interno del medesimo cimitero. Nel caso in cui tali operazioni fossero finalizzate al trasporto in altra sede, si propende per l’inammissibilità della delega.
La responsabilità, rivestita dall’addetto al servizio di custodia, è quella di pubblico ufficiale, se dipendente del comune o, comunque di incaricato di pubblico servizio, se la gestione del cimitero (o dei cimiteri) è stata esternalizzata.

Dopo questa lunga ma indispensabile premessa posiamo trarre qualche conclusione:
È quanto mai opportuno procedere all’apertura delle bare, solo quando quest’ultime siano state trasferite in camera mortuaria; lì, infatti, si potranno eseguire tutti gli interventi in condizione di maggior sicurezza, per tutelare l’igiene pubblica dai miasmi cadaverici, che spesso si diffondono nell’ambiente circostante, quando si taglia il coperchio di lamiera, con grave danno anche per l’immagine stessa del cimitero.
L’accesso alla camera mortuaria sarà consentito solo ai diretti interessati (parenti del defunto, personale necroforo e sanitario), eliminando atteggiamenti voyeuristici di visitatori o passanti occasionali troppo morbosamente curiosi.
Non occorre assolutamente sfasciare la bara con mosse o gesti chiassosi, del tutto superflui ed inutili; una volta svitato il coperchio di legno, basterà incidere il nastro metallico lungo il bordo con un apposito strumento.

A contrariis, ai sensi del DPR 254/03 che regolamenta lo smaltimento dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, le ossa umane devono esser accuratamente separate da altri avanzi come assi di legno, stracci, brandelli di vestiti oppure imbottiture, maniglie, rottami di lamiera…
Non è quindi consentito lasciare ossa, ancorché piccole, nella casse da avviare alla discarica.
Per la riduzione dell’ossame in cassetta ossario, di norma, si segue questo criterio: le ossa costituenti il corpo umano, anche se non del tutto sciolte, debbono esser manipolate senza manovre brusche, torsioni oppure strappi per lacerare gli eventuali tessuti organici che potrebbero ancora ricoprirle.
Le eventuali trasgressioni a questo protocollo operativo, ai sensi dell’Art. 87 DPR 285/90, debbono esser segnalate al responsabile per il servizio di custodia; egli provvederà a denunciare al sindaco, in quanto titolare dei poteri di controllo e vigilanza sui cimiteri, ed all’autorità giudiziaria i casi, che potrebbero configurarsi come il reato di vilipendio di cadavere.

Occorre una precisazione: con la circolare n. 10 del 31 luglio 1998, la Legge 130 del 30 marzo 2001 ed il DPR 254/03 i cadaveri, cui il nostro ordinamento giuridico riconosce determinate protezioni, dopo il periodo legale di sepoltura (10 anni per i defunti inumati, 20, invece, per quelli tumulati), se incorrotti a causa di saponificazione mummificazione o corificazione, sono considerati in via amministrativa resti mortali, ossia esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo/conservativo.
L’esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo/conservativo è un’entità medico legale piuttosto complessa, la cui posizione nel nostro ordinamento di polizia mortuaria è, in qualche modo, affievolita rispetto a quella prevista per i cadaveri umani, così, almeno è parsa orientarsi la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che non condannò per vilipendio di cadavere un necroforo accusato di aver disciolto con l’acido non un cadavere, bensì un resto mortale (ovvero un cadavere umano saponificato, mummificato o corificato dopo il periodo legale di sepoltura).
L’imputato, quindi, pare sia stato solo soggetto solo alle sanzioni amministrative contemplate dall’Art. 107 DPR 285/90.
Esistono, però, pronunciamenti della cassazione, in cui si considera pienamente cadavere anche il resto mortal,e quando lo stesso riveli ancora fattezze umane: ad esempio Cass. Pen. 2 febbraio 1960, Cass. Pen. Sez. III 27 ottobre 1983 N.8950.


[1] T.A.R Emilia Romagna Sez. Bologna 31 ottobre 1988 n.373 […] omissis il divieto di cui all’art. 88 comma 1 D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 (ripreso poi dall’Art. 87 DPR 285/90) si riferisce a fattispecie diverse da quella relativa alla riduzione attuata mediante un processo naturale di mineralizzazione del cadavere, in quanto attiene verosimilmente ad operazioni materialmente eseguite sulla salma e dirette a realizzare, con metodi artificiali, interventi coercitivi di contenimento della stessa in un ambito più angusto di quello originario.
[2] Caso a parte potrebbe esser un’estumulazione, o qualunque altra operazione in una tomba privata che, tuttavia, insista su suolo cimiteriale, ma occorre una norma positiva a tal proposito nel regolamento comunale di polizia mortuaria.
[3] I soggetti legittimati, secondo ordine di poziortà, ovvero di potere decisionale congiunto a posizione di preminenza nella scelta, a disporre del resto mortale, sono individuati dal paragrafo 14 della circolare n. 24 del 24/6/93, che rimanda all’Art. 77 del Codice Civile.
[4] In effetti gli aventi titolo, secondo consanguineità, potrebbero opporsi alla cremazione dell’inconsunto esumato o estumulato, oppure ad un suo interro in campo indecomposti decidendo, con oneri a proprio carico, una diversa destinazione dei resti mortali rispetto alla previsione generale decisa dal comune.
[5] Le stesse ossa, anche se immediatamente non richieste, possono convenientemente sostare per un congruo tempo in camera mortuaria, prima di esser avviate e disperse nell’ossario comune, così da permettere ai famigliari del de cuius di scegliere, seppur con qualche ritardo, una differente collocazione.

Written by:

Carlo Ballotta

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