Edicole funerarie: certificato di usabilità o semplice collaudo?

Occorre premettere che il presunto certificato di agibilità o usabilità (si tratta di sinonimi, variamente impiegati nelle diverse zone), a differenza del certificato di abitabilità previsto dall’art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie, non è contemplato da alcuna norma di legge, ma è sorto, per prassi, come analogia del certificato di abitabilità per “edifici” ad uso diverso da quello abitativo.
La prima legge che ne faccia cenno (la n. 47/1985), e così quelle successive, lo richiama come previsione consolidata, quasi che fosse richiesto da una fonte legislativa (spesso la prammatica è più forte della norma formale dello jus positum). I sepolcri tra l’altro non sono destinati all’uso da parte di persone, ma per la collocazione e la conservazione per termini predeterminati di cadaveri. La costruzione dei cimiteri e dei loro manufatti è regolata esclusivamente dalle leggi sanitarie (art. 55, comma 2, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285), per cui si deve escludere la necessità del certificato di usabilità.
Si può considerare propria l’ipotesi di un collaudo igienico-sanitario, per verificare che i lavori eseguiti corrispondano al progetto a suo tempo approvato dagli organi dell’azienda Usl, ma non certo il certificato di usabilità o di agibilità.
Ove dovesse trattarsi di manufatti sepolcrali eseguiti da privati su aree in concessione, appare corretto che venga richiesto il corrispettivo per la visita necessaria per l’anzidetto collaudo igienico-sanitario, che dovrà essere depositato presso il Comune, prima di poter eseguire qualsiasi collocazione di feretri.
Nel caso di manufatti sepolcrali costruiti da parte del Comune, la visita suddetta costituisce un atto dovuto di igiene pubblica e risulta del tutto illegittima ogni richiesta di corresponsione di diritti, i quali sono stabiliti per le certificazioni di medicina legale richieste da privati o nell’interesse di privati (in questo caso si è in presenza di un interesse della collettività).
A maggior ragione tali diritti non avrebbero potuto essere pretesi quando le U.s.l. erano, prima di essere istituite in aziende speciali regionali, enti strumentali dei Comuni in campo sanitario, cioè da questi funzionalmente dipendenti.

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Carlo Ballotta

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