Diritto di sepolcro, speciali ricorrenze ed ordinaria onerosità della sepoltura ex Art. 1 comma 7Bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26

Durante un recente corso di aggiornamento è emerso questo quesito:

esistono provvedimenti a livello nazionale o locale relativi alla possibile gratuità della sepoltura per, ad esempio, i defunti ultracentenari?

Già in passato avevo affrontato questo tema, ma oggi voglio esaminarlo sotto la luce di una diversa prospettiva ed angolazione.

Nel silenzio del DPR 285/1990, e, quindi, di una norma positiva si potrebbe così rispondere:

Ai sensi dell’Art. 49 DPR n. 285/1990 ogni comune deve disporre di almeno un cimitero con un reparto ad inumazione di adeguato dimensionamento (Art. 58)
ed escluso quando individuato dal successivo art. 59.

Bisogna a tal proposito ricordare la deliberazione commissariale n. 706 del 27 novembre 1959 nella parte in cui motiva l’accoglibilità della concessione allora richiesta in relazione al fabbisogno, avendo ben presente che il comune ha il solo obbligo di assicurare un’adeguata disponibilità di campi ad inumazione e che eventuali concessioni di aree per sepolture private, per altro del tutto facoltative per il comune, possono avvenire se ed in quanto la loro presenza non influisca sul numero minimo di fosse che il comune è tenuto ad assicurare alla propria popolazione, segno di una sensibilità e senso di buon andamento dell’amministrazione che sembrano oggi virtù rare, se non del tutto smarrite.

Ai sensi del successivo Art. 50 DPR 285/90 il comune ha è tenuto a dar sepoltura nei propri cimiteri ai cadaveri, alle ossa o alle ceneri di persone morte in quel comune o che in quel comune avevano la residenza, anche se materialmente il decesso è avvenuto in altro luogo in base ai pricipi dettati dall’Art. 16 D.LGS n.267/2000.

C’è una netta separazione semantica e funzionale tra obbligo di sepoltura e onerosità della stessa, poiché sono due concetti diversi.

Oggi secondo il comma 7 bis dell’Art. 1 legge 28 febbraio 2001 anche l’interro in campo comune, prima gratuito (in base all’art. 12 comma 4 della Legge n 440/87 oggi abrogato), è divenuto servizio a titolo oneroso, al parti delle altre operazioni cimiteriali se si eccettuano le evenienze di indigenza, disinteresse da parte dei famigliari o stato di bisogno da valutare in base al regolamento comunale per l’erogazione dei servizi sociali ai termini degli Artt. 6, 22 e 25 della Legge 8/11/2000, n. 328 con relativi strumenti attuativi.

La determinazione della tariffa, quale sia il metodo utilizzato, deve tenere conto dei criteri stabiliti dall’art. 117 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 cioè dell’equilibrio tra i ricavi ed i costi, assicurando l’integrale copertura dei costi, compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario e gli altri elementi presi in considerazione da tale norma.

Al di fuori di questa casistica in dottrina si ritiene vi sia responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 1990, n. 267 ) per le amministrazioni che non dovessero applicare il comma 7 bis dell’Art. 1 legge 28 febbraio 2001, quindi l’eventuale assunzione di tale onere, quando al di fuori dei casi di gratuità dell’inumazione e dell’esumazione ordinaria, possa valutarsi come un danno erarariale apprezzabile dalla Corte dei Conti.
Infine, laddove un Comune si rilevasse area sovrabbondante per inumazione in campo comune, (ad esempio per la mutata domanda tipologica di sepolture come si sembra evincersi dal paragrafo 10 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24)
potrebbe destinare una zona ove seppellire gratuitamente i cadaveri di persone legate in vita da particolari legami in quella città, ovviamente dietro parere motivato da parte della stessa amministrazione comunale.

Occorre, però, preliminarmente studiare almeno la reale capacità dell’impianto cimiteriale in termini di posti salma a sistema di inumazione e tumulazione, distinguendo tra inumazioni in campo comune e altre in concessione di durata maggiore ai 10 anni. Inoltre per le tumulazioni, serve la distinzione tra sepolture di feretro e di ceneri. Per le tumulazioni di feretri diventa indispensabile un’ulteriore la suddivisione tra loculi (celle ricavate in un blocco murario), e tombe private (epigee oppure ipogee, cioè a sterro), distinguendo tra le sepolture che da cui si origina una nuova concessione al momento del funerale (anche per effetto dell’istituto della novazione) da quelle che vanno in concessioni precedentemente poste in essere (sia vuote, sia liberate da resti mortali per far posto ad un nuovo feretro).

é necessaria, poi, poi la conoscenza della durata delle concessioni vigenti e la conoscenza delle diverse epoche di scadenza delle concessioni con i relativi quantitativi di manufatti.

Una sepoltura privata (a sistema di tumulazione o inumazione) può esser concessa ex novo al bisogno a tempo determinato (quelle perpetue sono vietate dal 10 febbraio 1976 dopo l’entrata in vigore del DPR 803/1975), ma essa ai sensi del combinato disposto tra gli Artt. 95 e 103 DPR n.285/1990 sarebbe, comunque a titolo oneroso, trattandosi di allocazione del cadavere diverse dalla sepoltura in campo comune.

Generalmente la concessione è onerosa, ma in casi particolari, può esser anche gratuita laddove il comune decida di riconoscere particolari benemerenze per i funerali di tali persone, magari proprio perchè ultracentenarie ed affettuosamente adottate dalla cittadinanza come “nonnini” e “nonnine”.

Tale eventualità dovrebbe esser preventivamente recepita e codificata con l’adozione del piano regolatore cimiteriale che ha carattere programmatorio (Artt. 54 e seguenti ed Art. 91 DPR 285/90) e prevista nel regolamento di polizia mortuaria comunale.

In sintesi, è sempre facoltà dell’Amministrazione Comunale dilatare la possibilità di nuove sepolture rispetto a quanto stabilito dall’art. 50 del D.P.R. 10.9.1990 n.285, ma un cittadino richiedente non può vantare alcun diritto in proposito, a meno che non ricada nella situazione di cui all’art.50, comma 1, lettere c),d),e).

Gli Jura Sepulchri sono diritti della personalità e, pertanto, quali appartenenti all’ordinamento civile, sono di sola competenza statale ex Art. 117 lettere L) ed M) Cost.

Per altro l’art. 50 DPR n.285/1990 determina il dovere di accettazione, mentre il Regolamento comunale, assicurati questi obblighi, potrebbe prevedere molto altro, anche un’amplissima ed illimitata accoglibilità, aspetto tutto “politico” che influenza le scelte di gestione del servizio, le disponibilità di aree/posti, ecc,.

La suddetta disposizione racchiusa nell’art.50 del Regolamento Nazionale di P.M.,spesso, è legittimamente derogata dal Regolamento comunale che estende le ipotesi di ingresso del cadavere nel cimitero per venire incontro alle istanze dei congiunti.

Ad esempio, potrebbero essere previsti, ad integrazione dell’elenco sopra riportato, i seguenti casi:

  1. i cadaveri delle persone che, ovunque decedute, abbiano avuto anche nel passato per qualunque periodo, la propria residenza nel Comune;
  2. i cadaveri delle persone che abbiano avuto il coniuge o i parenti entro il 3^ grado in linea retta ed in linea collaterale sepolti nel Comune;
  3. i cadaveri delle persone nate, residenti e decedute in altro luogo, ma aventi parenti fino al 2^ grado in
    linea retta o collaterale o il coniuge viventi e residenti nel Comune.

È un problema che tocca aspetti umani, da un lato, e anche profili di corretta azione amministrativa, dall’altro. Per tale ragione appare ragionevole che si disciplinino le ipotesi per garantire, in modo obiettivo, la par condicio a tutti, e da questa ultima considerazione emerge ancora una volta la centralità strategica del regolamento comunale di polizia mortuaria di cui ogni comune deve necessariamente disporre.

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Carlo Ballotta

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11 thoughts on “Diritto di sepolcro, speciali ricorrenze ed ordinaria onerosità della sepoltura ex Art. 1 comma 7Bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26

  1. Buonasera, ho una domanda giovedì riesumano i resti mortali di una mia zia in terra morta nel 1987. Cosa si troverà? Dopo 32 anni si troveranno solo ossa?
    Mi scuso per questa domanda stupida ma non so cosa aspettarmi

    1. X Andrea,

      (che ha, legittimamente, estrema urgenza di una risposta appropriata e rapidissima).

      Dopo un così lungo periodo legale di sepoltura (il turno ordinario di rotazione in campo di terra è fissato, di norma in dieci anni) secondo lo spirito della legge dovrebbero rinvenirsi solo ossa, ma…attenzione tanti fattori giocano a sfavore di questo risultato auspicabile: all’atto dell’esumazione ordinaria potrebbe anche esser reperito un resto mortale ossia un esito da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo- conservativo (= cadavere integralmente o parzialmente incorrotto) soprattutto per effetto di mummificazione o saponificazione.

      Per i trattamenti previsti ed obbligatori si veda la circ. min. 31 luglio 1998 n. 10 esplicativa del regolamento statale di polizia mortuaria (= re-iunumazione in campo speciale per indecomposti, tumulazione o diretta cremazione)

      Sugli aspetti meramente autorizzativi e gestionali di queste operazioni art. 3 D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254

  2. Buongiorno, quindi se non si pagano i diritti cimiteriali prima, l’inumazione non avviene? Scusatemi ma ho qualche dubbio in merito, se la salma è stata portata il pomeriggio e quindi non avviene l’operazione cimiteriale, la mattina dopo non si presentano nè i familiari, nè l’impresa funebre, cosa fanno lasciano la salma in camera mortuaria pur avendo ricevuto un permesso di seppellimento? Mi viene da riflettere, se non pago la tassa per i rifiuti mi lasciano la spazzatura fuori alla porta?

    1. X Raffaele,

      …a volte non ho più alibi, ho come la strana sensazione che qualcuno, indossato il cappello di Napoleone (o il copricapo di altri personaggi storici parimenti piuttosto autoritari) voglia porsi al di sopra della Legge, cui, invece, è sottoposto il normale cittadino, vessato com’è da tasse, imposte e balzelli vari…anche nel post mortem!

      Evidentemente per il regolamento comunale di polizia mortuaria del Suo Comune prima si paga, poi si procede, ed a nulla vale una sorta di sanatoria ex post con versamento posticipato della tariffa fissata con declaratoria della giunta comunale. Forse il Comune non si fida dei suoi stessi concittadini

      SI fa così e punto! Tra l’altro – mi permetto di esser morbosamente curioso – qual è stato il ruolo ricoperto dall’impresa funebre, la quale, agendo come agenzia d’affari, su preciso contratto di mandato, avrebbe dovuto assicurare il disbrigo di tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali. Inioratia legis non excusat, dicevano gli antichi giuristi latini, ovvero, nella fattispecie in esame, non si può esser un serio operatore funebre ignorando le procedure di legge. Così si crea solo disagio nell’animo già turbato dei dolenti.

      Ribadisco: il custode sarà stato, magari anche brutale, ma senza il titolo di avvenuto pagamento previsto dal regolamento municipale come condicio sine qua non per eseguire la sepoltura è giusto, doveroso e sacrosanto rinviare l’operazione, mantenendo, per il tempo necessario, il feretro, in camera mortuaria, la sua funzione edittale è proprio questa.

      E’del tutto inutile invocare ai 4 venti la legalità erga omnes e poi cercare deroghe ad personam….poi, detto inter nos, un minimo di elasticità mentale non guasta, anche se il custode agisce come pubblico ufficiale ed è tenuto all’applicazione rigorosa della Legge.!

      Non metto, certo, in dubbio la Sua buona fede nell’adempiere l’obbligazione, ma il timing è questo, ad esso bisogna ottemperare, senza se e senza ma!

      1. Buongiorno e complimenti, evidentemente lei non sbaglia mai, che monotonia, ho già detto che per nostro errore umano mancavano 20,00 e ribadisco il mio insegnante Avvocato Pittalis non so se lei conosce il quale per anni ha protetto la nostra categoria pur essendo un fautore e meticoloso applicatore delle leggi vigenti lasciava e spesso ribadiva ampio margine visto l’argomento trattato all’applicazione del buon senso, per cui il custode doveva interpellare noi visto che noi avevamo pagato i diritti e non allarmare i familiari. Inoltre il cimitero in questione non è in possesso di regolari celle frigorifere….. Mi permetta caro Signore con molta modestia ma dall’alto di 40 di esperienza in un contesto non proprio semplice, io non so lei che ruolo riveste ne dove opera ma le garantisco che nella nostra bellissima città non è facile rimanere in voga per 40 anni, il suo modo di esprimersi e la sua applicazione legislativa in questo campo senza tirare in ballo brutti ricordi di epoche dittatoriali mi sembrano si eccessivamente boriosi, lei continui a dettare leggi io tengo molto in alto i valori anche dei contatti umani, ribadisco nel nostro campo.Resto convinto il comune in mancanza di pagamento può e deve rivalersi a danno dell’impresa ma mai impedire l^inumazione in presenza di un permesso di seppellimento, oppure dare mandato di acquisire i pagamenti all’ufficiale di stato civile prima di emettere tale permesso. I miei saluti più educati

  3. Chiedo scusa, forse sono stato poco chiaro, nel comune di Portici qualsiasi tipo di operazione cimiteriale è stata tariffata, ora nel caso in questione si doveva effettuare un inumazione in confraternita e non avevamo ancora pagato il C/C inerente a tale operazione, il custode dei servizi cimiteriali in presenza dei familiari ha preteso il pagamento immediato di tale tariffa pena la mancata inumazione. Ora la domanda è poteva questo signore accampare tale pretesa? Oppure il pagamento potevamo effettuarlo dopo l’inumazione? Visto che ovviamente avevamo prodotto il regolare permesso di seppellimento e che qualora non avessimo pagato come per tutte le tasse amministrative il Comune di Portici ci avrebbe potuto perseguire intimandoci il pagamento previo giusta sanzione, quale era la giusta soluzione?

    1. X Raffaele,

      stante l’art. 1 comma 7-bis della Legge di conversione (con modificazioni) 26 febbraio 2001 n. 26 tutte le operazioni cimiteriali (inumazione compresa) sono sempre a titolo oneroso per il cittadino.
      L’autorizzazione alla sepoltura assolve principalmente due funzioni di diverso tipo:

      1) il cadavere può esser sepolto perché non sussistono più dubbi di morte apparente e non sono in corso indagini da parte della Magistratura (altrimenti occorrerebbe uno specifico nulla osta da parte dell’Autorità Giudiziaria)

      2) il defunto, ex art. 50 del regolamento statale di polizia mortuaria ha davvero titolo di accoglimento in quella determinata sepoltura.

      IL responsabile del servizio di custodia cimiteriale – forse – sarà stato anche sgarbato (un po’ più di tatto non guasterebbe, soprattutto in un ambito così delicato), ma se il regolamento municipale prevede questa procedura (= prima si paga, poi si effettua l’inumazione) è del tutto corretto e doveroso pretendere il rispetto di tale timing.
      IL recupero, ancorché forzoso, del credito, è per i Comuni un momento amministrativo e gestionale alquanto complicato, meglio quindi evitarlo, in difetto sorgerebbe la responsabilità patrimoniale per danno erariale ex art. 93 D.Lgs n. 265/2000, data la generale onerosità del servizio cimiteriale.

  4. Chiedo le tasse cimiteriali vanno obbligatoriamente pagate prima della sepoltura? E se non si pagano si può impedire la stessa?

    1. X Raffaele,

      La sussistenza di un regolare atto di concessione è espressamente prevista dall’art. 98 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 quale condizione perché possa esser posta in essere una concessione d’uso di sepolcri privati, quale ne sia la tipologia di sepolcro privato, incluso quindi quella che abbia per oggetto un posto a tumulazione singola (loculo). Va tenuta anche presente la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 149/E dell’8 luglio 2003 con cui è stato ribadito, ove necessario, che le concessioni cimiteriali hanno decorrenza dalla stipula del relativo regolare atto di concessione oppure da quella, eventualmente, successiva che sia, espressamente, prevista nell’atto di concessione. Tuttavia, non va esclusa, ove espressamente indicata nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, la possibilità che la decorrenza venga fatta decorrere dal momento in cui ne inizia l’utilizzo (ad esempio: sepoltura) o, per talune fattispecie, anche dal momento del versamento della tariffa stabilita perché si faccia luogo alla concessione. Considerando come, a volte, possano esservi situazioni di mancata stipula dell’atto di concessione non imputabili alla parte interessata (concessionario), quanto piuttosto a fattori esterni, talvolta anche riferibili all’attività degli uffici comunali, si ritiene che, se ne esistano i presupposti regolamentari di cui al periodo precedente, possa procedersi alla stipula, seppure tardiva, dell’atto di concessione, salva, se occorrente, la integrazione dell’imposta di bollo, cui l’atto di concessione è oggetto fin dall’origine, nella misura attualmente vigente. Nelle eventualità in cui la tariffa stabilita per la concessione non sia stata versata, e il mancato perfezionamento dell’atto di concessione sia presumibilmente imputabile a questo fatto, si deve considerare come la concessione sia insussistente. In tali evenienze, si sarebbe in presenza di un uso indebito del loculo, e ciò comporta l’esigenza che il comune provveda a richiedere la corresponsione delle somme per l’utilizzo di fatto avvenuto, sulla base di tariffe vigenti o, in mancanza, di somme non inferiore ad un pro-rata annuo delle tariffe di concessione presenti nel tempo, incrementati degli interessi almeno nella misura del saggio legale (artt. 1277 e 1284 C.C.). In difetto, sorgerebbe la responsabilità patrimoniale (art. 93 D.Lgs. 18 agosto 1990, n. 267 e succ. modif.). Restano salve le norme sulla prescrizione (art. 2946 C.C.). La regolarizzazione può comunque avvenire previo versamento delle somme previste dalla tariffa attualmente in vigore e con decorrenza dalla data della stipula dell’atto di concessione.

      Si rammenta che ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 95 e [retroattivamente] 103 del regolamento nazionale di polizia mortuaria di cui al sullodato D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 tutte le tumulazioni sono sempre a titolo oneroso per il richiedente.

  5. X Margherita,

    Lei dice bene: ex art. 347 Testo Unico Leggi Sanitarie ogni Comune deve disporre di almeno un cimitero (demanio specifico e necessario per ogni Comune ex art. 824 comma 2 Cod. Civile) con reparto a rotazione a sistema d’inumazione, poichè l’inumazione è la tecnica istituzionale di smaltimento/sepoltura dei cadaveri umani garantita erga omnes, secondo le regole d’accesso alla stessa dettate dall’art. 50 comma 1 del Regolamento Nazionale di polizia mortuaria di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
    La legge di conversione n. 440/1987 con l’art. 12 comma 4 stabiliva la gratuità al pari della cremazione per l’inumazione in campo comune di terra.
    Questo ancien règime che ha caratterizzato tutto l’assetto della polizia mortuaria nell’evo post unitario è stato superato con con l’avvento dell’art. 1 comma 7 bis legge di conversione 28 febbraio 2001 n. 26 secondo cui tutte le operazioni cimiteriali di sepoltura intesi come processo sono divenuti ordinariamente servizi a titolo oneroso (= a pagamento) per la cittadinanza, salvo rarissimi casi, tra i quali figura l’indigenza (indicatore ISEE molto basso). Ogni comune, con i criteri contabili generali di cui all’art. 117 T.U. Ordinamento Enti Locali – d.lgs n.267/2000 è pertanto obbligato a fissare con apposita declaratoria – a pena di responsabilità patrimoniale per danno erariale ex art. 93 D.Lgs n. 267/2000 con immediata segnalazione alla sezione regionale della Corte dei Conti, il tariffario per le prefate operazioni cimiteriali di inumazione in cui sono compresi: scavo della fossa, calata del feretro, riempimento della buca, fornitura di cippo identificativo, mantenimento nel tempo della sepoltura, manutenzione della stessa sino alla successiva fase dell’esumazione (raccolta resti, smaltimento rifiuti cimiteriali prodotti all’atto dell’apertura della fossa…)
    SE si dovessero configurare i tre casi residuali di famiglia indigente, stato di bisogno o disinteresse da parte dei famigliari le spese saranno assunte dai servizi sociali del Comune di ultima residenza del defunto ex Legge quadro n.328/2000 ed ai termini del relativo regolamento comunale sull’erogazione delle prestazioni sociali.

  6. Perché il comune di A. per interrare mia suocera chiede 950 euro?
    Ho un isee inferiore a 5800 euro?
    Inumare un defunto è un obbligo prima sanitario poi di diritto se no i cimiteri a cosa servono?

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