Conflitti sul sepolcro famigliare

Premessa il diritto di sepolcro si configura come un complesso di situazioni giuridiche assimilabili a queste tre principali fattispecie:

1. Jus Sepulchri = diritto ad esser sepolto in un determinato sacello privato

2. Jus Inferendi in Sepulchrum = diritto a dar sepoltura

3. Diritto secondario di sepolcro = potere che sorge in capo ai consanguinei del de cuius per rendergli i dovuti onori funebri con pratiche di pietas e devozione verso i propri morti.

Va ricordato che la natura tipica delle concessioni cimiteriali importa che la “successione” possa aversi unicamente per discendenza, salvo che angelsquando questa sia esaurita, nel qual caso può avvenire per eredità, anche se con effetti particolari. Infatti, poiché il diritto alla sepoltura in un determinato sepolcro privato nel cimitero è un diritto della persona, esso non ha carattere patrimoniale, con la conseguenza che la successione per eredità, esaurita la discendenza, importa che l'”erede” subentri sono negli obblighi derivanti dalla concessione e non nel diritto di poterla utilizzare, a tempo debito. Come si vede, il regolamento comunale di polizia mortuaria assume un ruolo del tutto centrale ed essenziale nella regolazione delle questioni segnalate (Dr. Sereno Scolaro).

Problema:
Guglielmo, nell’imminenza del secondo dopo guerra, vigente il Regio Decreto R. D. 21 dicembre 1942, n. 1880, il cui Art. 71 (1) prevedeva la disponibilità delle sepolture per atti inter vivos o mortis causa diviene titolare di 6 loculi a concessione perpetua disposti su tre ordini verticali, l’atto di concessione (2) a quanto ci è dato sapere prevede la classica formula sibi familiaeque suae, in cui dar sepoltura ai genitori provvisoriamente “parcheggiati” in altro cimitero.

L’atto di concessione , però, non precisa più dettagliatamente quali siano le persone riservatarie del diritto di sepolcro.

Guglielmo non ha rapporti di coniugio o di filiazione, così, nel corso degli anni le tombe disponibili vengono occupate dai suoi genitori e fratelli premorti ed anche dai loro coniugi (essendo quest’ultimi, quali cognati e quindi affini (3) e non discendenti jure sanguinis, s’immagina vi sia stata da parte del fondatore del sepolcro una sorta di autorizzazione assimilabile all’istituto della benemerenza (4) , anche perché all’epoca vigeva l’istituto sociale della famiglia alla allargata e patriarcale, propria delle zone rurali, senza dimenticare come il regolamento comunali di polizia mortuaria in via estensiva potrebbe considerare appartenenti al novero famigliare anche gli affini di primo grado). alla sua morte nel lascito testamentario nomina eredi universali Marco ed Alberto, trasferendo loro, Jus Hereditatis anche il sepolcro gentilizio, così come risulterebbe anche dall’atto di concessione conservato presso gli archivi comunali.

Ora i rami della famiglia con scrittura privata non si sono mai preoccupati di definire un ordine per l’uso dei posti feretro, lasciando questo ingrato compito al triste evolversi egli eventi luttuosi, ovviamente questa situazione di incertezza ha ingenerato il alcuni aventi diritto la legittima, ma del tutto giuridicamente immotivata aspettativa di esser assegnataria di un loculo.
Nel corso dei decenni tutti i 6 loculi risultano occupati da cadaveri o resti mortali, per liberare spazio finalizzato a nuove tumulazioni bisognerebbe procedere alla riduzione o alla cremazione dei defunti ivi sepolti da più di 20 anni ex DPR 15 luglio 2003 n. 254.

Ovviamente, deceduti il fondatore del sepolcro ed i sui fratelli la rissosità tra i cugini è massima perché non si forma mai il consenso unanime per deliberare l’operazione cimiteriale, in quanto inibire il diritto di sepolcro ad un odiato parente significa, per converso, garantirlo in futuro remoto a sé o ai propri cari.

Ora Alberto, nipote ed erede universale, assieme al fratello dell’originario concessionario scompare e nelle sue ultime volontà chiede di esser tumulato nella prestigiosa tomba di famiglia, ma non quale discendente Jure Sanguinis del fondatore del sepolcro, ma in virtù nuovo concessionario subentrato allo zio in forza del testamento, ampliando così la portata dei suoi Jura Sepulchri.

Come sempre si scatena tra i parenti una rissa terrificante.

Per dirimere la faccenda sono necessarie alcune considerazioni di dottrina e… giurisprudenza, anche perché questi conflitti, spesso, debbono esser ricomposti proprio dal Giudice. (ma da quale: ordinario o… amministrativo?).

1. Se la famiglia del concessionario non è definita dall’atto di concessione la sua definizione deve esser desunta dagli Artt. 74, 75, 76, 77 del Codice Civile.

2. La concessione cimiteriale ha, anche, dei contenuti patrimoniali, ma questi sono direttamente correlati e finalizzati, all’esercizio di diritti 9personali, dato che il diritto d’uso e’ riservato unicamente al concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia.
Astrattamente, può anche aversi una successione nelle componenti patrimoniali (cappella), almeno nel corso di durata della concessione, successione che non può, mai, estendersi al diritto personale (quello di venirmi sepolto) in quanto i diritti personali non sono successibili. In questo caso, chi eredita, eredita il bene con i suoi oneri (es.: obblighi di manutenzione), mentre il diritto di sepolcro (= di esservi sepolti, cioe’ di usare la cappella ai fini del proprio sepolcro) restano ‘riservati’ (art. 93, 1 dPR 10/9/1990, n. 285) al concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia (quale definita dal Regolamento comunale di polizia mortuaria e dall’atto di concessione). L’erede subentra negli oneri sulla concessione (fino a che duri), probabilmente (nel caso) solidarmente ad altri membri della famiglia; mentre il diritto di sepoltura e’ “riservato” solo alle persone della famiglia del concessionario. Infine, richiamando la sent. della sez. II civile della Corte di Cassazione n. 12957 del 29/9/2000, in presenza di istituzione di erede universale ma anche di discendenti jure sanguinis del concessionario, si determina che l’erede diventa titolare della ‘proprietà del manufatto’ per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali, e fino a che duri la concessione, con tutti gli oneri connessi (la successione ha riguardo sia alle componenti attive ma anche a quelle passive), rimanendo sprovvisto di diritto di sepolcro fin tanto che non siano estinti tutti i membri della famiglia del concessionario, i quali conservano il proprio diritto, primario e secondario, di sepolcro e rispetto ai quali l’erede e’ tenuto ad assicurare ogni comodità ed a ritenerli esenti di ogni onere per quanto riguarda il loro diritto di sepolcro che deriva dall’appartenenza alla famiglia delc oncessionario.
Solo con l’estinzione di tutti i discendenti o, comunque, familiari del concessionario, l’erede potrà – forse – acquisire un diritto di usare, a titolo personale, il sepolcro.

3. L’atto di concessione non precisa la retroattività sui suoi effetti giuridici dello Jus Superveniens, ossia delle successive modifiche del regolamento comunali di polizia mortuaria, di cui si ribadisce la centralità per dirimere liti di questo tipo.

4. vanno tenuti ben distinti i diritti di sepoltura (5) , aventi carattere personale (appartenenza alla famiglia), rispetto ai diritti patrimoniali sul sepolcro (quelli che determinano, tra l’altro, obblighi di manutenzione e conservazione del manufatto, gli eredi potrebbero, quindi, esser semplicemente degli onerati.

5. Anche in base alla sentenza della Corte di Cassazione n. 12957/2000, l’erede testamentario rimane sprovvisto del diritto di sepolcro fino all’estinzione di tutti i membri della famiglia del concessionario d’origine.

6. Di norma il sepolcro si trasforma in ereditario quando siano venuti meno i discendenti (tra le altre: Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 5095 29/5/1990 e Sez. II, sent. n. 12957 del 7/3-29/9/2000). Fatte salve le previsioni del Regolamento comunale di polizia mortuaria in proposito – cioè concernenti la successione delle persone alla morte del concessionario in relazione alla concessione – dato che la concessionaria risulta non avere discendenti che jure sanguinis siano succeduti nei diritti concernenti la concessione, il sepolcro deve considerarsi trasformato in ereditario. Ne consegue che gli eredi, se previsto dal Regolamento, subentrano al concessionario defunto, quando questi non abbia disposto con atto di ultima volontà o altrimenti con atto pubblico in modo diverso.

7. Quando il testamento acquisisca efficacia (pubblicazione se olografo ex Art. 620 Codice Civile, può senz’altro essere riconosciuta la titolarità (patrimoniale) della cappella, ma non la titolaritià di diritto personalissimi come il diritto di sepoltura (= esservi sepolti) in quanto questi sono legati all’appartenenza alla famiglia del fondatore.

8. In parole povere, il “proprietario” ha gli oneri connessi alla “proprietà ” (6), ma l’uso, in quanto diritto personalissimo, e’ legato all’appatenenza alla famiglia (almeno fino a che questa non si estingua).
Rimane pur sempre anche l’aspetto della capienza fisica del sepolcro (dato che i cadaveri non possono essere estumulati, o ridotti, trattandosi di sepolcro perpetuo (art. 86, 1 dPR 10/9/1990, n. 285).

9. Dai dati in nostro possesso non è chiaro se per norma che sorga dal combinato disposto tra atto di concessione (con relativa convenzione) e regolamento di polizia mortuaria si debba di volta in volta far riferimento al concessionario originario oppure ad i suoi di volta in volta aventi causa.

10. Il diritto di sepolcro trova il suo fisiologico limite nella capienza fisica del sepolcro stesso, degradando a mera aspettativa, se non c’è il necessario consenso a ridurre (7) o cremare i defunti precedentemente tumulati lo jus sepulchri non è esercitabile.

Quindi nella fattispecie Alberto, prescindere da vantato, ma ancora indimostrato subentro nella concessione, ha sì titolo ad esser tumulato nella tomba fondata da suo zio, ma in qualità non di proprietario, ma di congiunto Jure sanguinis con il fondatore del sepolcro.

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(1) Tuttavia, tale disposizione era comunque inapplicabile ed “abrogata” fin dal 21 aprile 1942 (cioè da ben prima l’emanazione e la successiva entrata in vigore dello stesso R. D. 1880/1942), data di entrata in vigore del codice civile attualmente vigente, che aveva volutamente affermato la demanialità dei cimiteri.

(2) A fonte Regolamentare locale potrebbe prevedere tanto che al concessionario debba farsi riferimento anche post mortem quanto che i suoi discendenti assumano, a loro volta, la posizione di concessionari (ipotesi che modifica, od amplia, la definizione di famiglia del concessionario).

(3) Pretura di Genova, 30 dicembre 1995 Non sussiste turbativa del possesso quando un congiunto del concessionario originario tumula nel sepolcro “familiare” la propria madre (moglie di un figlio del fondatore del sepolcro), pur senza il consenso degli altri contitolari e senza dare a questi ultimi preventivo avviso del seppellimento, avendo anzi mendacemente comunicato all’autorità comunale cimiteriale che i compossessori avevano acconsentito all’inumazione.

(4) se occorre tumulare (ad es.) un feretro di persona benemerita, occorre l’assenso scritto di tutti coloro che, avendo diritto alla sepoltura in detta tomba, ne autorizzano l’entrata (in quanto rinunciano ad un loro diritto). Difatti l’accesso ad una tomba è in funzione sia del diritto ad esservi sepolto, sia della premorienza rispetto ad altri aventi diritto, fino al completamento della capienza del sepolcro, fatta salva ovviamente la possibilità di traslazione ad altra sepoltura o la riduzione in resti o la cremazione degli stessi.

(5) diritto di sepolcro e’, essenzialmente, un diritto personale, connesso all’appartenenza alla famiglia (di cui la componente patrimoniale e’ strumentale rispetto alla realizzazione del fine primario, quello della sepoltura del concessionario e dei membri della sua famiglia a cui e’ riservata la sepoltura). La condizioone di erede, invece, richiama un contenuto patrimoniale che puo’ rilevare solo se ed in quanto siano esuariti i membri della famiglia e non necessariamente importa l’acquisizione del diritto ad essere sepolti, ma spessissimo i soli doveri dominicali sul manufatto, fino alla scadenza della concessione.
Sulle modalità di ‘”registrazione”‘, comunque la si chiami, delle titolarità derivanti ai discendenti dalla morte del concessioanrio, va fatto rinvio al Regolamento comunale di polizia mortuaria (che, probabilmente, nulla dice, specie se un po’ datato), potendo prevedere un atto ricognitivo, rientrante nell’ambito dell’art. 107, comma 3 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e succ. modif., a volte su dichiarazione/denuncia (magari anche da effettuarsi entro un determinato termine dal decesso del concessionario), altre volte d’ufficio. La ‘fonte’ e’ sempre e comunque il Regolamento comunale di polizia mortuaria.

(6) Esiste poi un diritto di proprietà sul manufatto e sui materiali sepolcrali, trasmissibile, mortis causa, indipendentemente dallo Jus Sepulchri.

(7) Una volta avvenuta la tumulazione, l’estumulazione è ammessa solo allo scadere della concessione, se a tempo determinato, mentre non è ammessa l’estumulazione se si tratta di concessione perpetua, ma la salma tumulata deve permanere nella sepoltura a tempo indeterminato (art. 86, comma 1 DPR 10 settembre 1990, n. 285), salvo che non ricorra il caso di cui al successivo art. 88, cioè quando venga richiesto il trasferimento in altro sepolcro, o per riduzione in resti.

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Piccolo sentenziario sullo Jus Sepulchri
Il senso della famiglia nel DPR 285/1990
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Tumulazione illegittima?

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Carlo Ballotta

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181 thoughts on “Conflitti sul sepolcro famigliare

  1. conviene sempre consultare il regolamento comunale di polizia mortuaria (di cui ogni comune deve necessariamente disporre ai sensi del Regio Decreto n.2322/1865, degli Artt. 344 e 345 Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e degli Artt. 16 comma 1, 62 e 80 comma 4 DPR 10 settembre 1990 n. 285), anche perchè il comune, nella gestione cimiteriale è un dominus pressochè assoluto, non tanto in ragione di una legge ordinaria (Artt. 7 e 13 Decreto Legislativo n.267/2000), ma di previsione costituzionale ai sensi dell’Art. 117 comma 6, III periodo Cost., così come novellato dalla legge di revisione costituzionale n. 3/2001, siccome ex Art. 337 Regio Decreto n. 1265/1934, Art. 49 e Segg. DPR n.285/1934 ed Art 824 comma 2 Codice Civile la funzione cimiteriale, e, di conseguenza il camposanto, sono di esclusiva pertinenza comunale, fatti salvi i cosiddetti cimiteri particolari di cui all’Art. 104 comma 4 preesistenti all’entrata in vigore del Regio Decreto n. 1265/1934, ma pur sempre sottoposti alla vigilanza del comune, nella persona del sindaco in quanto Autorità sanitaria LOcale ex Legge 833/1978, DEcreto Legislativo n.112/1998 e Decreto Legislativo n. 267/2000.

    Ai termini dell’Art. 88 DPR 10 settembre 1990 n. 285 l’autorità comunale, nella persona non tanto del sindaco (almeno dopo la Legge n.142/1990) ma del dirigente ex Art. 107 comma 3 lettera f) DEcreto Legislativo n. 267/2000, può autorizzare in qualunque periodo dell’anno, se il regolamento comunale non dispone diversamente, prevedendo una diversa tempistica, l’estumulazione di un feretro, dietro istanza, in bollo, degli aventi diritto a disporne, secondo il principio di poziorità enunciato dall’Art. 79 comma 2 DPR n.285/1990, il quale si applica non solo in caso di cremazione, ma per tutte le operazioni cimiteriali, dove sia richiesta la volontà dei discendenti jure sanguinis del de cuius.

    La traslazione, ossia dissepoltura e trasporto in un nuovo sepolcro, all’interno anche dello stesso cimitero di prima sepoltura spetta sempre al comune, nella fattispecie la zia vegliarda non avrebbe avuto titolo a dal luogo al trasferimento, siccome esistono jure sanguinis discendenti (figlio/ifigli) diretti dei defunti de quibus.

    La fattispecie in esame configura il reato di violazione di sepolcro e, al di là degli aspetti penali è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria ex Art. 358 Regio Decreto n.1265/1934 da elevarsi, da parte del comune, secondo le procedure della Legge 689/1981.

    La zia dalla veneranda età, tacendo sui rapporti poco idilliaci che intrattiene con i nipoti non ha alcun titolo per lamentarsi sugli oneri di manutenzione del sepolcro, in quanto essi fanno capo al concessionario, quindi alla zia stessa.

    Il concessionario non può opporsi alla traslazione se l’istanza è presentata dagli aventi diritto (cioè al figlio/figli) dei defunti, sullo Jure Aereditatis, infatti, prevale lo Jus sanguinis.

  2. Nel 1989 la sorella (nubile) di mio padre, con concessione cimiteriale costrui’ a sue spese una cappella funeraria ospitante ben 16 loculi, destinata a dir suo, a se’ e ai discendenti della sua famiglia (fratelli già morti e viventi, noi nipoti tutti).
    Nella stessa, sempre all’atto della costruzione (1989) furono pertanto traslati i corpi di due fratelli gia’ defunti nonche’ di mio fratello (defunto gia’ da oltre 10 anni) da altra tomba.
    Successivamente, negli anni a seguire, furono sepolti altri fratelli nonche’ estranei: cognato e fratelli dello stesso di sorella della zia concessionaria.
    Dieci anni fa e’ venuto a mancare mio padre, cinque anni fa mia madre (cognata di mia zia) anch’essi seppelliti nella stessa cappella.
    Purtroppo, per varie cause ereditarie, (vista anche la veneranda eta’ della zia), i nostri rapporti si sono rotti; peraltro la stessa zia ha fatto e sta facendo pesare a tutti (in particolare a me medesimo) le spese sopportate per la costruzione e la manutenzione della cappella al punto tale che ho deciso di traslare i corpi dei miei familiari (padre, madre e fratello) in altro tumulo.
    La domanda e’ questa: posso traslare i corpi nello stesso cimitero essendo passati soltanto 11 anni dalla morte di mio padre e 5 da quella di mia madre, oppure esiste un perido minimo di permanenza ? Devo far riferimento al regolamento di polizia cimiteriale?E’ necessaria una speciale autorizzazione?
    Mia zia, concessionaria, si puo’ opporre alla traslazione???
    Nel caso in cui, invece, fossi costretto per forza di cose a lasciare tutto com’e’ , (nel caso in cui non fossero disponibili loculi) quali poteri hala zia concessionaria di forzare una traslazione senza il mio assenso (visto che sta gia’ dicendo di voler esumare il corpo di mio fratello morto nel 1977 per liberare spazio)?
    Grazie della cortese disponibilita’
    francolasso

  3. Va precisato che l’area cimiteriale e i sepolcri fanno parte del demanio comunale ai sensi dell’Art. 824 Comma 2 Codice Civile, e ciò ne comporta l’inalienabilità, l’inespropriabilità, la non usucapibilità e la non commerciabilità. Tuttavia la “commerciabilità” ha un limite in riferimento alla perpetuità o meno della concessione, a seconda delle epoche e delle discipline normative in cui avvennero gli atti concessori; infatti prima del DPR 803/1975 (entrato in vigore il 10.2.1976) era prevista la trasmissione a terzi di tale diritto.

    Corte d’appello di Palermo, 26 ottobre 1934 I cimiteri comunali costituiscono beni fuori commercio e pertanto il diritto di sepolcro del privato di fronte al Comune non può acquistarsi per usucapione, necessitando a costituirlo un titolo o atto scritto.

    Consiglio di Stato, 13 dicembre 1949 n. 1141 Nei riguardi dei cimiteri comunali, come di tutti i beni demaniali, non è possibile parlare di usucapione.

    Per il cambio d’intestazione l’unica soluzione possibile sarebbe il subentro (jure sanguinis o, come fattispecie residuale jure successionis), ma tale istituto si attiva solo alla morte del concessionario! Ribadisco il concetto: la titolarità di un sepolcro non è disponibile per acta inter vivos.

    Astrattamente, una modifica dell’atto concessorio non potrebbe essere considerata ammissibile neppure se il concessionario fosse vivente, se non ricorrendo ad una novazione, cioè estinguendo il rapporto giuridico sorto in origine e sostituendolo con altro nuovo, e previo versamento delle tariffe attualmente vigenti, anche se materialmente (cioè in senso fisico) il sepolcro oggetto della nuova concessione dovesse rimanere lo stesso, senza bisogno di movimentare o spostare ex Art. 88 DPR n.285/1990 i defunti ivi tumulati.

    Per dal luogo ad una novazione il titoalare della concessione dovrebbe retrocedere al comune il proprio jus sepulcri (in qualità di concessionario e non di semplice avente diritto all’uso del manufatto sepolcrale in seguito ad evento luttuoso), rinunciando alla concessione stessa, cosìcchè il comune, attraverso le procedure di trasparenza del proprio regolamento di polizia mortuaria possa riassegnare in concessione quel particolare sepolcro.

    È però da annotare come di recente, in una importante città italiana, proprio su autocertificazioni che poi sono risultate non rispondenti a verità, siano state autorizzate operazioni cimiteriali e cambi di titolarità di tombe, poi rivelatesi illegittime. In questi casi il controllo a campione che ordinariamente si fa sulle autocertificazioni, a parere di chi scrive, dovrebbe essere comunque svolto, proprio per garantirsi da violazioni del disposto sia dell’articolo 92 che 93 del DPR 285/90.

  4. Tribunale di Velletri, 12 febbraio 1981 Ove i titolari per lunghissimo tempo non facciano uso d’un sepolcro, il possesso di questo spetta a chi in via esclusiva lo ha utilizzato inumandovi salme.

    Cassazione civile, 21 giugno 1939 n. 735 Trattandosi di sepolcro familiare, il diritto di condominio non può attuarsi materialmente, se non mediante la disposizione delle salme. Conseguentemente la chiusura di un loculo vuoto da parte di uno dei condomini con l’intento di riservarlo per la futura inumazione della sua salma, non lo rende titolare di un possesso distinto che sia tutelabile con l’azione di spoglio contro altro condominio, che abbia rimossa la chiusura per depositarvi una salma avente diritto alla sepoltura.

    Dopo questo riepilogo della più autorevole giurisprudenza sono d’obbligo alcune considerazioni di diritto:

    1) Astrattamente, una modifica dell’atto concessorio (titolarità della tomba e conseguente riserva dei posti salma ex Art. 93 DPR n.285/1990) non potrebbe essere considerata ammissibile neppure se il concessionario fosse vivente, se non ricorrendo ad una novazione, cioè estinguendo il rapporto giuridico sorto in origine e sostituendolo con altro nuovo, e previo versamento delle tariffe attualmente vigenti ( per i canoni di concessione si veda il D.M. 1 luglio 2002).

    2) Il rapporto concessorio si estingue per: a) Revoca, b) decadenza, c) abbandono amministrativo, d) soppressione del cimitero, e) rinuncia, ossia retrocessione.

    3) Il cimitero è bene damaniale (Art. 824 comma 2 Codice Civile) e, così non può formare oggetto di diritti di natura privatistica, e tale vincolo ne comporta l’inalienabilità, l’inespropriabilità, la non usucapibilità e la non commerciabilità.

    L’unico modo per il cambio di intestazione è la creazione di un rapporto giuridico del tutto autonomo rispetto al precedente anche in presenza di identità fisica dell’oggetto della nuova concessionee di assenza di interventi, ciè atti di diposizione (traslazione, riduzione dei resti in cassetta ossario, cremazione dei resti mortali, sui defunti ivi sepolti.

    Il comune ha solo facoltà e non obbligo di accettare l’eventuale rinuncia dell’odierno concessionario per assegnare la tomba a soggetti terzi.

  5. può essere concesso il cambio d’intestazione di un’edicola funeraria al ramo del figlio non legalmente riconosciuto, considerato che il ramo “leggittimo” di fatto ha abbandonato (no manutenzione ne doveri di rispetto verso le salme)l’edicola da oltre 70 anni, e che d’allora il figlio non riconosciuto prima,(ma citato in testamento con una stranaformula di legato)e oggi i suoi discendenti, hanno avuto di fatto la cura di detta edicola, effettuando anche delle manutenzioni, (di modesta entita ma continuative)oltre che ad effettuare nel tempo tutti gli atti dovuti al decoro e al rispetto sia dell’edicola che dei defunti.
    credo che questo sia un problema che affligge migliaia di persone, una risposta pubblica sarebbe indubbiamente gradita a tanti.

    con i più cordiali e distinti saluti, auspico ad cortese riscontro.

    Concetto

    SICILIA

  6. Il titolo di accoglimento in un sepolcro privato deve esser espressamente contemplato

    1) dall’atto di concessione
    2) dal regolamento comunale di polizia mortuaria vigente al momento del rilascio della concessione e da quello attualmente in vigore, per le parti incompatibili o abrogate.

    Il coniuge di una figlia del fondatore non è lagato a quest’ultimo da nessun vincolo di consanguineità, tuttavia si rappresenta come in determinati contesti socio culturali (soprattutto in passato) quest’ipotesi fosse affatto legittima e percorribile.

  7. Mio padre e mia madre occupano di cui proprietari una tomba, dopo molti anni muore mia sorella e anche lei viene tumulata nella sudetta tomba dei miei genitori, può anche il marito avere diritto alla tumulazione nella sudetta tomba anche contro il volere dei figli leggittimi?

  8. Si tratta del diritto secondario di sepolcro, che integra lo Jus Sepulchri (diritto ad esser sepolto) con lo Jus Inferendi in Sepulchrum (diritto a dar sepoltura).

    Il titolare della concessione e proprietario del manufatto sepolcrale non può inibire ai congiunti del de cuius ivi tumulato l’accesso alla tomba per compiere i riti di venerazione e pietas verso i propri defunti.

    Purtroppo, se la controversia non si sblocca unico soggetto istituzionale a potersi pronunciare, sanando, così l’ingiustizia è il giudice ed i Tribunali Italiani, notoriamente, non sono così sollerti.


    Cassazione civile, Sez. II, 19 maggio 1995 n. 5547 La costituzione di un sepolcro familiare, ove non risulti una diversa volontà del fondatore, conferisce il diritto alla sepoltura (”ius inferendi mortuum in sepulchrum”) al fondatore medesimo ed a tutti i suoi discendenti, facenti parte della famiglia, per cui (salva l’eventuale contraria volontà del fondatore) anche i discendenti di sesso femminile, benché coniugati e con diverso cognome, acquistano (”iure proprio”) il diritto alla sepoltura in quanto facenti parte della famiglia, nella cui cerchia, avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato ed accetto, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome

  9. siccome ho mia madre momentaneamante tumulata in una cappella gentilizia privata e gli attuali proprietari non vogliono darmi la chiave per accedere nella cappella stessa, come posso fare per esigere la chiave? erro o esiste anche una sentenza im merito alla suddetta situazione o esiste una normativa in merito. grazie

  10. E’possibile tumulare assieme al coniuge X (fratello del concessionario) le spoglie di Y la quale, in vita era affine e non parente del fondatore del sepolcro, previa riduzione o cremazione dei resti mortali di X al fine di non intaccare la capacità recettiva della tomba?

    In dottrina i pareri sono discordanti, sul sito di A.N.U.S.C.A è offerta una risposta positiva al quesito, ovviamente ove non risultino preclusioni nell’atto di concessione della tomba o nel regolamento comunale di polizia mortuaria, poichè lo Jus Sepulchri è regolato da queste due fonti normative “speciali”, trattandosi il cimitero di bene demaniale.

    L’opposizione degli aventi causa dell’originario fondatore del sepolcro sembrerebbe non trovare fondamento giuridico in quanto il riuso del posto feretro, attraverso la cremazione/riduzione dei resti mortali di X non intacca minimamente alcun diritto in ordine alla gestione della tomba di famiglia da parte dei discendenti del primo concessionario.

    1. Buonasera
      Il mio bisnonno ha fatto costruire una cappella per i suoi figli maschi e le mogli dei figli.
      I posti bara sono stati tutti occupati tranne uno perché la moglie dell’ultimo figlio che è separata(non so se addirittura divorziata il che renderebbe forse più semplice tutto perché mancherebbe il rapporto di coniugio)vuole rinunciare e pretende di essere manlevata da ogni spesa di manutenzione.
      Mio padre, nipote discendente diretto del concessionario, è stato fatto cremare e pensavamo potesse essere collocato nella cappella di famiglia.
      In comune ci hanno detto che se la persona che non vuole esser sepolta li(ma ne ha diritto anche se separata?) rinuncia, chiedendo a tutti gli eredi(vince la maggioranza) si può trasformare il posto bara in posto per tre urne( in una potrebbe andare mio padre), ma è vero che di chi va in quel posto bara con le urne viene deciso da chi subentra al posto della rinunciante?
      Vorrebbero inoltre tutti quanti stabilire già dei criteri ora per dividersi gli altri posti perché ci hanno detto che le urne possono andare dentro i posti bara già occupati.
      Domanda: coniuge separato perde diritto ad essere sepolto?la manleva è opponibile alla amministrazione o solo ha carattere obbligatorio?
      Gli eredi del concessionario che sono i figli della figlia femmina non contemplata nella cappella hanno titolo per esprimersi su chi può esser sepolto ed hanno gli oneri di manutenzione?
      Possono stabilire i figli della rinunciante chi andrà nel posto bara della loro madre trasformato in posti per tre urne cinerarie?
      Possono gli attuali discendenti decidere ora è stabilire i criteri con cui spartirsi il posto con l’urna cineraria nei posti bara già occupati o vige il criterio della premorienza che vale per i discendenti?
      Il regolamento non parla di regole particolari per il subentro.
      Grazie

      1. X Letizia,

        in estrema sintesi:

        1) La cessazione definitiva degli effetti del matrimonio si ha con la data di annotazione della relativa sentenza sull’atto di matrimonio (art. 10 legge 1 dicembre 1970, n. 898), per cui fino a tale data permane la qualità di coniuge. La separazione è solo un allentamento del vincolo coniugale, pertanto permane lo jus sepulchri sia attivo, sia passivo.

        2) L’istituto della rinuncia di concessioni cimiteriali costituisce una causa estintiva della concessione (o, meglio, del rapporto giuridico che la permea): essa si verifica in momento antecedente alla sua naturale scadenza (ovviamente, se si tratti di concessioni perpetue, ogni momento è antecedente proprio per l’indeterminatezza del termine temporale). La rinuncia ha carattere sostanzialmente di atto unilaterale, nel senso di essere posta in essere da una delle parti del rapporto giuridico di concessione, e, sotto il profilo formale, richiede – fatte salve eventuali differenti disposizioni esplicitamente stabilite od individuate dal Regolamento comunale di polizia mortuaria – un atto pubblico o, almeno, della scrittura privata autenticata da notaio (art. 2703 Cod.Civile.) e previa registrazione, per la quale va corrisposta l’imposta di registro in misura fissa (D.M. (Fin.) 15 dicembre 1977, n. 13348), come, del resto, è fisiologico quando la rinuncia abbia a proprio oggetto diritti reali. Va, comunque, tenuto in debito conto di come la rinuncia di concessione cimiteriale, per quanto atto sostanzialmente unilaterale, non abbia effetti, per così dire, “automatici”, ma debba necessariamente essere fatta oggetto di atto ricettivo da parte del titolare dell’area cimiteriale, anche quando questo si limiti ad una mera presa d’atto, dal momento che il titolare della concessione, rinunciante, non dispone di una potestà incondizionata di disposizione circa la concessione cimiteriale, potestà dispositiva comunque assoggettata a principi di diritto amministrativo, propri dei diritti di terzi su beni assoggettati al regime dei beni demaniali (art. 823, comma 1 Cod.Civile. ). Andrebbe, inoltre, osservato, trattandosi di aspetto spesso ignorato, specie da quanti intendano rinunciare alla concessione cimiteriale, che l’atto di rinuncia dovrebbe avere, tra gli altri, anche il presupposto che sia stato provveduto, a cura, diligenza ed onere del soggetto rinunciante, a trasferire i feretri tumulati in altro sito, nonché alle opere ed interventi che siano caso che per caso necessari a far sì che il sepolcro possa essere nelle condizioni di poter essere assegnato a terzi, fin dal giorno successivo a quello cui abbia effetto la rinuncia, cioè dall’accettazione della stessa (per altro, non solo ciò viene sottovalutato da quanti intendano rinunciare. In caso di co-titolarità della concessione tra più aventi diritto, parimenti legittimati, la concessione, infatti, si configura come una forma di comunione solidale ed indivisibile, come spesso ci ricorda la Suprema Corte di Cassazione, si avrà uno spacchettamento in quote dello jus sepulchri con conseguente accrescimento in senso civilistico ex art. 674 Cod. Civile, delle restanti frazioni. Tutti gli aventi diritto sulla concessione sono obbligati in solido alle spese manutentive.

        3) non è l’arbitrio o il capriccio sfrenato del concessionario, pure se subentrato, a decidere chi abbia titolo o meno alla sepoltura, bensì il combinato disposto tra l’atto di concessione, al momento della sua stipula, in cui le parti contraenti fissano la cosiddetta lex sepulchri (sostanzialmente la rosa delle persone portatrici dello jus sepulchri), ed il regolamento comunale di polizia mortuaria. L’ingresso delle salme nel sepolcro (se la tomba è di tipo famigliare) avviene secondo premorienza (….chi prima muore meglio alloggia!!!) e sino al raggiungimento della massima capacità ricettiva della tomba, oltre la quale, per quasi lapalissiane ragioni di spazio, lo stesso jus sepulchri spira ex se, divenendo non più esercitabile.

        4) E’ consuetudine che per un ottimale uso del sepolcro (regolamento su cosa comune ex art. 1106 Cod. Civile?) vi sia tra gli aventi titolo una sorta di equa ripartizione dei posti (atto inter-privatistico da notificare, per conoscenza al comune, al quale, però, l’amministrazione in caso di contenzioso rimane estranea, rimettendo al Giudice Ordinario la soluzione della controversia), ma non è elemento di diritto.

        5) all’atto dell’approvazione del progetto di costruzione del sepolcro gentilizio viene stabilito il numero massimo di posti feretro o per altre tipologie di tumulazione (urne cinerarie e nicchie ossario) un mutamento nella struttura del sacello famigliare potrebbe comportare una novazione del rapporto concessorio: la tomba è sempre la stessa, ma mutano alcune obbligazioni sinallagmatiche (adeguamento a standards più favorevoli?) sottoscritte dall’originario fondatore del sepolcro. Se il sepolcro è perpetuo il rischio concreto è perdere la perpetuità, poichè l’attuale norma vieta ai Comuni di concedere tombe in regime di tempo indeterminato.

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