Avvio di un prodotto abortivo a incenerimento anziché a sepoltura

Ha subito un aborto spontaneo al quinto mese di gravidanza e ha chiesto che il feto venisse seppellito, ma si è accorta che non era stato portato al cimitero: la donna lo ha ritrovato appena in tempo tra i rifiuti speciali da smaltire e lo ha ‘salvatò dall’inceneritore. Protagonista della vicenda è una donna già mamma di due bambini, che si è rivolta al Tribunale dei diritti del malato della Riviera del Brenta ed è stata aiutata anche da don Pistolato della Caritas di Mestre. Qualche mese fa la signora va in ospedale per delle contrazioni anomale e subisce un aborto spontaneo. Subito dopo, secondo il suo racconto, le viene chiesto se vuole vedere il feto e lei dice sì perchè vuole stringerlo a sè almeno per una volta: «Ho chiesto, come suggerito dal personale sanitario, che fosse seppellito – racconta la mamma sulle pagine locali del Gazzettino – Avrei avuto così l’opportunità di andarlo a trovare al cimitero, anche se in una fosse comune come prevede la legge». Nei giorni successivi la donna scopre però dal custode del cimitero che nell’ultima settimana non era arrivata nessuna piccola salma destinata alla fossa comune. La mamma si da da fare per capire che fine ha fatto il feto, si rivolge anche al Tribunale dei diritti del malato e alla fine scopre che si trova in anatomia patologica fra i ‘rifiuti specialì. «Mi hanno fatto capire che sarebbe finito nell’ inceneritore», racconta la donna che è arrivata in tempo ed è riuscita a dare sepoltura al feto.

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  1. Il trasporto di un infante nato-morto deve essere sempre svolto da un’impresa funebre con apposito veicolo o possa essere effettuato direttamente dai genitori con un mezzo proprio?

    Analogamente, i prodotti abortivi o del concepimento per i quali sia richiesto dai genitori l’accoglimento in cimitero possono esser trasferiti alla sepoltura con un normale automezzo viste le dimensioni molto contenute del piccolo feretro?

    No, la risposta è negativa.

    A norma dell’art. 7, comma 1, del DPR 285/1990, si eseguono per il trasporto di nati morti le medesime disposizioni, contenute negli articoli precedenti dello stesso DPR 285/90.

    Da questa constatazione di diritto consegue che pure per il trasporto si dovranno osservare le stesse modalità prescritte per gli altri cadaveri (carro chiuso con l’interno rivestito con superfici facilmente lavabili e disinfettabili) e quindi non potrà essere trasportato dai genitori.

    Il trasporto dei cadaveri, infatti, si esegue, ai sensi dell’art. 19. comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, unicamente a mezzo di carro funebre avente i requisiti di cui all’art. 20 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

    Il trasferimento dal deposito d’osservazione al cimitero o verso altro luogo autorizzato richiede sempre l’autorizzazione amministrativa, come ogni altro trasporto funebre.

    Se il feto di presunta età di gestazione superiore alle 28 settimane viene dichiarato come nato morto esso è soggetto alle procedure autorizzative di sepoltura e trasferimento come se fosse un cadavere, naturalmente si useranno casse rispettivamente per inumazione e tumulazione, con le caratteristiche costruttive di cui aagli Artt. 75 e 30 del DPR 285/90, in Lombardia, invece, per effetto del regolamento regionale n.6/04 valgono le disposizioni dell’allegato 3, naturalmente per trasporti e sepolture all’interno del territorio lombardo.

    Per la sepoltura dei prodotti abortivi occorre, invece, far riferimento all’art. 7, comma 2 e seguenti, del DPR. 285/1990 (G.U. n. 239 del 12/10/1990) ed al paragrafo 5.2 della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 (G.U. n. 158 del 8/7/1993) che prevede per i trasporti di prodotti abortivi un’autorizzazione da parte dell’ A.U.S.L.

    L’AUSL competente per territorio rilascia l’autorizzazione al trasporto ed al seppellimento, non è prevista, invece, da nessuna norma positiva il diretto avvio a cremazione con relativo conferimento delle ceneri su autorizzazione dell’AUSL, opzione invece espressamente contemplata dal DPR 254/2003 per le parti anatomiche riconoscibili.

    Per l’inumazione dei prodotti abortivi, di solito, si impiegano contenitori di varia forma, realizzati in cellulosa, quindi facilmente biodegradabili e foderati all’interno con un involucro impermeabile, almeno per i primi tempi del confezionamento, così da trattenere eventuali perdite di umori organici o di materiale biologico durante la movimentazione.

    Sul veicolo da usarsi per il trasporto è bene si pronunci la stessa autorità sanitaria che autorizza il trasporto stesso; essendo, in ultima analisi, il prodotto da concepimento materiale biologico umano da smaltire in cimitero, non assimilabile ad ossa o ceneri, per i quali non valgono le precauzioni igieniche di cui agli Artt. 18, 20, 25 DPR 285/90, non pare opportuno che siano gli stessi famigliari ad eseguire personalmente il trasporto.
    Per il dimensionamento delle fosse (le misure debbono esser calcolate in base non solo all’ingombro, ma anche in rapporto alla massa da “metabolizzare” con i processi putrefattivi) non esistono standards predefiniti, come recita il comma 8 dellArt. 15 reg. reg. Lombardia n. 6/04 bisognerà scavare buche con lunghezza, larghezza e profondità idonee ad accogliere di volta in volta il feretrino.
    Valgono, in via generale, alcuni criteri minimali come la distanza tra il fondo della fossa e la falda freatica di almeno 50 cm, per preservare l’integrità della vena acquifera dalla lisciviazione cadaverica, mentre tra il coperchio della bara ed il piano di campagna deve essere posto uno spessore di terreno non inferiore ai circa 70 cm, per filtrare i vapori cadaverici ed impedire la profanazione del sepolcro da parte di animali randagi.

  2. Anticamente (Oddio, sin quasi all’inizio del XIX Secolo, quindi non proprio nell’età della pietra) suicidi, eretici, nati morti e prodotti abortivi, delinquenti conclamati condannati a morte e non pentiti “in articulo mortis” non avevano diritto all’accoglimento in cimitero, ossia in terra consacrata. Essi venivano sepolti, in maniera sommaria, fuori del recinto cimiteriale oppure contro il muro di cinta del sepolcreto, quando fu introdotto con ‘Editto napoleonico di Saint Cloud (1804) il divieto di seppellire i morti all’esterno el cimitero (la norma attualmente in vigore nel nostro ordinamento e mutuata dalla legislazione francese è l’Art. 340 Regio Decreto n.1265/1934). A questi soggetti era, quindi, inibito lo jus sepulcri, siccome essi rappresentavano pur sempre (mi si perdoni l’empietà del linguaggio… da ex catechista) carne umana corrotta dal peccato, in quanto non battezzata o scomunicata.
    Era il diritto canonico, ancor prima della legislazione civile, a prevedere queste norme così tassative e disumane. Chi tanto pontifica sull’orrore della Legge n.194/1978 dovrebbe ricordare l’evoluzione storica della normativa. Adesso abbiamo le tombe dedicate ai bimbi mai nati (e va bene così, perchè è una disposizione di legge ex Art. 7 DPR n.285/1990 ed un sentimento dei dolenti), solo 200 anni fa i bambini perfettamente formati e nati vivi, ma morti senza ricevere il Sacramento del S. Battesimo erano rigettati, rifiutati dal cimitero su cui la Chiesa aveva potere pressochè assoluto, perchè semplici ca.da.ver. ossia, non tanto cadaveri (da cui, pur sempre il termine in lingua italiana deriva), quanto Ca(ro) Da(ta) Ver(minibus) ossia carne guasta data ai vermi, almeno secondo l’interpretazione del Vescovo Isidoro di Siviglia, visuto nell’alto medioevo (il quale, di certo, essendo un Episcopo, è più bravo di me semplice necroforo). Per la Chiesa di Roma senza Battesimo anche l’anima di un neonato (senza colpa alcuna, proprio perchè si è appena affacciato in questa valle di lacrime della vita terrena) è destinata al limbo, in quanto gravata, ab origine, dal peccato originale (è la posizione di Sant’Agostino), sotto la giurisdizione della Chiesa Ortodossa il problema non sussiste, perchè gli innocenti appena nati (in quanto tali) vanno direttamente nella Candida Rosa di dantesca memoria, nell’Empireo, cioè in Paradiso. “A l’alta fantasia qui mancò possa”, ovvero “davanti al mistero di Dio mi fermo e non azzardo profferir parola” come direbbe l’Alighieri nel canto XXXIII del Paradiso.

    Trascorrendo dalla somma teologia escatologica (: gli ultimi tempi, la fine el mondo, il giorno del giudizio) a cose più funerarie e terrene, il tanto vituperato DPR 10 settembre 1990 n. 285 annovera tra le sue disposizioni una norma di grande civiltà e delicatezza, quasi romantica, malinconica.
    Madre e neonato deceduti entrambi durante il parto (anche se con uno scarto temporale, non devono, infatti, necessariamente decedere nello stesso istante, ma basta una ravvicinata correlazione tra i due decessi)
    possono esser racchiusi nella stessa cassa o, addirittura, seppelliti nella stessa fossa (Art. 74 DPR n.285/1990) in deroga al princio generale di: un solo un cadavere nella bara e solamente un feretro nella stessa buca di terreno, siccome sono proibite le orrende fosse carnaie tanto diffuse in Europa sino alla fine del ‘700.

  3. Il termine ultimo per presentare domanda di sepoltura del prodotto abortivo è di 24 ore i sensi dell’Art. 7 comma 4 DPR 10 settembre 1990 n. 285 ed è ristretto ai soli genitori e non ad altri parenti potenzialmente interessati, ex Art. 75 comma 2 DPR 285/1990, come, invece, accade per salme, cadaveri, resti mortali, ossa o ceneri ovviamente secondo principio di poziorità.

    Oltre le 24 ore, se si rileva il disinteresse degli aventi titolo a disporre del prodotto abortivo, provvede d’ufficio l’ASL, destinandolo allo smaltimento.

    Ovviamente per esercitare davvero un diritto occorre una corretta e tempestiva informazione, insomma vale pur sempre la regola del “CONOSCERE per DELIBERARE”.

    Quando si tratti di un defunto (detto brutalmente: di un cadavere) è senz’altro più facile perchè intuitivamente si capisce di dover organizzare il funerale, con tutte le sue incombenze amministrative, legali, (acquisto della cassa, trasporto, disbrigo pratiche…) senza poi dimenticare la componente rituale (eventuale sosta in Chiesa o altro edificio di culto).

    Quasi mai, se non si è del settore, si conoscono tutte le procedure, poi, giustamente, davanti ad un momento così drammatico mai e poi mai verrebbe in mente a qualcuno, se non è un maniaco, di sfogliare il regolamento di polizia mortuaria, portandoselo sempre appresso, come faceva Don Abbondio col suo breviario.

    Di sicuro c’è stata un’omessa comunicazione che vi ha inibito, di fatto, l’esercizio di un diritto personalissimo, inviolabile ed incomprimibile, come appunto lo Jus Sepulchri. Tale comportamento potrebbe almeno esser sanzionabile in via amministrativa o disciplinare, bisognerebbe però riaprire il caso di per sè già abbastanza doloroso ed adire le competenti autorità civili (addirittura la Procura della Repubblica se si ravvisano gli estremi di un reato) per ottenere giustizia, se il fatto, nel frattempo non è caduto in prescrizione.

  4. A me era accaduta una cosa illegale allora. Non lo sapevo, ero molto giovane, sia io che il mio fidanzato eravamo scioccati e traumatizzati, ed è andato tutto storto. Ho avuto delle perdite di sangue alla fine del 5 mese di gravidanza, aspettavo la mia bambina, Elisa. Di volata sia andata al pronto soccorso, era pieno periodo di vacanza, la mia dottoressa non c’era, i miei genitori neanche e sono riusciti a tornare prendendo il primo volo che hanno trovato 2 giorni dopo e il mio compagno non ha famiglia, ma fino al giorno tutto andava bene, una gravidanza perfetta, apparte malesseri miei, stanchezza infinita, tantissimo sonno, incubi a non finire, sbalzi d’umore e crisi di pianto ed una tremenda sensazione che alla fine qualcosa andasse storto, che era un periodo in cui le cose erano andate troppo bene ed anche questo sembrava troppo bello per essere vero… Arrivati in ospedale al monitoraggio si sono accorti che la mia bambina non aveva più battito, era morta dentro la mia pancia, mi hanno attaccato una flebo per farmi entrare in travaglio e per partorire la piccola, dovevo fare un parto normale viste le dimensioni della piccola, già praticamente formata. Non mi hanno fatto andare in sala parto, l’ho fatto nel letto con i teli plasticati sotto le gambe, io ho pianto ttto il tempo, ma è stato veloce, era piccola poverina. Finita questa tortura l’hanno avvolta in un lenzuolo e l’hanno messa nella culletta, la dottoressa ha detto al mio ragazzo che sarebbe tornata mezz’ora dopo, che ci lasciava da soli, a me e lui, e con lei. Lui l’ha presa in braccio e l’ha tenuta un po’, io subito stavo male, piangevo, ero acora dilatata e perdevo sangue, oltre alla crisi depressiva avevo le normali tempeste ormonali post-parto che portano depressione facile. Poi lui mi ha detto che se non l’avessi salutata in quel momento non l’avrei più potuto fare, però solo se me lo sentivo. Gli ho detto di darmi la mia bambina, era bella…. bellissima… Non mi ricordo quanto tempo l’ho tenuta in bravvio, le parlavo ma non ricordo cosa le ho detto, poi è entrata un’infermiera e mi ha detto che doveva portarla via, sono riuscita a darle un bacino in fronto mentre quella strega me la toglieva di fretta dalle mani, la messa nella culla, l’ha coperta con il lenzuolo bianco e l’ha portata fuori… Non ne abbiamo mai più saputo niente. Quando sono arrivati a imiei ci hanno detto che dovevamo richiedere i corpicino della piccola, non non lo sapevamo e nessuno ci ha detto niente. E’ stato terribile.
    Sono passati 10 anni e ora io e lui abbiamo una bella bimba di 4 anni e sono in attesa di un maschietti, la piccola si chiama Aurora e il fratellino che nascerà si chiama Daniel, ma tutte le volte che penso alla mia piccola Elisa mi viene da piangere, mi hanno portato via la bambina… non dovevano farlo….

  5. Mah…il prodotto abortivo, anche di età inferiore alle 20 settimane ex Art. 7 comma 3 DPR 285/1990, quando richiesto per una sepoltura dedicata (ovviamente in cimitero) e quindi individuale può anche esser tumulato, o anche cremato (la faccenda, onestamente, è controversa, ma in dottrina si sostiene la legittimità di di questa scelta, almeno ai sensi dell’Art. 3 comma 4 D.M. 1 luglio 2002, il quale inquadra il problema sotto un profilo tariffario), con la conseguente destinazione delle ceneri (tumulazione, affido famigliare, inumazione, dispersione almeno in cinerario comune, se non in natura, siccome per la dispersione in natura occorre la volontà del de cuius ed il defunto in questione, non essendo mai nato, è un paradosso, ma… è così, non può aver espresso nessun atto di disposizione su di sè per il post mortem, perchè non essendo mai nato non ha acquisito nemmeno la capacità giuridica di cui all’Art. 1 Codice Civile) ai sensi della Legge 30 marzo 2001 n. 130, laddove applicabile attraverso apposita legge regionale attuativa.

    L’inumazione promiscua e massiva in fossa comune di più feti, magari racchiusi entro un unica cassa (pratica ordinariamente vietata, almeno per i cadaveri, dall’Editto Napoleonico di Saint Cloud del 1804) potrebbe esser residualmente ammissibile solo per i prodotti abortivi non richiesti che, tuttavia, abbiano diritto ex Art. 50 comma 1 lettera d) DPR 285/1990 all’accoglimento istituzionale in camposanto, non essendo essi, più considerabili quale semplice materiale biologico umano (assimilabile, cioè, a parti anatomiche non riconoscibili così come stabilito dall’Art. 3 comma 1 lettera a) DPR n.254/2003) il quale deve esser smaltito non in cimitero o in crematorio, ma solo attraverso termodistruzione (Art. 14 DPR n.254/2003), in apposito impianto, in quanto è ritenuto potenzialmente infetto.

    L’ultimo intervento legislativo di qualche rilevanza, nell’ordine di tempo, è della Regione Lombardia (Articolo 11, commi 1.bis, 1,ter e 1.quater, Reg. Reg. 9 novembre 2004 n. 6 così come riformulato dal Reg. Reg. 6 febbraio 2007 n.1 I prodotti del concepimento (che se non richiesti, possono avere fino a 28 settimane di gestazione, ed essere, quindi, perfettamente formati) vengono sottratti alla equiparazione a rifiuti sanitari potenzialmente infetti e destinati obbligatoriamente a termodistruzione cumulativa, per essere equiparati (ai fini del trattamento) a parte anatomica riconoscibile e cioè con possibilità di sepoltura nel cimitero come chiesto dai genitori – inumazione, tumulazione, cremazione) oppure, se non richiesto dagli aventi titolo: inumazione in cimitero o cremazione.

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