Attività funebre ed esercizio in forma congiunta: non necessariamente.

La L. R. (Veneto) 18 marzo 2010, n. 18 e s.m., così come altre leggi regionali, definisce (art. 5) l’attività funebre come lo svolgimento in forma congiunta di una serie di prestazioni di servizi e forniture (osservandosi, per inciso, che il panel delle attività elencate non è uniforme nelle diverse norme regionali), altresì prevedendo situazioni di incompatibilità. Incompatibilità che è ripresa, nella direzione inversa, al successivo art. 28, anche se, di seguito, sia stata introdotta una deroga per i piccoli comuni montani. Queste previsioni sono state oggetto di contenziosi avanti al T.A.R. (cfr.: TAR Veneto, Sez. I, 8 aprile 2019, n. 411; TAR Veneto, Sez. I, 11 aprile 2019, n. 461; TAR Veneto, Sez. I, 11 aprile 2019, n. 463), al solito reperibili alla sezione SENTENZE per gli abbonati PREMIUM, in cui si danno alle disposizioni oggetto di contenzioso una portata di minore assolutezza, rispetto a quanto assunto a motivo del contenzioso, ritenendo che le prestazioni di servizio e/o forniture di cui è previsto l’esercizio in forma congiunta possano essere svolte anche in via singolare. Certo, in alcune regioni (inclusa quella direttamente interessata), è previsto l’esercizio dell’attività di trasporto funebre svolta distintamente dall’esercizio dell’attività funebre, ma il principio affermato appare generalizzabile anche per le norme di altre regioni, il ché andrebbe tenuto presente, in termini di efficienza, efficacia ed economicità dei diversi servizi funebri e cimiteriali.
Oltretutto, le pronunce sopra citate evidenziano il ruolo degli EE. LL. nella loro ampia titolarità di individuare e assicurare i servizi che costituiscano risposta ai bisogni della popolazione locale, in linea, anche, con le valutazioni del Consiglio di Stato, Sez.V, 21 gennaio 2019, n. 578. Di qui la “moderazione” (o, solo buon senso?) dell’interpretazione giurisprudenziale che porta a considerare come troppo spesso siano tuttora presenti linee di pensiero (se di pensiero possa trattarsi) volte ad un certo quale assolutismo ermeneutico, come può trarsi dalle pronuce del Consiglio di Stato, Sez. V, 3 aprile 2019, n. 2199; Consiglio di Stato, Sez. V, 3 aprile 2019, n. 2200; Consiglio di Stato, Sez. V, 3 aprile 2019, n. 2201, tutte fondate su fraintendimenti interpretativi, non esenti da pregiudizialità, non tanto e non solo per la questione del riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa (aspetto che dovrebbe essere stato scontato, anche a chi abbia poca dimestichezza con gli aspetti procedurali), ma per il fatto che all’origine di molte controversie vi è il fraintendimento attorno alle differenze tra società (aziende) affidatarie di un servizio e aziende esercenti altre attività.

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Sereno Scolaro

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