Art. 1 comma 7-bis Legge n. 26/2001: difficoltà applicativa dell’ultimo capoverso

L’art. 1 comma 7-bis del D.L. 392/2000 “Disposizioni urgenti in materia di enti locali”, convertito con modificazioni nella L. 28 febbrario 2001 n. 26 contiene una norma di interpretazione autentica di quanto stabilito nel comma 4 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito a sua volta nella L. 440/1987 che disponeva, in via generale, la completa gratuità del servizio di cremazione per chi avesse optato di accedere a tale pratica funeraria, ancora molto residuale, in quel dato periodo storico. (1) .

Questa norma, introdotta probabilmente al fine di favorirne ed incentivarne il ricorso da parte di una collettività cauta ad usufruirne (se non, talvolta, addirittura sospettosa e diffidente), ha visto notevolmente compressa la portata dei propri effetti, ad oggi.

Difatti, con l’intervento del D.L. n. 392/2000, il legislatore ha statuito che essa dovesse essere letta in questo senso: la gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché del servizio di inumazione in campo comune, ormai visti come un insieme di prestazioni e processi, è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione ordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Le prefate “forme” di sepoltura sono a pagamento negli altri casi.

L’erogazione, in modo gratuito, del servizio di cremazione e di inumazione non comporta, comunque, la gratuita’ del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l’articolo 16, comma 1, lettera a), del citato regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 .
Con questa piccola rivoluzione giuridica ed anche culturale, il Legislatore ha raggiunto un triplice scopo: in primo luogo, ha ristretto a sole tre ipotesi tassativamente tipizzate, i casi di gratuità del servizio di cremazione che, fino a quel momento ed in virtù della formulazione originaria del DL 359/1987 avrebbe riguardato in modo generalizzato ogni fattispecie ponendo a carico dell’erario comunale i relativi oneri.

In secondo luogo, ha ‘attratto’ nella ridefinizione dei confini esigui della gratuità del servizio di cremazione, poi ulteriormente rivisti, con ancor maggiori vincoli, dall’art. 5 della L. 30 marzo 2001 n. 130, anche l’inumazione (comprensiva, poi, quest’ultima, anche delle attività di esumazione ordinaria che ne costituiscono il naturale esito), ovvero quella forma di seppellimento che, tradizionalmente e per lungo tempo, era sempre stata considerata per così dire, ‘normale’ ed “istituzionale, pertanto, assicurata in forma gratuita, come riconoscimento del valore sociale di un lutto.

In terzo luogo, ha ribadito la circostanza che – anche nei casi in cui il servizio di inumazione o cremazione debba ritenersi a titolo gratuito sussistendone i presupposti di legge – il trasporto del cadavere o delle relative ceneri debba comunque ritenersi a pagamento.
Ciò significa, dunque, che – come per tutti i servizi pubblici – è generalmente previsto il pagamento della relativa tariffa da parte del richiedente il servizio (per la cremazione si veda il più specifico D.M. 1 luglio 2002, altrimenti i criteri contabili saranno quelli fissati dall’art. 117 D.Lgs n. 267/2000.

Si è, così, ribaltata (d’un sol tratto) sia la vecchia concezione per cui l’inumazione del defunto fosse un’azione naturalmente a carico della collettività, così come la più nuova previsione che aveva ‘esteso’ l’esenzione da oneri anche alla cremazione.

(2) E’, pertanto, obbligo di ogni Comune se non si vuole cadere nella responsabilità patrimoniale per danno erariale di cui all’art. 93 D.Lgs n. 267/2000 calcolare e predisporre le tariffe di entrambe le pratiche funerarie in parola in modo che coprano i costi del servizio, ponendoli a carico dei richiedenti.

La prima parte dell’art. 1 comma 7 bis, L. n.26/2001, per converso, indica le tre uniche possibilità in cui la legge consenta che il corrispettivo della tariffa relativa al funerale possa non essere versato dal richiedente, lasciando – quindi – al comune competente di sopportarne i relativi oneri.
La prima fattispecie inerisce alla persona del defunto: la gratuità del servizio è ammessa nel caso si debba provvedersi alla inumazione o cremazione di persona indigente.
La seconda condizione di esenzione riguarda, invece, l’eventuale stato di bisogno della famiglia del defunto: entrambe le fattispecie sono accomunate dalla circostanza che la gratuità del servizio rinvenga il suo presupposto logico in una situazione di bisogno economico – riferibile al singolo o al contesto familiare cui il defunto appartiene – questi classi la norma, come è ovvio, definisce astrattamente, ma esse hanno necessità di essere puntualmente caratterizzate, nel regolamento per i servizi sociali, magari.
Autorevole dottrina, infatti, (3) evidenzia che la gratuità del servizio in tali circostanze estreme di disagio ne determinerebbe, per così dire, la riconducibilità nella sfera dei servizi sociali.

Sarà, poi, necessario anche individuare quale sia il contesto familiare “tipo” da ritenersi astrattamente onerato dell’obbligo di farsi carico delle spese funerarie, per verificare l’eventuale condizione di bisogno dei soggetti ricadenti in tale novero.

Questo passaggio risulta ancor più necessario per rendere operativa ed attuabile la terza ipotesi di gratuità del seppellimento, ovvero il disinteresse dei famigliari.
Questa norma implicitamente, può fornire un parametro utile per individuare i soggetti di cui sopra, nell’ambito di coloro che hanno titolo a disporre del cadavere, secondo quell’ordine di poziorità delineato dall’art. 79 comma 1 II periodo D.P.R. n. 285/1990.

 

L’ultima parte dell’art. 1, comma 7-bis, dispone, infine, che l’eventuale gratuità del servizio di inumazione o cremazione non produca anche la gratuità del servizio di trasporto del cadavere o delle ceneri. Ma se non ci sono risorse per coprire le spese di sepoltura, a maggior ragione chi farà fronte al costo del funerale (somministrazione di cassa funebre in primis e trasferimento del feretro in cimitero?)  Sembra proprio un concetto, avulso dalla quotidiana prassi (o dalla pura, effettuale realtà?)

E qui lascio volentieri la parola a Serena Raffaelli, in un suo lucidissimo intervento sulle pagine de “Lo Stato Civile Italiano” _ S.E.P.E.L. edizioni, in una pregevole nota del 25 gennaio 2017:

 

“[…omissis…] A fronte di questa disposizione, molte normative regionali sono intervenute prevedendo la gratuità del servizio di trasporto funebre sulla base dei medesimi presupposti dettati dalla norma statale per l’inumazione, l’esumazione ordinaria e la cremazione. Non si vuole in questa sede affrontare il dibattuto tema della correttezza o meno della riconducibilità della polizia mortuaria nell’ambito delle materie di competenza regionale: resta il fatto che appare condivisibile l’intervento del legislatore regionale laddove orientato a ‘completare’ la disciplina normativa.
Infatti, qualora sussistano i presupposti di indigenza, di bisogno o disinteresse dei familiari, appare difficile comprendere il motivo per cui il legislatore statale abbia esonerato dal pagamento esclusivamente la pratica funeraria e non il servizio del trasporto del cadavere che ne costituisce atto prodromico e funzionalmente collegato e necessario. L’intervento, per così dire, ‘integrativo’ delle Regioni, laddove esistente, ha certamente il pregio di assicurare, in maniera coerente, il regolare svolgimento dell’intero servizio, sulla base di presupposti omogenei e tassativamente previsti per legge, pur se bisogno di una concretizzazione a livello di regolamentazione comunale”.

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(1) Art. 12, co. 4 DL 359/1987: La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e’ servizio pubblico gratuito.
(2) Vedasi Sereno Scolaro, Manuale di Polizia Mortuaria, Maggioli, pag. 445 e ss
(3) Sereno Scolaro, ibidem, pag 449

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Carlo Ballotta

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