Agenzia delle Entrate: circolare sugli obblighi per la detrazione d’imposta sui redditi 2020 (cioè per la dichiarazione dei redditi da fare nel 2021)

l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la propria Circolare n. 7 del 25 giugno 2021 con la quale ha aggiornato la propria “Raccolta” con le novità normative e di prassi riguardanti oneri deducibili e detraibili, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2020 (quindi, dichiarazione 2021).

Di seguito si riportano le pagine 143 e 144 delle Istruzioni dell’Ageniza dlele Entrate:

Spese funebri (Rigo E8/E10, cod. 14)
Art. 15, comma 1, lett. d), del TUIR
Aspetti generali

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese funebri sostenute in
dipendenza della morte di persone a prescindere dal vincolo di parentela.
Tipologia di spesa ammessa

Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e
sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future
onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte (Risoluzione
28.07.1976 n. 944).
Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto
e alla sepoltura.
La detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all’estero a condizione che, analogamente
a quanto precisato nel caso di spese mediche sostenute fuori dal territorio nazionale, la
documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione giurata
in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, nel qual caso
la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.
La documentazione redatta in
sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella
Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.
Limiti di detraibilità
La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550. Tale limite non è riferito al
periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.
Dall’anno 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese funebri spetta per intero ai titolari di
reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione
decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese funebri spetta a condizione che l’onere sia
sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento
“tracciabili”.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2021 (punti da 341 a 352)
con il codice 14.
Documentazione da controllare e conservare
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa
annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle
somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di
pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero
tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei
pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura, affinché questi
possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una
dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento.


Tipologia Documenti

Spese funebri
– Fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al funerale: la fattura dell’agenzia di
pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di
versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli
annunci funebri
– L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante
l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del
percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio
– In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale,
, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o
del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite
Istituti di moneta elettronica autorizzati
Spese funebri all’estero

– Documentazione in lingua originale delle spese sostenute corredata da una
traduzione giurata in lingua italiana. Se la documentazione è in lingua inglese,
francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal
contribuente. La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da
una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli
Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena
– L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante
l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del
percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.
– In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale,
ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o
del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite
Istituti di moneta elettronica autorizzati

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