Ossario comune: come “calcolare” il momento opportuno per la dispersione delle ossa?

E’ bene riporre e custodire le ossa esumate o estumulate, raccolte entro separati contenitori (anche flessibili) in camera mortuaria cimiteriale per un “CONGRUO” e “RAGIONEVOLE” tempo, da stabilirsi nel regolamento municipale di polizia mortuaria, affinché gli aventi titolo a disporne possano esercitare i loro diritti di pietas, anche, magari, con un lieve ritardo rispetto al timing originariamente previsto.
Questo lasso temporale potrebbe anche esser delimitato e contenuto, nonchè statuito con uno specifico art. del regolamento comunale, oppure attraverso lo strumento più elastico dell’ordinanza sindacale, con cui si disciplinano, nel dettaglio, le operazioni cimiteriali.
Le ossa, se destinate all’ossario comune per l’inerzia/disinteresse/irreperibilità (o anche per legittima e libera scelta di disfarsene) degli aventi diritto a disporne sono sversate sine die in questo vano chiuso di cui all’art. 67 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, in forma promiscua, anonima, indistinta e massiva, ed è una conservazione perpetua, in quanto definitiva, irreversibile. L’ossario comune è servizio residualmente a titolo gratuito, rientrando nel novero delle prestazioni minime garantite dall’ordinamento giuridico in tema di polizia cimiteriale ed attività necroscopica..
 
Se l’ossario risultasse saturo, due sono più plausibili soluzioni:
 
a) ampliamento dell’ossario esistente o costruzione di uno nuovo (è preferibile quest’ultima ipotesi).
 
b) svuotamento, anche parziale dell’ossario, e calcinazione, presso forno crematorio, dell’ossame ivi contenuto ai sensi del paragrafo 6 Circ. Min. Sanità 31 luglio 1998 n. 10. Il Comune agisce d’ufficio e d’imperio, e ad autorizzare, con unico atto, è – o dovrebbe – esser il Sindaco, quale autorità sanitaria locale che vigila sulla polizia cimiteriale, anche se, in dottrina, c’è chi propende per una competenza dirigenziale ex art. 107 comma 3 lett. f) D.Lgs n. 267/2000, persino non derogabile.
 
Le ceneri ottenute dalla cremazione delle ossa saranno poi disperse in cinerario comune (art. 80 comma 6 D.P.R. n. 285/1990) dove rimarranno per sempre (si esclude, per decenza la fattispecie della soppressione del cimitero in questione, del tutto remota e rarefatta).
 
Alcuni tecnici della materia funeraria, assai eruditi, reputano secundum legem anche lo spargimento degli esiti da completa cremazione delle ossa nel c.d. giardino delle rimembranze, laddove ammesso da specifica Legge Regionale. Si tratta di uno spazio all’aperto, (ma, pur sempre, entro il sacro recinto cimiteriale) in cui provvedere allo sparpagliamento delle ceneri in natura, nel verde.
 
Personalmente, chi Vi scrive non è di tale avviso, ma è del tutto opinabile, perchè la dispersione in giardino delle rimembranze deve avvenire come un’atipica “electio sepulchri”, laddove centrale è la volontà sovrana del de cuius, mentre il cinerario comune rappresenta un trattamento di default, quasi –  a tratti – inerziale. Poi…obiter dictum: non mi scadalizzerei di certo, le ceneri sono sempre e comunque ceneri, anche se mischiate, ed un po’ di democrazia egualitaria, almeno nel post mortem, certo non guasterebbe!

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Carlo Ballotta

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2 thoughts on “Ossario comune: come “calcolare” il momento opportuno per la dispersione delle ossa?

  1. X Andrea,

    vanno benissimo! Ad una condizione, però, questi sacchi/buste speciali, se non si vuole subito ricorrere alla cassetta di zinco, debbono, comunque, sempre riportare, in modo indelebile, gli estremi del de cuius, durante i loro trasporto e permanenza (limitata) in camera mortuaria cimiteriale.

  2. “raccolte entro separati contenitori (anche flessibili)”
    Nel caso specifico si intendono anche sacchi in plastica di opportuna robustezza o quale altro tipo di contenitore?
    Grazie.

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