Paragrafo 5.4 Circ. Min. 24 giugno 1993 n. 24 e trasporti funebri secondo il DPR 10 settembre 1990 n. 285

Cara Redazione,

la mia regione non ha ancora, per (S)-fortuna, legiferato in materia di polizia mortuaria, qual è, allora, laddove valga solo il DPR n.285/1990, l’assetto normativo per i trasporti funebri?

 

Lettera firmata

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Allo stato attuale, in regime esclusivo di DPR 10 settembre 1990 n. 285 altro riferimento normativo non v’è, se non l’ indicazione della circolare Ministero della sanità n. 24 del 24/6/1993, paragrafo 5.4, la quale, purtroppo, è elemento poco incisivo, essendo la circolare un semplice atto istruttivo, ma non una fonte del diritto.

Sussiste, però, giurisprudenza costante su quest’aspetto strutturale: un’impresa funebre per poter operare deve essere in possesso, congiuntamente di autorizzazione di P.S. ex articolo 115 (ora di competenza del Comune dopo l’entrata in vigore del D.LGS n.112/1998) e autorizzazione al commercio per attività non alimentari. In genere si ritiene che la possibilità di disporre del carro funebre debba essere continuativa e quindi: proprietà, leasing, noleggio di lunga durata (ad es. almeno annuale) con specifico contratto. Occorre la disponibilità continuativa della apposita rimessa per carro funebre, rispondente ai requisiti di legge, e la localizzazione può essere anche in altro comune.

La legge individua una normativa per il trasporto di persone e una per il trasporto di cose. Nel nostro caso il trasporto di cadavere, cioè di un “corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratoria e cerebrale”. Non è né di una persona in senso stretto, né di una cosa.

Per detto trasporto vale quanto la legislazione speciale (DPR 285/90) stabilisce. Poiché la legislazione speciale nazionale rimanda a regolamenti comunali (art. 16/ 1) e ad ordinanze del Sindaco (art. 22) per l’attuazione, anche migliorativa, si ritiene che sia sufficiente individuare criteri e modalità con dette strumentazioni. Conseguentemente si dovranno prevedere : – requisiti che debbono possedere coloro i quali effettuano detti trasporti .

Si rammenta che, in base a quanto indicato ai par. 5.4 della Circ. n. 24 del 24/6/93 del Min. Sanità, l’incaricato del trasporto della salma è : 1) dipendente 2) persona fisica 3) ditta a ciò commissionata da : impresa funebre in possesso congiuntamente di autorizzazione al commercio (tabella merceologica XIV ; C.7 prodotti vari, articoli funebri) ; licenza di Pubblica Sicurezza (art. 115 T.U. leggi di P.S.).

Pertanto l’incaricato del trasporto funebre è un titolare o un dipendente di impresa funebre oppure una ditta a ciò commissionata, autorizzata al trasporto funebre. Ne consegue : a) possono svolgere all’interno del Comune trasporti funebri tutte le imprese funebri che in esso hanno i requisiti richiesti dalla legge sul commercio e di P.S., per svolgere rispettivamente vendita di articoli funebri e agenzia d’affari; b) a queste si aggiungono le ditte autorizzate all’esercizio del trasporto funebre interno.

L’impresa funebre non è detto quindi che debba avere carri funebri e personale, potendo fungere altra impresa funebre o ditta commissionata da vettore per il trasporto funebre. 9) Nella normativa che il Comune dovrà determinare e approvare per il rilascio in via generale di autorizzazione al trasporto di cadaveri potrà utilmente fare riferimento a quanto previsto per il servizio di noleggio di auto con conducente (L. 15.1.92 n. 21) o al trasporto di cose in servizio di piazza (D.L. 6/2/87 n.16, convertito con L. 30/3/87 n. 132).

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Carlo Ballotta

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