Funeral house a Milano

Il 27 ottobre 2006 è stata inaugurata dal Presidente della Regione Lombardia Formigoni, a Milano, la Funeral house della impresa funebre S.Siro.
La struttura, moderna e funzionale, è tra le prime in Italia e una novità per il centro di Milano.
Esperienze pregresse ve ne sono in Toscana (Cappelle del commiato di Firenze, gestita dal Comune, e in vari altri luoghi di questa regione), a Trieste gestita dall’ACEGAS spa – servizi funebri, a Rovellasca (vicino a Saronno) gestita dall’impresa funebre Miazzolo.
La funeral house appena inaugurata, orgoglio di Alcide Cerato, proprietario della impresa funebre S.Siro, è tra le più capienti d’Italia (7 sale di esposizione distinte), sala del commiato e cappella.
L’immobile è dotato di sistemi refrigerati di conservazione dei cadaveri e di laboratori di tanatoestetica (estendibili alla tanatoprassi quando in Italia sarà consentito effettuarla).
Rispetto alle altre strutture italiane la funeral house di Cerato si distingue per la attenzione anche ai servizi di ristorazione per i dolenti (una particolarità molto diffusa in Spagna e in altri Paesi europei).

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4 thoughts on “Funeral house a Milano

  1. Buonasera. Sto per aprire una sala del commiato e volevo sapere se su richiesta della famiglia e naturalmente con una dichiarazione del medico curante, posso portare una persona deceduta nella propria abitazione presso tale sala a cassa aperta visto che non può essere chiusa prima delle 24h. Grazie!

    1. Occorre sapere in quale regione avviene il trasporto di salma. Se la normativa regionale lo consente si e alle condizioni previste dalla normativa. Se opera in regione che non lo consente esplicitamente no perché occorre anche la autorizzazione comunale al trasporto. In ogni causa devono essere escluse le situazioni in cui vi possa essere una ipotesi di reato per la morte.

      1. Grazie. Vi volevo chiedere altre informazioni. Io ho l’agenzia nella Regione Calabria, dove sta per nascere la sala del commiato ho l’ufficio di agenzia funebre, per cui dentro la quale la famiglia del defunto mi ha chiesto se posso portare la salma per l’osservazione , io leggendo il regolamento della mia regione, ho pensato che si possa fare in attesa di autorizzazione per la sala, mentre la licenza di agenzia funebre è già in possesso. Art. 13
        (Trasporti funebri)
        1. Costituisce trasporto di salma il trasferimento del defunto, eseguito in modo da non
        impedire eventuali manifestazioni di vita, dal luogo del decesso ai locali di osservazione,
        quali il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l’obitorio, la
        casa funeraria o l’abitazione del defunto o di un suo familiare, ed eccezionalmente altri
        luoghi, per il tributo di speciali onoranze e, previa specifica autorizzazione del sindaco,
        entro quarantotto ore dalla morte, indipendentemente dalla circostanza che sia o meno
        intervenuto l’accertamento della morte, nel rispetto delle norme sanitarie e in tutto il
        territorio regionale a seguito della certificazione di cui al comma 10.
        2. Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento del defunto dal luogo in cui è stato
        sigillato al luogo di destinazione, quali un cimitero, un crematorio o un luogo di
        onoranze, previamente autorizzato dal Comune dove è avvenuto il decesso.
        Ho ritenuto con questo articolo che la salma si possa spostare anche nell’agenzia dove sta per nascere la sala del commiato già arredata, leggendo appunto (dal luogo del decesso ai locali di osservazione,quali il servizio mortuario sanitario, il deposito di osservazione comunale, l’obitorio, la casa funeraria o l’abitazione del defunto o di un suo familiare, ed eccezionalmente altri luoghi, per il tributo di speciali onoranze…)
        Cosa potrebbe succedere in caso ?

        1. X Necroforo di agenzia funebre,

          la legge regionale calabrese è sub judice, perchè su di essa pende un’impugnativa da parte del Governo, comunque le norme sono tali sin quando non siano state dichiarate illegittime dalla Consulta.
          L’esposizione dei defunti a cassa aperta può avvenire solo in luoghi (tipo casa funeraria) preventivamente autorizzati e tali da aver superato il collaudo da parte dell’autorità sanitaria che verifica la rispondenza della struttura ai requisiti minimi di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997. Senza questi titoli abilitativi all’esercizio di deposito d’osservazione la sede della Sua impresa non è ancora struttura idonea e deputata a ricevere, per l’esposizione rituale, i defunti a cassa aperta.

          I defunti, invece, intesi come feretro già sigillato e chiuso, cioè confezionato in rapporto alla tipologia del trasporto ed alla sua destinazione ultima, possono esser trasportati anche in luoghi terzi, previa autorizzazione comunale: si pensi alla comune sosta in CHIESA per la celebrazione delle esequie ecclesiastiche.

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