E se la formula “passaporto mortuario” fosse un termine abusato?

Piglio spunto, per alcune riflessioni, da un’intelligente e bonaria polemica di Serena Raffaelli, sulle pagine de ”Lo Stato Civile Italiano” – S.E.P.E.L. edizioni -, in cui si stigmatizza la tendenza alla parlata gergale e scorretta di tutti gli attori, a vario titolo, coinvolti nel circuito dei servizi funerari, anche nei documenti ufficiali. Insomma lo slang necroforese proprio non s’addice alla purezza linguistica di chi debba esprimersi con proprietà di linguaggio nel complesso mondo del diritto funerario.

Ad esempio: quando il decesso si verifichi all’estero, il procedimento di rimpatrio del defunto segue norme diverse in relazione agli accordi internazionali sottoscritti dal Paese di cui egli era cittadino: in ogni caso, qualsiasi trasporto di defunti dall’estero o per l’estero deve essere espressamente autorizzato: è un postulato di ordine generale nell’Ordinamento.

Le autorizzazioni prefate sono di competenza comunale: in particolare, seguendo lo sviluppo precettivo del D.P.R n.285/1990, unico corpus normativo realmente applicabile nei trasporti transfrontalieri, il loro rilascio spetterà al dirigente o, più in generale, ad un funzionario espressamente titolare di potere autorizzativo ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. f) TUEL o dell’art. 17-bis D.Lgs n. 165/2001.

Nella prassi quotidiana, quelle realmente vissuta dagli operatori del diritto funerario, ricorre frequentemente l’abitudine di considerare che ogni qual volta si debba ricevere o autorizzare un trasporto da o per l’estero, il documento di accompagnamento abbia le fattezze del c.d. passaporto mortuario.

Non è così, invece, anche se appare solo uno sterile e vacuo nominalismo.

Il passaporto mortuario è l’atto di autorizzazione al trasporto di un cadavere o di resti mortali, ma non mineralizzati che può essere rilasciato esclusivamente fra Paesi firmatari della Convenzione sul trasporto internazionale di salme firmata a Berlino il 10/2/1937[1].

Il nomen juris, qui diventa essenziale: il termine passaporto mortuario non è semplice sinonimo di autorizzazione al trasporto da o per l’estero, ma indica un atto di autorizzazione al trasporto internazionale di cadaveri che beneficia di un regime agevolato rispetto al procedimento ‘standard’, disciplinato dagli artt. 28 e 29 D.P.R. n. 285/1990. Esso si applica nel caso in cui uno degli Stati da cui il defunto provenga, o verso cui sia diretto non sia parte dell’Accordo di Berlino.
Il provvedimento adottato all’esito dell’istruttoria, dovrà, al contrario essere denominato- a seconda dei casi – autorizzazione all’estradizione o all’introduzione di salma verso o dall’estero.
Dall’adesione alla Convenzione di Berlino nasce, infatti, l’obbligo per le parti di rispettare specifiche prescrizioni tecniche in relazione al confezionamento del feretro, dettate anche in considerazione del mezzo di trasporto utilizzato: e tale clausola rafforzata determina che i Paesi sottoscrittori si impegnino ad ammettere i feretri nel proprio territorio, senza doversi richiedere preventivamente il Nulla Osta all’introduzione del feretro stesso, passaggio, invero, piuttosto macchinoso e burocratico.

Tale Nulla osta, al contrario, costituisce elemento indefettibile e necessario per il rilascio dell’autorizzazione all’estradizione di una salma verso un Paese non aderente.
Come si vede, dunque, non è corretto ricorrere alla locuzione passaporto mortuario come fosse sempre il termine generico, quasi omnibus, per indicare ogni provvedimento di autorizzazione al trasporto di cadavere da o per l’estero: il suo impiego deve essere riservato esclusivamente ai casi di trasporto oggetto della Convenzione.
Ovvero, solo ed esclusivamente i trasporti di cadaveri e di resti mortali completamente scheletrizzati anche derivanti da esumazione/estumulazione, come previsto dagli artt. 1 e 11 della Convenzione: ne resta escluso -per espressa previsione dell’art. 11, comma 2, della Convenzione[2] – il trasporto internazionale delle ceneri.

Questo, mutatis mutandis, non altera il quadro giuridico di riferimento e significa – indipendentemente dall’adesione di entrambi i paesi coinvolti all’Accordo di Berlino – che nel caso in cui il trasporto abbia ad oggetto un’urna cineraria, il documento di “accompagnamento” o “titolo di viaggio” al trasporto non potrà essere denominato passaporto mortuario , ma sarà un semplice atto di autorizzazione all’estradizione o all’introduzione dell’urna contenente le ceneri ai sensi degli artt. 28 e 28 DPR 285/1990.
La consapevolezza della divaricazione fra le due tipologie di iter e di provvedimento deve necessariamente trasfondersi a livello formale e distinguere correttamente – anche sul versante semantico – l’atto conclusivo del procedimento di autorizzazione al trasporto internazionale di salme o di ceneri.

[1] Ovvero: Austria, Belgio, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Portogallo, Rep. Ceca, Rep. Democratica del Congo, Romania, Slovacchia, Svizzera, Turchia
[2] Art. 11 comma 2: il presente accordo non si applica al trasporto delle ceneri.

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Carlo Ballotta

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