Dove tributare le speciali onoranze di cui all’art. 24 del DPR 285/90

l’Art. 24 comma 3 del DPR n. 285/90 prescrive che, in caso di sosta del corteo funebre presso comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, il decreto di autorizzazione sia comunicato ai sindaci di questi comuni.

In effetti secondo il nostro ordinamento di polizia mortuaria (Art. 337 Regio Decreto n. 1265/1934) la sepoltura, a sistema di inumazione, tra l’altro, dovrebbe avvenire naturalmente nel comune di decesso, si pensi anche all’Art. 50 comma 1 Lettera a) DPR 10 settembre 1990 n. 285

Esempio: la processione in coda all’autofunebre parte dalla località di X, si ferma nel comune di Y, dove è stata allestita una seconda camera ardente, per poi raggiungere il cimitero ubicato nel comune di Z.

Come può il sindaco (leggasi, oggi, il dirigente) del comune di X autorizzare la sosta intermedia presso la camera ardente apparecchiata nel comune di Y (ovvero in un altro distretto amministrativo) senza aver ottenuto il previo consenso proprio dalle autorità cittadine del comune di Y?

Non è più logico che il dirigente preposto al servizio di polizia mortuaria, di X, prima di autorizzare la sosta intermedia, s’informi presso i propri colleghi del comune di Y, al fine di sapere se il suddetto comune di Y permetta ai feretri la sosta in particolari luoghi, da definire di volta in volta, adatti al tributo di speciali onoranze?

Sì, in effetti, si segue una procedura simile: il dirigente del comune X rilascia il decreto di autorizzazione, da comunicare agli eventuali Comuni di sosta, dopo avuto formale assicurazione sulla disponibilità ed idoneità sanitaria dei locali da adibire a camera ardente da parte dei comuni interessati dalla sosta intermedia.

Spesso è proprio l’impresa funebre che provvede a questi adempimenti, riferendo, sotto propria responsabilità, all’ufficio di polizia mortuaria del comune di partenza il consenso, da parte degli altri comuni, a che si proceda con l’autorizzazione al trasporto.

L’eventualità di una seconda camera ardente, collocata in un comune intermedio, merita qualche ulteriore chiosa.

Se il trasporto verso questa seconda camera ardente avviene prima che sia completamente trascorso il periodo d’osservazione la salma deve esser movimentata a cassa aperta (art. 17 DPR 285/90).

Naturalmente in caso di salme infette in trasporto “a cassa aperta” non è possibile ai sensi del combianto disposto tra gli Artt. 18 e 25 DPR n. 285/1990

Se la seconda camera ardente è allestita per l’esposizione della salma occorre una duplice valutazione di natura sanitaria da parte dell’AUSL del Comune Y:

  1. Idoneità del luogo sotto il profilo igienico a fungere come luogo dove continuare il periodo d’osservazione[1]
  2. Accertamento sulla non pericolosità del mantenimento della salma in quel determinato luogo.

Di norma è l’ordinanza del Sindaco sui trasporti funebri, in attuazione dell’Art. 22 DPR 285/90, ad individuare gli ambienti terzi[2], rispetto a:

  • Domicilio privato in cui si è verificato il decesso.
  • Servizio mortuario ospedaliero o di altre strutture sanitario/assistenziali (casse di cura, case di riposo, oppure ospizi)
  • Obitorio.
  • Deposito d’osservazione.

dove svolgere il periodo d’osservazione, per rendere speciali onoranze civili o religiose[3].

Bisogna poi ricordare come l’autorizzazione al trasporto di cui all’Art. 24 DPR n. 285/1990 ordinariamente abbia come oggetto il trasporto di cadavere una volta decorso il periodo d’osservazione (“a contrariis” Art. 8 DPR n. 285/1990), ossia, in altre parole il trasporto a cassa chiusa, anche perchè nel trasferimento funebre da comune a comune troverebbe pur sempre applicazione l’Art. 30 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, il quale, si pensi anche all’attività necroscopica di verifica feretro di cui al paragrafo 9.7 Circ. Min. n. 24/1993, richiede pur sempre la definitiva apposizione del coperchio sulla cassa e la sua sigillatura.

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[1] Il luogo deputato straordinariamente a deposito d’osservazione, ove svolgere il periodo d’osservazione, deve garantire tutte le precauzioni ed i controlli affinché eventuali manifestazioni di vita non siano ostacolate.

[2] Nel nostro ordinamento nazionale di polizia mortuaria non è ancora perfezionata la possibilità di svolgere il periodo d’osservazione presso una casa funeraria (sala del commiato) anche se diverse regioni hanno già legiferato in materia.

[3] Nelle solenni esequie di religiosi (Sacerdoti, Vescovi, Abati, Principi della Chiesa…) è costume esporre la salma in chiesa, per tutta la durata della veglia funebre.

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Carlo Ballotta

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2 thoughts on “Dove tributare le speciali onoranze di cui all’art. 24 del DPR 285/90

  1. X Benito,

    Polvere o… cenere? (a parte che le ceneri provenienti da cremazione sono ossa calcinate, ossia polverizzate) Su questa sottile ambiguità ci stiamo arrovellando da circa 2000 anni di evo e, soprattutto di pensiero filosofico cristiano.

    È notorio come il diritto a decidere del proprio corpo dopo la morte sia personale e le spoglie umane non siano considerate di proprietà pubblica. La personalità del diritto è esercitata nel rispetto delle norme di salute pubblica, di morale e di ordine pubblico che diversamente inficiano l’efficacia della esternazione di volontà del de cuius.

    È ovvio, poi, constatare che il seppellimento attraverso l’incenerimento del proprio corpo richieda una sicura e più rafforzata manifestazione di volontà del defunto, da far emergere attraverso apposita istruttoria, pur sempre legata alla produzione agli atti dei soli titoli formali, rispetto alla modalità di seppellimento ad inumazione, ove vige una presunzione assoluta per motivi igienici di interesse pubblico, o tumulazione, la quale ha, come premessa necessaria l’acquisto del tumulo, configurandosi sempre essa come un sepolcro privato nel cimitero ex Capo XVIII D.P.R. 285/90.

  2. “POLVERE TU SEI E POLVERE TORNERAI” E’ L’ INVITO DI Dio ALLA PENITENZA, ALL’ UMANITà.

    (niente da commentare sulla CREMAZIONE) NON VEDO GIUSTO CHE SERVANO TANTE AUTORIZZAZIONI SULLA DESTINAZIONE DELLA SALMA.

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