Box o autolavaggio per le autofunebri?

Cara Redazione,

 

scrivo dalla Regione Campania. A chi, quale soggetto istituzionale, spetta la verifica igienico-sanitaria sui locali adibiti a rimesse per i veicoli funebri ex Art. 21 DPR 10 settembre 1990 n. 285? Forse ancora al coordinatore sanitario?

 

Lettera Firmata

Risposta:

si evita qui la questione del “coordinatore sanitario” che è stata oggetto di pronuncia da parte della Corte Costituzionale con la sentenza n. 174/1991, mentre la relativa figura operativa e e professionale è stata soppressa dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. In ogni caso le autorimesse destinate ad accogliere i carri funebri possono esser individuate in località idonee tramite provvedimento del comune, nel rispetto dei regolamenti locali, principalmente con riferimento agli strumenti urbanistici.

L’idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri per il trasporto di cadaveri su strada, nonché l’idoneità delle attrezzature di cui debbono essere fornite è accertata dall’azienda unità sanitaria locale, tramite il responsabile del servizio. Accanto all’idoneità sanitaria, le rimesse devono anche osservare le disposizioni attribuite alla competenza dell’autorità di pubblica sicurezza e quelle prescritte in materia di prevenzione antincendio.

 

non mi risulta che la Regione Campania con proprio atto formale (Delibera della Giunta, Legge, Regolamento Regionale o semplice circolare, strumento, invero, piuttosto inidoneo, in quanto non fonte del diritto) abbia sospeso i controlli dell’ASL sulle autorimesse dei carri funebri di cui all’Art. 21 DPR n.285/1990, il quale, continua, quindi, a produrre tutti i suoi effetti di obbligatorietà. Anzi se l’ASL rifiutasse ripetutamente la ricognizione, attraverso i suoi servizi ispettivi di vigilanza sanitaria sui locali adibiti a “garage” per le autofunebri si configurerebbe il reato di omissione o rifiuto in atti d’ufficio. Lo stesso vale per il libretto di idoneità sanitaria sullo stato di “salute” ed igiene dei veicoli preposti al trasporto di salme e cadaveri.

Il processo di decentramento delle autorizzazioni di polizia mortuaria (D.LGS n112/1998 e successivo DPCM 26 maggio 2000) implementato, poi dalla circolare ministeriale n. 400.VIII/9L/1924 del 21 maggio 2002, e soprattutto dalla Deliberazione Giunta Regionale 23/05/2003, n. 1948 non interviene sulla cosidetta tendenza a demedicalizzare i servizi funerari, abolendo, di fatto, il ruolo di garanzia esercitato dall’ASL, in qualità di interfaccia tecnico strumentale rispetto alla potestà regolamentativa dei comuni (Art. 117 comma 6 III Periodo Cost. così come novellato dalla Legge Costituzionale n.3/2001.).

Molto, pertanto dipende anche dal regolamento comunale di polizia mortuaria, il quale, però, essendo norma di rango secondario e di efficacia locale non ha effetto “abrogante” sul DPR n.285/1990, sul quale, invece, potrebbe intervenire la regione, cui compete, per altro la tutela della salute, oggetto di legislazione concorrente, dopo la Riforma del Titolo V Cost e relativa legge attuativa L. 5/6/2003, n.131.

Il provvedimento di individuazione risulta, sostanzialmente, consistere in un certificato di destinazione urbanistica, il cui rilascio è attribuito non più al sindaco (essendo un semplice atto di gestione), ma in via esclusiva ai dirigenti (Art. 107 comma 3 D.LGS n.267/2000).

La sanificazione delle autofunebri (furgoni, carri e limousines) non è sempre un semplice “lavaggio”.

Tutto ruota attorno al concetto se si sia o meno produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
Ad esempio. se la ditta effettua un recupero di cadavere sulla pubblica via e vi è sangue, con cui si sporcano le tute o le divise, tali indumenti sono considerati potenzialmente pericolosi e quindi vanno trattati come rifiuti pericolosi; stesso dicasi, dopo una raccolta salma del genere o con perdita di liquami cadaverici (esempio durante una traslazione ex Art. 88 DPR n.285/1990 si verifica una fuoriuscita di liquidi postmortali per l’improvvisa rottura della cassa di zinco), per la sanificazione dell’autofunebre (in pratica la gestione dei rifiuti di autorimessa).

La norma di riferimento è rappresentata dal DPR n.254/2003 e, soprattutto ,quale fonte del diritto sovraordinata rispetto ad un DPR, dal D.Lgs n.152/2006. Art. 184 (Testo Unico in materia ambientale che ha, tra l’altro, abrogato il precedente “Decreto Ronchi”.)

Va precisato che i rifiuti da esumazione ed estumulazione, così come gli altri da attività cimiteriale, compresi i materiali lapidei ed inerti da attività di edilizia funebre, rientrano fra i rifiuti urbani per definizione (art. 184 c.2 lettera f D.Lgs. 152/2006). Perciò i produttori iniziali di tali rifiuti sono esclusi dall’obbligo del MUD, della tenuta del registro e tanto meno dall’adesione al SISTRI (N.B. per i produttori iniziali di rifiuti urbani non è nemmeno prevista l’adesione volontaria).

Relativamente agli altri rifiuti, provenienti dall’attività di polizia mortuaria, è importante individuare se esistono fattispecie di rifiuti pericolosi, magari derivanti da percolazioni cadaveriche: in questo caso vige l’obbligo degli adempimenti sopra menzionati.

Si risponde al quesito relativo alla possibilità di ricoverare i carri funebri in un garage a pagamento sprovvisto delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione degli stessi e di provvedere a tali attività mediante una convenzione con un autolavaggio esterno osservando che l’art.21 del DPR 10 settembre 1990, n.285, non esclude che la rimessa dei carri funebri possa essere posta anche nell’abitato. Tuttavia occorre che sia una località appartata e che sia stata individuata con provvedimento del sindaco. Appare, invece, del tutto imprescindibile la presenza di attrezzature e di mezzi per la pulizia e la disinfezione all’interno della rimessa. La ratio della norma deve individuarsi nella esigenza di tenere separati i carri funebri dalle altre vetture destinate ad altri usi, sia per motivi di carattere etico che per ragioni di igiene e di tutela della salute pubblica. Si è del parere che la soluzione da Voi prospettata sia incompatibile con tale ratio.

Tra l’altro lo scarico di acque reflue provenienti dal lavaggio di autoveicoli è soggetto a regime autorizzatorio da parte dell’amministrazione provinciale territorialmente competente ex Legge 10-05-1976, n. 319 e successive modificazioni o integrazioni.

Gli strumenti per sanificare le autofunebri sono senz’altro il getto d’acqua calda a forte pressione, ma anche i detergenti-disinfettanti, cioè prodotti ben più efficaci ed aggressivi sullo sporco del semplice sapone.

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Carlo Ballotta

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9 thoughts on “Box o autolavaggio per le autofunebri?

  1. buongiorno, volevo sapere da qualche esperto il nome o esempi di prodotti che sono a normai per la pulizia e sanificazione dell’autofunebre!grazie mille

    1. X Giovanni,

      la politica (e lo stile editoriale) di questo blog è non rilasciare informazioni di carattere commerciale, per questo preciso scopo sono editate specifiche testate e riviste dedicate alla comunicazione tra produttori ed il mondo delle imprese funebri.

      Possiamo, invece, richiamare la norma di riferimento nazionale, cioè l’art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 secondo cui il vano delle autofunebri destinato ad accogliere il feretro deve esser rivestito di materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

      Per la sanificazione dei mezzi usati per il trasporto di salme e cadaveri conviene impiegare un detergente con proprietà fortemente antisettiche ed antibatteriche, tale da neutralizzare gli effetti negativi di eventuali percolazioni cadaveriche.

  2. X Antonino,

    il quesito, per come è posto, è troppo scarso e lacunoso: mancano, infatti, troppi elementi.

    Per favore, ci precisi meglio di quali indicazioni tecniche Lei voglia disporre, indicando anche la Regione d’appartenenza, solo così potremo davvero aiutarLa.

  3. A riguardo della sanificazione del carro funebre e precisamente ne tumulo ho per chi non lo sapesse dove viene sistemata la bara ,detto ciò brevemente vorrei esprimere il mio personale concetto al riguardo della autorimessa e tutto ciò che l’ASL ti chiede nella richiestadi idoneità dello stesso . Vorrei capire perché l’ autorimessa per mezzi funebri deve avere l’impianto e per lavare l’esterno e di conseguenza tutta una serie di accorgimenti che necessariamente devono esserci? Ma io vorrei ricordare che stiamo parlando di attività di servizio funebre e non di autolavaggio x auto perché l’auto funebre esternamente si sporca così come si sporcano tutte le auto su strada ok a riguardo l’interno è quello degli operatori e il tumulo essi vanno semplicemente sanificazione con appositi prodotti e non come leggevo con acqua calda ecc.ecc. volendo anche precisare un’alta cosa a riguardo nell’essere impegnato nel recupero di cadaveri su strada,non vi è nessun obbligo da parte dell’azienda esercitare tale servizio a meno che l’azienda non dia la sua disponibilità e quindi sarebbe logico attrezzarsi x tali servizzi ,premettendo che le salme tutte e quelle presso ospedali ,case di cura,ho civili abitazioni prima di essere trasportati vanno messe in sicurezza ,duplice cassa legno zingo barriera,materassino assorbimento licuidi,e valvola depuratore . Con queste premesse io dico che a riguardo alla idoneità della rimessa e molto discutibile ,e pur vero che vanno prese tutte le misure necessarie atte ha scongiurare pericoli di carattere sanitario del persona e di quanti sono presenti. Su questa materia ci sarebbe molto ma molto ancora da discutere ma ciò che io vorrei dire ai signori legislatori le regole e i regolamenti si vanno bene anzi benissimo ma dico pure attenzione a non esagerare ,visto che viviamo in un paese martoriato e distrutto da scellerati politici corrotti che hanno reso le nostre terre velenose e le nostre belle sorgenti d’acqua rese acque putride e malsana ,poi invece andiamo ad appellarsi su chi viene chiamato a svolgere un mestiere delicatissimo e dire a questi :per svolgere l’attività di Onoranze Funebri devi avere:un ufficio e qui va bene,deviare 4 pone con i loro requisiti e va bene devi avere un direttore tecnico e pure questo va bene devi avere almeno un carro funebre e va bene devi avere un garage e pure questo serve ma quando mi si dice che deve esserci una griglia x le acque ,devi lavare il mezzo funebre con acqua calda a forte getto e se non si hanno questi requisiti io ASL non ti rilascio alcuna autorizzazione bene mi viene da dire perché L ‘ASL non va a fare verifiche nei suoi stessi locali e servizzi igienici che sono inaccessibili? E per il fetore nauseabondo? E mi fremere qiu ma non perché no ci sia nulla più da dire ma esattamente il contrario io spero che questa mi breve carrellata possa far riflettere a chi è demandato a tutto ciò Buona giornata.

  4. X Carlo
    Mi scusi ha ragione non ho detto che scrivo dalla regione Campania,
    mi dicono anche per un fatto di anticendio.
    saluti

  5. X Claudio,
    Lei segnala e rappresenta una situazione molto diffusa, in cui vi è una sorta di sovrapposizione funzionale tra magazzino ed autorimessa.

    i locali dove si svolga attività lavorativa debbono sempre rispondere ai requisiti tecnici di cui al D.LGS n.81/2008. In realtà molto può dipendere dalla specifica normativa regionale in tema di impresa funebre: diverse legislazioni locali, infatti, o anche i semplici regolamenti comunali, meglio se adottati in conformità alle eventuali leggi regionali, possono dettare regole più selettive e stringenti per l’esercizio dell’attività di onoranze funebri, tra le quali si potrebbe anche annoverare l’obbligo di separazione tra il vano di ricovero e disinfezione per gli automezzi e quello adibito a deposito per casse mortuarie.

    Senza sapere da quale Regione Lei mi scriva non posso esser più preciso, in ogni caso vanno sempre rispettate le disposizioni dell’AUSL, in materia igienico-sanitaria, laddove una possibile Legge Regionale preveda ancora una competenza dell’AUSL sulla vigilanza in merito al trasporto funebre ed ai veicoli con cui quest’ultimo servizio è garantito.

  6. gentilissima redazione volevo un consiglio in merito
    alla rimessa dei carri funebri. praticamente mi hanno consigliato di spostare dalla rimessa dei mie carri tutte le bare che ho in deposito in quanto dovendo avere un controllo sanitario mi dicono che le bare di legno non posso stare nella rimessa dei carri funebri.
    mi date un a vostra esperienza.
    grazie

  7. in prospettiva, cioè nell’ottica dello jus in fieri, ovvero del “diritto in divenire” affronterei una nuova questione in merito all’ubicazione delle autorimesse per veicoli speciali adibiti ai trasporti mortuari.

    Dalla sensibilità verso certi problemi del tessuto sociale italiano nascono effettivamente nuovi diritti, prima riconosciuti dai Tribunali, poi, almeno speriamo, tra un ribaltone ed un indultino, con norma formale scritta dal legislatore.

    Sulla sanificazione delle autofunebri ci siamo già chiariti, l’azione di polizia mortuaria sul territorio (trasporto cadaveri e trasporto necroscopico o, se si preferisce, recupero salme) produce rifiuti speciali a rilevanza igienico-sanitaria, ecco il perchè della necessaria verifica da parte dell’ASL.

    Ad oggi, però, le autofunebri offrono elementi di grande garanzia sulla loro effettiva igienizzazione e i feretri, o per la cassa di zinco saldata ermeticamente o per gli involucri palstici ad effetto impermeabilizzante sostitutivi del cofano metallico (dispositivi ad effetto barriera, “body bags”, quindi sacchi per raccolta salme, cassoni esterni con guarnizioni impermeabili) difficilmente rilasciano liquidi e miasmi post mortali, a differenza di quanto succedeva molto tempo fa, a cavallo tra le due guerre mondiali quando non era raro vedere i carri funebri “inzozzati” da materiale biologico che fuoriusciva dalla cassa, con tanto di spruzzi di liquame nell’ambiente circostante e relativo nugolo di insetti famelici al seguito del trasporto mortuario.

    Oggi si sta affermando un nuovo tipo di concetto di igiene, contro l”inquinamento visivo” relativo alle cose funebri. Si tratta della cosidetta “servitù di panorama”, da tradursi, nel nostro caso di specie, nel seguente postulato: il cittadino (per me è solo un pusillanime, perchè nella polizia mortuaria non c’è niente di insano nè, tantomeno, pornografico) ha diritto di godere della propria proprietà anche relativamente alla visuale, senza conturbanti immagini di carri funebri, bare movimentate ed eventuali odori (in vero piuttosto rari)

    Se la vicinanza con una rimessa di autofunebri produce un danno e quindi un deprezzamento per una proprietà immobiliare (= il mio appartamento ancorchè con finiture di pregio è svalutato sul mercato immobiliare, perchè se apro la finestra non vedo monti o mare, ma i soliti becchini “sporchi e cattivi” che armeggiano con materiale inquietante riconducibile al tabù della morte).

    SE questo è l’effetto provocato da un garage per veicoli mortuari, pensiamo quale scandalo provocherebbe una casa funeraria, seppur in regola con il DPR 14 gennaio 1997, in pieno centro abitato, con un via vai di funerali e feretri che entrano ed escono. Ecco, allora, la centralità degli strumenti urbanistici, anche per non creare malcontento nella popolazione.

    Se ragionaiamo per analogia ex Art. 338 Regio Decreto n.1265/1934 così come modificato dall’Art. 28 Legge n.166/2002 (contro cui ovviamente si scagliano le associazioni di piccoli proprietari immobiliari, perchè con la novella del suddetto Art. 338 la zona di rispetto dai canonici 200 metri può scendere sino a 50 metri, mentre i grandi immobiliaristi fanno affari d’oro) l’attività cimiteriale gode di una “fascia di rispetto” proprio per esser distanziata dal centro abitato (così come definito dal D.LGS n.285/1992) anche non ingenerare apprensione nelle persone facilmente impressionabili (della serie mi affaccio al balcone e gradirei evitare di gustarmi un’esumazione in diretta con tanto di sgradevoli effluvi cadaverici)

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