Ancora sulla formalina ex art. 32 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285

In questo breve studio cercheremo di concentrarci sull’unico trattamento conservativo, anche se di natura palliativa, specificamente contemplato dall’attuale disciplina di polizia mortuaria: ossia la siringazione del cadavere con 500 c.c. di formalina, soprattutto in prospettiva dell’attesa riforma che introdurrà, anche in Italia, nuovi e più complessi interventi antiputrefattivi come la tanatoprassi e l’imbalsamazione oggi lacunosamente regolata dagli Artt. 46 e 47 DPR 10 settembre 1990 n. 285.
Un vasto fronte, composto d’esperti ed addetti ai lavori, sembra schierarsi apertamente contro il ricorso alla formaldeide per i trattamenti conservativi disposti dal nostro ordinamento sanitario, quando si tratti di tutelare l’igiene pubblica e la salute stessa degli operatori che attendono al trasporto delle salme.
E’, senza dubbio, utile un breve riassunto della normativa in questione, prima di addentrarci nell’esame più approfondito del problema.

L’art. 32 del vigente regolamento di polizia mortuaria prescrive tassativamente alcuni comportamenti igienici, da osservarsi nel trasporto dei cadaveri.
Nei mesi primaverili o estivi, infatti, sino ai primi giorni dell’autunno, quando il rischio di giornate roventi è ancora in agguato, per le salme destinate al trasferimento da comune ad altro comune, oppure in partenza verso l’estero o, ancora, provenienti da un paese straniero, le norme nazionali di polizia mortuaria impongono di praticare sul cadavere la siringazione cavitaria, ossia l’introduzione nelle cavità addominali (in corrispondenza delle viscere) di 500 c.c. d’aldeide formica, ovviamente quando sia trascorso il periodo d’osservazione e non vi sia più dubbio alcuno sulla constatazione di morte effettiva (Art. 8 DPR n. 285/1990).

Tale trattamento antiputrefattivo sarà eseguito anche in caso la destinazione finale del feretro sia raggiunta dopo 24 ore di tempo, oppure quando siano già trascorse 48 ore dal decesso, prima del trasferimento dello stesso alla sepoltura.
E’utile esaminare poi un altro passaggio fondamentale nello sviluppo logico del regolamento: l’articolo 30, dedicato interamente alle modalità in cui il trasporto funebre debba esser svolto precisa, come la doppia cassa (cofano di legno robusto abbinato a vasca zincata, munita di coperchio, fissato con saldatura a tenuta stagna per il transito da comune a comune sia da ritenersi obbligatoria solo per i tragitti che superino i 100 Kilometri.
Nell’ipotesi di un corteo funebre che parta, in un giorno di caldo estivo, verso una meta, distante meno di 100 kilometri, il rivestimento zincato della cassa non sarebbe dunque necessario ed i miasmi della decomposizione incipiente, ed accelerata dalle alte temperature, verrebbero contrastati solo dall’azione periossidante del formolo iniettato nella salma.
Chiediamoci allora quale potrebbe esser la conseguenza se la formaldeide, o altro analogo prodotto antiputrefattivo fossero completamente banditi dalla nuova normativa funeraria.

Una regola assai conosciuta in ambito medico-legale istituisce una precisa relazione tra ambiente esterno e processi degenerativi della materia organica.
Secondo quest’equazione l’esposizione di un cadavere agli agenti atmosferici, in una sola ora d’estate, corrisponde all’abbandono dello stesso all’aggressione ossidativa dell’aria e dei suoi batteri nell’arco di un’intera settimana.

Non è quindi azzardato pensare che, nel tempo necessario a percorrere i 100 Km scarsi fissati dalla legge, potrebbe già essere iniziata la fase enfisematosa della putrefazione cadaverica, con la conseguente produzione di una notevole quantità di gas.

Quando venisse a mancare l’effetto inibitore della formaldeide verso i processi putrefattivi assieme al contenimento, anche meccanico, che la lamiera zincata, per definizione impermeabile a liquidi e gas, potrebbe garantire, i nauseabondi composti aeriformi, sprigionati dal cadavere, sarebbero completamente liberi di fuoriuscire dalla cassa e diffondersi nell’ambiente circostante con grave pregiudizio per l’incolumità stessa di dolenti e necrofori.
Nei feretri destinati ad inumazione o cremazione, quando il loro trasferimento sia inferiore alla distanza di 100 KM, l’ordinamento nazionale di polizia mortuaria non contempla ancora espressamente nessun dispositivo o diaframma impermeabile per isolare cadavere e relativi miasmi dall’ambiente esterno.

Sulla base di queste indicazioni, da più parti, si auspica il divieto di ricorre alla siringazione cavitaria, proprio perché le operazioni di tanatoprassi, da sole, sarebbero in grado di arrestare per diverso tempo i processi degenerativi post mortali, assicurando condizioni di massima igiene durante il trasporto del feretro, la veglia funebre e la celebrazione delle esequie.

Written by:

Carlo Ballotta

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