Definizioni

Addetto all’attività funebre

Persona che tratta gli affari concernenti l’esecuzione di un funerale. Nel mondo anglosassone è detto: “funeral director”, in Francia, invece, è chiamato “assistant funéraire” oppure “conseiller funéraire” o ancora “opérateur funéraire habilité”.

Addetto al trasporto funebre

Persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio (paragrafo 5 della circolare Ministero della Sanità 24/93), appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri; al trasporto di urne può provvedere chiunque privato cittadino purché sia titolare del relativo decreto di autorizzazione al trasporto firmato dall’autorità comunale.

Affido famigliare o personale

Modalità “atipica” di destinazione delle ceneri. Esse vengono custodite presso un domicilio privato (e non in cimitero) su diretta responsabilità della persona che le prende in consegna, garantendo loro una stabile sistemazione contro eventuali atti sacrileghi, furti o spargimenti non autorizzati. Secondo alcune leggi regionali anche un soggetto non famigliare, ossia legato al de cuius non da legami di consanguineità, ma da vincoli di natura morale, affettiva (coppie di fatto, convivenze) può accogliere presso di sè l’urna cineraria. Non è ancora chiaro se nel silenzio del de cuius l’affido possa esser deliberato sulla base di una dichiarazione sostitutiva da parte di chi ha diritto a disporre delle ceneri.

Atto di disposizione

Manifestazione di volontà o esercizio di un potere in termine di diritti personalissimi di pietà e venerazione per i defunti con cui si decidono forma di sepoltura e luogo dove la stessa avverrà. In Francia questa titolarità nell’esercizio dello jus sepulchri è chiamata “pouvoir”

Autofunebre

Particolare veicolo di cui all’Art. 20 DPR 285/90 spesso ottenuto dalla trasformazione di automobili di grossa cilindrata, dotato di un vano posteriore facilmente lavabile e disinfettabile, (munito a sua volta di particolari sistemi di movimentazione e ritenzione) in cui collocare il feretro durante il trasporto. La traduzione del vocabolo in lingua inglese è “motor hearse”, in francese, invece è “fourgon mortuaire” oppure “vèhicule de route”.

Autorizzazione

Nella polizia mortuaria le autorizzazioni (al trasporto, alle operazioni cimiteriali, alla cremazione …) sono atti gestionali di pertinenza dirigenziale ai sensi degli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 267/2000. Rientrano, quindi, nelle responsabilità degli “apicali”, ossia dei dirigenti o di chi da loro delegati. Il dirigente non può delegare, nel senso tecnico del termine, funzioni proprie ed esclusive , ma può trasferire, anche nella sua qualità di datore di lavoro titolare della funzione dispositiva di cui all’art. 2104 C.C., l’incarico a sottoscrivere gli atti di autorizzazione di cui all’art. 24 suddetto, e non solo, a personale dipendente, rimanendo comunque responsabile giuridico dell’atto emanato. Per la possibilità di una delega di compiti che spettino in via esclusiva ai dirigenti (art. 107, commi 2 e ss. D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e succ. modif.) ad altro personale non dirigenziale, occorre fare riferimento alle (abbastanza recenti) disposizioni della L. 145/2002, che hanno specificatamente introdotto l’art. 17, 1.bis D. Lgs. 30/3/2001, n. 165. Le autorizzazioni, in presenza di tutti i requisiti formali e sostanziali, richiesti per il loro rilascio in sede di istruttoria, debbono sempre essere concesse. L’autorizzazione è quel provvedimento amministrativo attraverso il quale la Pubblica Amministrazione nell’esercizio di un’attività discrezionale amministrativa, provvede alla rimozione di un limite legale posto all’esercizio di un’attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario. Si tratta di provvedimento discrezionale che incide su diritti, condizionandone l’esercizio, a carattere ampliativi della sfera soggettiva dei privati, ma non costitutivo, in quanto esso non crea diritti o poteri nuovi in capo al destinatario, ma legittima solo l’esercizio di diritti o potestà già preesistenti nella sfera del soggetto. Le autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere oggetto di trasmissione senza il consenso della P.A. Nel mondo anglosassone le autorizzazioni a tumulazione o inumazione di cui all’Art. 74 DPR 396/2000 sono genericamente chiamate “Burial permit”, ossia permesso di seppellimento in involontaria analogia con la vecchia nomenclatura del nostro vecchio ordinamento di Stato Civile prima della riforma attuata appunto con DPR 396/2000. Nel sistema funerario francese si parla invece di “autorisation administrative”. Nelle autorizzazioni di polizia mortuaria si applica l’imposta di bollo. Per le relative istanze si veda l’Art. 3 Tariffa Parte I allegato A al DPR 642/1972, quale modif. dal DM 20/8/1992. Per le autorizzazioni vere e proprie il riferimento è l’Art. 4, stessa Tariffa Parte I DPR 642/1972.

Autorizzazione alla cremazione

È il provvedimento con cui l’autorità comunale preso atto della volontà di cremazione espressa in vita dal defunto o, nel suo silenzio, dai suoi famigliari ed acquisito il certificato medico in cui si esclude la morte dovuta a reato o, in alternativa, l’eventuale nulla osta dell’Autorità giudiziaria consente che si dia corso alla cremazione di un cadavere.

Avvolgimento (o rifascio)

Operazione prescritta dall’art. 88 comma 2 del regolamento nazionale di polizia mortuaria che consiste nel racchiudere in un nuovo involucro metallico a tenuta stagna un feretro interessato da fenomeni percolativi a causa del cedimento della cassa di zinco.

Bara (o cassa)

Cofano destinato a contenere un cadavere; a seconda della forma di sepoltura prescelta per il defunto può consistere in solo contenitore di legno con le caratteristiche di cui all’art. 75 del D.P.R. 285/90, magari dotato di un lenzuolino impermeabile interno disposto sul fondo e su parte delle pareti per trattenere eventuali fuoriuscite di liquidi cadaverici durante il funerale (se la destinazione è la cremazione o l’inumazione ed il trasporto da comune a comune è sotto i 100 km) oppure esser formata dalla duplice cassa lignea e metallica di cui all’art. 30 del D.P.R. 285/90. La cassa metallica deve assicurare nel tempo la perfetta tenuta stagna. Per la tumulazione (art. 77 del D.P.R. 285/90) è d’obbligo la doppia cassa di zinco e legno. Invero, ai sensi del combinato disposto tra l’Art. 77 comma 1 e l’Art. 31, per la tumulazione potrebbero esser impiegati materiali diversi dal legno e dal metallo, ma sino ad oggi l’industria funeraria non aveva studiato nè tantomeno brevettato, dietro autorizzazione del Ministero della Salute, nessun materiale alternativo a legno e metallo. Analogamente, per le bare da inumazione, secondo il disposto dell’Art. 75 comma 3, il legno non è la sola soluzione possibile, si potrebbero usare diverse materie prime, forse anche più economiche, rispettando sempre il criterio della biodegradabilità, nemmeno in tale caso,però, i costruttori sono mai parsi esser interessati a sperimentare questa potenzialità inesplorata del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria…almeno sino ad oggi. Il 14 aprile 2007, infatti, con apposito decreto ex Artt. 31 e 75 comma 3 DPR 285/90 il Ministero della Salute ha autorizzato la produzione di casse in cellulosa con bordi in legno per la cremazione e l’inumazione dei cadaveri. Per i resti mortali, invece, il Ministero della Salute, prima con la Circ.Min. 31 luglio 1998, e, soprattutto, con la Risoluzione p.n. DGPREV-IV/6885/P/l.4.c.d.3 del 23/3/2004 aveva già legittimato l’utilizzo di contenitori più “leggeri” ed ecologici come bare in cartone, cellulosa, pasta di legno o mais, la cui effettiva biodegradabilità deve esser, preventivamente, certificata. Nella lingua inglese “casket” è la cassa in generale, “coffin”, invece è il cofano spallato. Accessori ed altri sistemi di movimentazione (ad esempio le maniglie) sono chiamati: “casket hardware” (in francese “poignée”). In lingua inglese il cassone di materiale facilmente lavabile e disinfettabile esterno alla cassa di legno ed impiegato per il tempo strettamente necessario al trasporto di cui al paragrafo 9.1 della Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24 è chiamato “container”. Nel lessico della polizia mortuaria francese sinonimi del vocabolo italiano “bara” sono “biere” e “cercueil”, mentre per metonimia “zinc” indica non tanto il solo nastro metallico, ma la cassa in lamiera di zinco già provvista di valvola depuratrice. La duplice cassa a tenuta stagna, prevista dalla legge francese, con caratteristiche e funzioni analoghe a quella di cui all’Art. 30 DPR 285/90 è denominata in modo generico “cercueil hrmétique” ed è sempre dotata di dispositivo atto a ridurre la sovrappressione dei gas putrefattivi.

Cadavere

Corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata l’incontrovertibilità della morte attraverso il completo decorso del periodo d’osservazione e la visita necroscopica; ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 285/90 esso può essere sottoposto ad autopsia o riscontro diagnostico, trattamenti conservativi, conservazione in celle frigorifere, racchiuso nella cassa confezionata in base alla sua destinazione ultima, trasportato a cassa sigillata, inumato, tumulato, cremato. la lingua inglese individua la fattispecie di “cadavere” con due termini equivalenti: “body” e “corpse”. E’d’obbligo una curiosità linguistica: in epoca medioevale si riteneva Cadaver (cadavere in latino) l’acronimo di Ca.Da.Ver ossia ca(ro) da(ta) ver(minibus) (carne data ai vermi).

Calcinazione

Incenerimento di ossa umane, svolto in modo massivo ed indistinto, seguendo la procedura di cui al paragrafo 6 della circolare Ministero della Sanità 10/98. Spesso, poichè molti impianti di cremazioni non sono abilitati ad abbruciare la lamiera di zinco in cui dovrebbero esser racchiuse le ossa, allora, per evitare operazioni inutili, come ulteriori sversamenti in contenitori o sacchi più facilmente incinerabili, al momento dell’introduzione delle ossa nel forno, si preferisce confezionare subito l’ossame, già dal cimitero di partenza, entro recipienti (di legno, cartone, cellulosa, plastica biodegradabile e facilmente combustibile) più ecologici ed a minor impatto ambientale.

Camera mortuaria

Luogo all’interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione. In Lombardia è definito deposito mortuario. Questo termine in lingua inglese si traduce con “chapel of rest”.

Cassetta resti ossei

Contenitore di ossa o resti mortali assimilabili; secondo il dettato dell’art. 36 comma 2 del D.P.R. 285/90 è obbligatoriamente di lamiera di zinco con spessore di almeno 0,66 mm; la saldatura può esser limitata a pochi punti, perché deve solo assicurare stabilmente il coperchio alla propria sede. È ammessa anche la chiusura con mastici o collante. Il trasporto di ossa umane è sottoposto a regime autorizzatorio, ma non è soggetto alle misure precauzionali di ordine igienico sanitario stabilite per il trasporto di salme e cadaveri. Le cassette di resti ossei possono solo esser tumulate, mentre è vietata la loro inumazione. In Francia la cassetta ossario è conosciuta come “boite à ossement” oppure “reliquaire”.

Cassone da rifascio

Rivestimento stagno, in lamiera di zinco, esterno al feretro, usato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di rilascio di liquami cadaverici e/o gas. In lingua inglese è nominato “disaster pack” oppure “casket protector”.

Cassone da recupero

Ai sensi del paragrafo 5 della Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24 la raccolta e rimozione di salme incidentate possono avvenire anche a mezzo di un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa è consentita per tali trasporti l’utilizzazione delle normali casse di legno purché il cadavere venga racchiuso in contenitori flessibili in plastica biodegradabile. “cassone da recupero” in lingua inglese si traduce con la parola: “Removal shell”. In alternativa al contenitore rigido può esser impiegato un sacco con cerniera (in inglese “body bag”) impermeabile sul fondo e provvisto di maniglie.

Ceneri

Prodotto, ai sensi dell’art. 343 del R.D. 1265/34, della completa cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Il corrispondente vocabolo in lingua inglese è “ashes”.

Cinerario

Luogo confinato e stabile destinato alla conservazione di ceneri. Normalmente il cinerario è un edificio, un ambiente predisposto per accogliere le ceneri. Il cinerario comune (può essere luogo confinato sopra o sotto il livello del terreno) è obbligatorio per ogni cimitero. Dentro il cinerario comune sono versate in forma promiscua ed anonima le ceneri, per cui non sia stata decisa alcun’altra differente destinazione o quando questa modalità di sepoltura “residuale” sia scelta dall’interessato. Nell’esperienza francese “site cinéraire” può esser indifferentemente una quadra di terra riservata all’inumazione delle urne, un’edicola per la tumulazione delle stesse in modo individuale o raggruppato.

Cofano di zinco

Rivestimento, di norma interno alla bara, ma può esser pure esterno (ai sensi del paragrafo 9.1 della circolare Ministero della Sanità 24/93), da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno; anche per l’eventuale rifascio di feretri interessati da fenomeni percolativi. Può esser sigillato con lo stagno (saldatura tradizionale) oppure con uno speciale mastice di sicura e duratura presa così come enunciato dal paragrafo 9.1 della circolare Ministero della Sanità 24/93 (la cosiddetta saldatura a freddo). Viene utilizzato anche per trasporti funebri di lunga distanza e per quelli internazionali.

Colombario

Costruzione funeraria consistente in blocco murario in cui è ricavata una serie di celle e vani (chiamati anche loculi, tumuli o forni) di adeguate dimensioni per la collocazione di un solo feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei (ai sensi del paragrafo 13.1 della circolare Ministero della Sanità 24/93), in base alla capienza fisica (art. 93 comma 1 del D.P.R. 285/90) ed al diritto di esservi sepolto. Le dimensioni dei colombari per urne cinerarie sono definite dai locali regolamenti di polizia mortuaria (Art. 88 comma 4 DPR 285/90). Altri studiosi con il termine “colombario” intendono direttamente la nicchia dove tumulare feretri, cassette ossario, urne cinerarie e “feretrini” per resti mortali. Il corrispondente vocabolo in lingua inglese è: “colombarium – niche”.

Concessione di sepoltura cimiteriale

Atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d’uso, se disposta da un soggetto di diritto privato. Nell’ordinamento di polizia mortuaria francese ” pleine terre” è la concessione di una fossa per inumazione in cui ricavare anche un manufatto a sterro (pozzetto o cella ipogea) per urne cinerarie o cassette di resti ossei.

Contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

Recipiente, ai sensi della risoluzione del Ministero della Salute DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/03/2004, biodegradabile e facilmente combustibile, in genere di legno, cartone, cellulosa o altro materiale biodegradabile e facilmente combustibile, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l’esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Esso deve riportare nome, cognome date di nascita e morte del de cuius; in Lombardia ed Emilia Romagna bastano solo nome, cognome e data di morte.

Cremazione (detta anche, con linguaggio più aulico, Incinerazione o Ignizione)

Riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell’esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa. Il corrispondente vocabolo in lingua inglese è: “cremation”.

Crematorio

Struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa. Il corrispondente vocabolo in lingua inglese è: “crematoria” o “crematorium”.

Decadenza di concessione cimiteriale

Atto ricognitivo unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario.

De cuius

Estratto di una formula latina il cui significato è “defunto della cui successione a causa di morte si tratta”. Il de cuius è il caro estinto, il loved one nella versione anglosassone.

Deposito temporaneo

Sepoltura o luogo all’interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della definitiva destinazione (tumulazione, affido familiare o dispersione per le ceneri). In Francia il “deposito temporaneo” è conosciuto con il nome di “caveau provisoire”.

Deposito d’osservazione

Locale adeguatamente sorvegliato, di cui ogni comune deve necessariamente disporre in cui mantenere le salme di persone morte in abitazioni inadatte, decedute in seguito ad accidente su pubblica via o in luogo pubblico o ancora di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. Può essere istituiti dal Comune nell’ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari, ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici” ai sensi dell’art. 14, comma 1 del DPR 285/90.

Dispersione

Versamento del contenuto di un’urna cineraria in un luogo all’interno del cimitero, sia all’aperto che al chiuso, o all’esterno del cimitero, in natura. L’unica forma di dispersione consentita, ai sensi dell’art. 80 comma 6 del D.P.R. 285/90, su tutto il territorio nazionale è quella nel cinerario comune, anche se più correttamente si dovrebbe parlare non di dispersione ma di conservazione delle ceneri in modo indiviso ed indistinto. Per la dispersione la L. 130/01 impone una procedura aggravata attivabile solo dietro espressa volontà del defunto. Il corrispondente vocabolo in lingua inglese è “scattering”, in francese, invece, è “dispersion”.

Dispositivi sostitutivi del cofano di zinco interno

Sono particolari involucri flessibili, di plastica biodegradabile, con cui foderare internamente la bara, in grado di garantire per un certo tempo la perfetta ermeticità a gas e liquidi cadaverici. Si usano in sostituzione della cassa di zinco. Il loro impiego trova legittimazione ai nell’art. 31 del D.P.R. 285/90 e dei Decreti Ministeriali 7 febbraio 2002 e 9 luglio 2002. In Francia questi rivestimenti impermeabili sono detti “garniture étanche”.

Esiti di fenomeno cadaverico trasformativo conservativo (Resti mortali)

Trasformazione di stato di cadaveri indecomposti o di parte di essi, a seconda dei casi, in adipocera, mummificazione, codificazione. Pur essendo costituiti di materiale biologico umano ed anche se per fattezze anatomiche sono pur sempre riconducibili ad un corpo umano morto, rappresentano un’entità definita in via amministrativa (per il tempo intercorso dalla prima sepoltura), diversa dal cadavere, alla quale l’ordinamento giuridico italiano (art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 254/03 e Cassazione Sez. 1^ Pen. con sentenza n.958 dell’ 9/11/1999) accorda una tutela affievolita (art. 87 del D.P.R. 285/90). In via amministrativa (circolare Ministero della Sanità 10/98, art. 3 del D.P.R. 254/03 e art. 3 lettera g) della L. 130/01) sono definiti esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativi gli esiti dei processi trasformativi di un cadavere provenienti da almeno 20 anni di tumulazione (stagna) o 10 anni di inumazione.

Estinzione di concessione cimiteriale

Cessazione della concessione alla naturale scadenza

Estumulazione

Disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato per ritumularlo in altra sepoltura, inumarlo, cremarlo, o tentarne la riduzione dei resti ossei in cassetta ossario, così da liberare spazio per un nuovo feretro. L’estumulazione si rende necessaria anche per risanare loculi o nicchie interessati da fenomeni percolativi.

Estumulazione ordinaria

Estumulazione eseguita una volta scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si debba procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni (in caso di loculo stagno) secondo l’art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 254/03.

Estumulazione straordinaria

Estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato (solo nelle località in cui è consentito) o per dar corso a trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell’Autorità Giudiziaria.

Esumazione

Dissotterramento di un cadavere precedentemente inumato. Il corrispondente vocabolo in lingua inglese è: “exhumation” o “disinterment”, anche in francese, è sempre “exhumation”.

Esumazione ordinaria

Esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dalla norma. Il turno ordinario è solitamente 10 anni per cadaveri e 5 anni per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi; può essere localmente ridotto a non meno di 5 anni per cadaveri e 2 anni per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi (se il seppellimento è stato eseguito con addizione di sostanze biodegradanti favorenti la scheletrizzazione).

Esumazione straordinaria

Esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione, per trasferimento ad altra sepoltura, cremazione o indagini autoptiche per ordine dell’Autorità Giudiziaria.

Fenomeno percolativo (percolazione cadaverica)

È il risultato della fase colliquativa nella decomposizione cadaverica caratterizzata da un’elevata produzione di liquidi; con lo stesso termine, per estensione, s’intende anche la vistosa perdita di liquami cadaverici, che fuoriescono da un tumulo, originata dalla rottura della cassa metallica nel feretro ivi sepolto. la corrispondente definizione in lingua inglese è: “corpse liquid ean odor leakage”, in francese, invece è “ecoulement”.

Feretro

Insieme della bara (cassa solo lignea o doppia cassa di legno e metallica) e del cadavere ivi contenuto; il coperchio viene chiuso e sigillato quando sia completamente decorso il periodo d’osservazione e comunque sia stato fugato il dubbio di morte apparente attraverso la visita necroscopica.

Fossa

Buca, di adeguate dimensioni minime previste dalla norma, scavata nel terreno, ove inumare un feretro di solo legno o un contenitore biodegradabile. Essa rispetto al piano di campagna deve collocarsi ad una profondità minima stabilita dalla legge, per impedire la fuoriuscita di gas putrefattivi (i cosiddetti fuochi fatui) o la sottrazione del cadavere da parte di animali selvaggi, randagi; mentre tra il suo fondo, dove appoggia il feretro e la falda acquifera è necessario uno strato di interposizione di almeno 50 cm. di terra, che consente di ridurre gli effetti di lisciviazione del percolato cadaverico. Il corrispondente vocabolo in lingua inglese è “grave”, in francese, invece è “fosse” (scavo atto a ricevere uno o più feretri ed urne cinerarie) oppure “fossoyage” (scavo “stratificato” con più posti feretro a calata verticale, ad un un metro di profondità dal piano di campagna possono esser inumate solo urne cinerarie.

Gestore di cimitero o crematorio

Soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione.

Giardino delle rimembranze

Area definita all’interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri. Attualmente è consentita solo in talune località. Può anche essere definito con il termine di “dispersoio”. In Francia è conosciuto come “jardin de souvenir”.

Inumazione

Sepoltura di feretro in una buca scavata nel terreno. Sono vietati (art. 75 comma 1 del D.P.R. 285/90) i materiali non biodegradabili. Per bare confezionate con la doppia cassa lignea e metallica (infetti, trasporti internazionali oppure superiori ai 100 km) è prevista la realizzazione sulla lamiera di opportuni squarci, asportando se necessario il coperchio di legno, così da favorire i processi putrefattivi grazie alla percolazione ed al trafilaggio di acque piovane e fluidi cadaverici. Il corrispondente vocabolo in lingua inglese è “burial” o “interment”, in francese, invece, è “inhumation”.

Jus sanguinis

Formula latina che significa “diritto di consanguineità”. Lo jus sanguinis è un diritto, ossia un potere riconosciuto e tutelato dall’ordinamento giuridico, basato sui legami di consanguineità e, dunque, sui rapporti di parentela e prossimità tra gli individui.

Jus sepulchri

In dottrina si sostiene che il diritto di sepolcro non abbia contenuto unitario, ma sia composto da un complesso differenziato di situazioni giuridiche: in primo luogo di un diritto cosiddetto primario, consistente nella duplice facoltà di essere sepolti (jus sepulchri) e di seppellire altri (jus inferendi in sepulchrum) in un dato sepolcro; e di un diritto cosiddetto secondario, il quale ha come contenuto la facoltà di accedere al sepolcro e di opporsi alle trasformazioni che arrechino pregiudizio alla sepoltura. Quanto alla natura del diritto primario, si ritiene che si tratti di un diritto patrimoniale di natura reale tutelabile in via possessoria, assimilabile secondo alcuni al diritto di superficie, ovvero di servitù, costituendo, invece, secondo altri, un diritto reale sui generis. Dallo “jus sepulchri ” va poi tenuto distinto il diritto di proprietà del concessionario sul manufatto e sui materiali sepolcrali, soggetto al generale regime di trasmissibilità (per atto tra vivi o “mortis causa”), prescrivibilità ed espropriabilità, ma con vincolo di destinazione nel cimitero.

Medico curante

Medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso. Egli, ai sensi degli artt. 1 e 79 comma 4 del D.P.R. 285/90, compila la denuncia sulla causa di morte e, in caso di cremazione, esclude con un proprio certificato con firma autenticata il sospetto di morte dovuta a reato. L’equivalente della scheda ISTAT nel mondo anglosassone si chiama: “certificate of the cause of death”.

Medico necroscopo

È il medico del S.S.N., nominato dal responsabile del servizio ASL, incaricato di accertare attraverso apposita visita l’effettività della morte, escludendo definitivamente la possibilità di morte apparente. Se il decesso è avvenuto senza assistenza medica spetta a lui denunciare la causa di morte ed escludere con apposito certificato il sospetto di morte dovuta a reato qualora la pratica prescelta sia la cremazione. Nell’ordinamento anglosassone il medico necroscopo è chiamato “pathologist”.

Mineralizzazione

È sinonimo di scheletrizzazione ed indica la riduzione della materia organica nei suoi componenti primi e più semplici come, appunto, i minerali.

Nulla osta

È un provvedimento liberatorio di competenza dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’Art. 116 del Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n.271. Nella polizia mortuaria è un atto indispensabile quando vi sia indizio di morte dovuta a reato o segni di morte violenta. Il nulla osta svolge una duplice funzione: se la morte è dipendente da reato attesta che l’Autorità Giudiziaria ha svolto le indagini ritenute opportune nel caso concreto, qualora, invece, vi sia morte violenta accerta se la violenza configuri anche una fattispecie di reato o se sia mera violenza (incidente sul lavoro, sciagura automobilistica, caduta accidentale …). La cremazione deve essere esplicitamente menzionata nel nulla osta rilasciato dal Magistrato, altrimenti non si può procedere. Nell’ordinamento anglosassone la morte sospetta o dovuta a reato è sottoposta al procedimento autorizzatorio del Coroner, istituzione assimilabile alla nostra Procura della Repubblica per il rilascio del Nulla Osta. Si vedano in particolare le circolari del Ministero degli Affari Interni n.33 del 17 luglio 2004, n.42 del 19 ottobre 2004 e n. 30 del 7 giugno 2007.

Obitorio

Spesso, sotto il profilo funzionale, e per il suo ruolo strategico nella pianificazione dei servizi necroscopici si sovrappone al deposito d’osservazione. E’un impianto in cui mantenere in osservazione, riscontro diagnostico e trattamento igienico conservativo i cadaveri di persone decedute senza assistenza medica, i cadaveri a disposizione della Magistratura per accertamenti medico-legali, i cadaveri portatori di radioattività. La sua versione in lingua inglese è “morgue”, in Francia, invece, esami necroscopici ed autopsie per fini di giustizia sono effettuati presso l’”institut médico-légal”.

Operatore cimiteriale

Persona riconducibile al gestore del cimitero, addetta alle operazioni cimiteriali di esumazione, estumulazione, inumazione, tumulazione, cremazione, manutenzione, ecc.). È chiamato anche Fossore, necroforo-affossatore, e persino “vespillone” con un termine forse un po’ troppo aulico). Nei piccoli cimiteri può svolgere anche le funzioni di custode cimiteriale. la versione del vocabolo in lingua inglese è “undertaker”, in francese, invece, “fossoyeur”.

Operatore funebre

Persona che effettua operazioni correlate al trasporto funebre o, comunque, alla manipolazione del cadavere. È detto anche necroforo o “pallbearer” nella versione in lingua inglese. In Francia è conosciuto come “porteur”.

Operazioni cimiteriali

Consistono nelle prestazioni di servizio connesse con la movimentazione e sistemazione di feretri, ossa, resti mortali e ceneri all’interno di un cimitero, con relativa annotazione negli appositi registri di cui all’Art. 52 DPR 285/90. Vi rientrano, poi, anche tutte le attività di manutenzione connesse alla ordinaria conservazione del cimitero. in lingua francese le operazioni cimiteriali sono denominate “travaux de cimetière”.

Ossa

Prodotto della scheletrizzazione di un cadavere.

Ossario comune

Luogo nascosto alla vista dei visitatori del cimitero destinato alla conservazione indistinta di ossa. Il corrispondente termine in lingua inglese è “Ossuary”.

Parte anatomica riconoscibile

Arti (superiori o inferiori) o porzioni degli stessi purché facilmente riconoscibili (esempio: braccio, avambraccio, testa, tronco, ecc.) ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 254/03. Sono obbligatoriamente destinate a sepoltura in cimitero o incenerite in crematorio. Qualora esse provengano da strutture sanitarie, per effetto di amputazione o asportazione, le relative autorizzazioni (al trasporto, alla sepoltura, alla cremazione) sono rilasciate dalla locale ASL in analogia con il regime autorizzatorio dettato per i prodotti da concepimento dall’art. 7 del D.P.R. 285/90. È possibile una loro sepoltura o cremazione individuale su richiesta della persona che ha subito la menomazione (entro 48 ore dall’intervento chirurgico) con oneri a carico di quest’ultima; altrimenti provvede l’ASL accollandosi le relative spese. Non debbono più esser conservate per il tempo antecedente alla loro sepoltura o cremazione immerse nella formalina, oppure all’interno di sacchi di plastica, poiché il punto 2.2 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27/07/1984 è stato abrogato. Il trattamento conservativo consigliato ed a basso impatto ambientale è la refrigerazione. I contenitori in cui trasportare le parti anatomiche riconoscibili seguono gli stessi criteri costruttivi di quelli per cadaveri e resti mortali; spessori e tecniche di realizzazione delle casse o cassette sono rapportati alla massa di materia organica da racchiudere nel loro interno. Solo per la tumulazione di parti anatomiche riconoscibili è d’obbligo la duplice cassa; nell’evenienza di inumazione o cremazione è sufficiente un normale contenitore ligneo di spessore minimo di 20 mm., dotato di soluzioni atte a garantire l’impermeabilità, nel tempo strettamente necessario al trasporto, se si ravvisa il rischio di fenomeni percolativi. Parte anatomica riconoscibile e feretro della persona amputata, successivamente deceduta, possono esser riunite nello stesso tumulo. Le parti anatomiche non riconoscibili (organi interni, apparati, sezioni degli stessi, denti, lembi di tessuto …) ai sensi del D.P.R. 254/03 vengono considerate come rifiuti pericolosi a rischio infettivo da eliminare attraverso termodistruzione non in crematorio, ma presso un inceneritore (art. 10 del D.P.R. 254/03).

Passaporto Mortuario

E’il titolo di viaggio (analogo all’autorizzazione al trasporto) per i trasporti funebri internazionali. E’ rilasciato dal comune da cui muoverà il trasporto stesso alla volta di uno Stato Estero.

Procedura di deroga

E’un procedimento tecnico-amministrativo, disciplinato dall’Art. 106 del DPR 285/90 e dal relativo paragrafo 16 della circolare ministeriale esplicativa 24 giugno 1993 n. 24, attraverso cui s’autorizza l’uso, previo il necessario riattamento, di posti feretro ricavati in strutture cimiteriali non a norma (perchè costruite in precedenza) con il dettato del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria. Dopo il DPCM 26 maggio 2000 è di competenza regionale o addirittura comunale laddove tale funzione sia stata delegata dalla Regione ai Comuni. Talune regioni hanno ulteriormente semplificato tale procedura dettando loro specifiche norme.

Prodotti abortivi

Definiti anche, in maniera non univoca come “feti” o prodotti da concepimento. Se l’età di gestazione si colloca tra le 20 e 28 settimane complete o se hanno compiuto le 28 settimane di età intrauterina sono parificati ai cadaveri, in quanto materiale biologico umano e sono accolti e smaltiti in cimitero attraverso tumulazione, inumazione o cremazione. Le autorizzazioni alla sepoltura sono rilasciate dall’ASL competente per territorio. Prodotti da concepimento di età inferiore sono invece parificati a rifiuti ospedalieri speciali (così come le parti anatomiche non riconoscibili) e debbono necessariamente esser avviati a termodistruzione (non nel crematorio, ma nell’inceneritore) ai sensi del DPR 254/2003. Su richiesta dei soli genitori (questa potestà non si estende a congiunti di diverso grado) per ovvi motivi affettivi e di pietas possono esser sepolti in cimitero anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Per i “nati morti” si seguono le stesse procedure (autorizzazione alla sepoltura, al trasporto, alla cremazione) dettate per i cadaveri.

Poziorità

Il principio di poziorità nel diritto funerario (art. 79 del D.P.R. 285/90) è un criterio, in cui potere e priorità concorrono, che delinea precisi rapporti di forza tra i congiunti di un defunto nel decidere la destinazione di salme, cadaveri e loro trasformazioni di stato. Esso conferisce un diritto di prelazione ed è esclusivo perché la manifestazione di volontà del parente più stretto (coniuge in primis) s’impone su quella degli altri.

Pubblica Funzione (polizia mortuaria)

Costituisce pubblica funzione qualunque attività amministrativa svolta dall’ente locale in quanto pubblica autorità. Le pubbliche funzioni riguardano: la polizia mortuaria (controllo e vigilanza sulle attività funebri e cimiteriali, il rilascio di autorizzazioni per compiti statali di stato civile o di sanità pubblica in genere attribuite dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, quali ad esempio, nel caso di specie, la concessione delle autorizzazioni alla cremazione, alla inumazione, alla tumulazione, al trasporto funebre, nonchè la regolamentazione (regolamenti comunali di polizia mortuaria),l’indirizzo (ordinanze sindacali), la pianificazione (adozione dei piani regolatori cimiteriali). Questo complesso di azioni ed atti esclusivamente di natura pubblica in lingua francese è detto “vacations de police” oppure “vacations funéraires”.

Resti mortali

Si veda la voce esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Il DPR 285/90 ricorre a questa espressione lessicale in maniera abbastanza generica ed imprecisa indicando di volta in volta ossa (Artt. 5 e 24) o cadaveri indecomposti (Art. 87). Addirittura la norma penale (Capo II titolo IV libro II concernente i delitti contro la pietà da tributare ai defunti fa riferimento agli istituti di “cadavere” “parte di esso” e “ceneri” con la massima promiscuità semantica. Oggi in forza dell’Art. 3 comma 1 lettera b) del DPR 15 luglio 2003 n. 254 con la formula di “resti mortali” (in latino: “mortales exuviae”) si intendono esclusivamente gli esiti di fenomeno cadaverico di tipo trasformativo-conservativo, ossia i corpi inconsunti. In francese corrisponde a “resti mortali” la formula linguistica “rests”, in inglese, invece, si dice “human remains”.

Revoca di concessione cimiteriale

Atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità.

Riduzione dei resti ossei in cassetta ossario

Operazione di raccolta delle ossa in una cassetta di zinco dall’ingombro notevolmente inferiore rispetto ad una bara, così da liberare spazio per una nuova sepoltura. La cassetta potrà esser ritumulata nella stessa tomba o tumulata in una nuova nicchia (loculo o celletta ossarino). Le ossa debbono esser completamente “sciolte” ovvero staccate le una dalle altre e prive di tessuti (pelle, muscoli, tendini). La Legge (Art. 87 DPR 285/90) vieta espressamente il ricorso a metodi violenti come strappi, fratture o torsioni per comprimere i resti mortali in contenitori di dimensioni più piccole rispetto alla loro naturale estensione. La sanzione, se il fatto non costituisce il reato di vilipendio di cadavere, è di tipo amministrativo (Art. 107 DPR 285/90 ed Art. 358 Regio Decreto 1265/1934). In Francia la riunione dei resti ossei in apposita cassetta è definita “rèduction”.

Struttura per il commiato o casa funeraria

E’ una sorta di servizio mortuario sanitario, gestito da soggetti di diritto privato, simile in tutto e per tutto al servizio mortuario sanitario degli ospedali e deve rispondere ai criteri del DPR 14 gennaio 1997. Definito, secondo l’esperienza anglosassone, anche come “casa funeraria” (funeral home, o chambre funerarie nella versione francese) può sorgere entro il del cimitero, o nei pressi del recinto cimiteriale (cioè nella fascia di rispetto che circonda il sepolcreto) o in altro luogo purchè autorizzato dal comune. In Spagna è chiamato “tanatorio”. Al suo interno possono esser praticati interventi di tanatoprassi, purchè da personale specializzato ed abilitato all’esercizio della professione. In Francia la sala o struttura del commiato, sempre più spesso gestita da imprese private è denominata: “athanée”, “funérarium” o, ancora, “chambre funéraire”, mentre le camere ardenti allestite all’interno di questi edifici si chiamano “salons de présentation”

Salma

Corpo inanimato di una persona fino all’accertamento della morte.

Servizio mortuario sanitario

E’un impianto di cui, ai sensi del DPR 14 Gennaio 1997, tutte le strutture sanitarie, che operino in regime di ricovero, debbono esser provviste. Comunemente chiamato “camere ardenti” consiste in una spazio articolato, provvisto, cioè, di tavoli anatomici, locali per la sosta e la vestizione delle salme, celle frigorifere e stanzette già pre-arredate con drappi, catafalchi ed emblemi religiosi (sempre personalizzabili) ove allestire la veglia funebre, per accogliere le salme di persone decedute all’interno di quel particolare presidio ospedaliero/casa di cura/casa di riposo. Secondo la lettera della legge esso dovrebbe esser dotato anche di ambienti decorosi e “polivalenti”, simili ad una cappellina “interconfessionale” in cui officiare le cerimonie funebri nel rispetto della sensibilità religiosa o civile di tutti i dolenti. Nella versione anglosassone il servizio mortuario sanitario è chiamato “reposing room”, in Francia, invece, lo si definisce come “chambre mortuaire” o “morgue” ed è l’unico luogo, gestito da soggetti pubblici o privati, preposto, a differenza della “chambre funerarie” ad accogliere salme di persone decedute per malattia infettivo-diffusiva.

Servizi necroscopici

Sono servizi pubblici locali indispensabili e come tali devono essere forniti per garantire l’igiene e la sanità pubblica. Sono costituiti da un insieme di prestazioni istituzionali garantite dal comune che comprendono: trasporto su chiamata della pubblica autorità (raccolta salme incidentate) , trasporto disposto dall’autorità sanitaria (morte in luoghi inadatti o nei quali sia pericoloso mantenere la salma per il periodo d’osservazione, trasporto funebre per indigenti, deposito d’osservazione, obitorio (di cui agli articoli da 12 a 15 del D.P.R. 285/90), sepoltura o cremazione per indigenti, soggetti appartenenti a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico ai sensi dell’Art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26, camera mortuaria, ossario comune e cinerario comune. I servizi necroscopici vengono gestiti nelle forme consentite dall’articolo 113 bis del T.U. 267/2000, come modificato dall’art. 35 della L. 28/12/2001, n. 448, con onere a totale carico dell’ente locale. La condizione d’indigenza o bisogno della famiglia del de cuius va definita, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, dai servizi sociali comunali sulla base della regolamentazione locale in materia di erogazione di prestazioni, servizi sociali ed assistenziali, con le modalità del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, quale modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e relativi strumenti di attuazione. Il trasporto necroscopico, ossia espressamente disposto dalla Pubblica Autorità nell’ordinamento francese di polizia mortuaria è definito “transport de corps “sur réquisition”.

Servizi funebri

Sempre più spesso erogati da soggetti di libero mercato comprendono: disbrigo pratiche amministrative, fornitura di beni (cassa in primis, addobbi, decorazioni floreali, necrologie) ed il trasporto funebre.

Servizi cimiteriali

Nell’ambito cimiteriale è ricompreso l’insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale quali le operazioni cimiteriali, la loro registrazione, la concessione di spazi cimiteriali, la cremazione e l’illuminazione elettrica votiva. Dopo l’entrata in vigore della legge 28 febbraio 2001 n. 26 sono divenuti servizi pubblici locali a domanda individuale, ossia a titolo onero per l’utenza.

Siringazione cavitaria o puntura conservativa

E’conosciuta anche con il termine più attuale di “puntura conservativa”. Ai sensi dell’Art. 32 del DPR 285/90 è un trattamento antiputrefattivo, eseguito introducendo nell’addome del cadavere 500 CC di Formalina, proprio per evitare, durante trasporti particolarmente lunghi, l’insorgere improvviso e tumultuoso dei fenomeni putrefattivi con forte produzione di gas e liquami cadaverici. Molte regioni la vietano perchè è cancerogena per gli operatori e inibisce, nel lungo periodo, i normali processi di scheletrizzazione, proprio a causa del suo effetto “fissante” sui tessuti organici. Questa formula in lingua inglese è resa con il termine di “preservative treatment”.

Sostanze biodegradanti

Prodotti a base batterico-enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o la neutralizzazione degli effetti delle percolazioni di liquidi cadaverici.

Tanatoprassi

Trattamento cruento ed invasivo finalizzato alla conservazione, limitata nel tempo, dei cadaveri attraverso l’introduzione nelle cavità corporee, nel comparto artero-venoso e nei tessuti molli di formalina o suoi derivati con soluzioni più o meno concentrate o diluite. Nel mondo anglosassone è conosciuto con il termine di “embalming”, in Francia la tanatoprassi è definita come “soins de conservation” o “soins de thanatopraxie” La ricostruzione di parti del corpo (soprattutto quelle scoperte come viso e mani) interessate da interventi demolitori o forti traumi vene definita ” “soins restauratifs”.

Tanatoestetica

A differenza della tanatoprassi non è invasiva e consiste sostanzialmente nell’uso di cosmetici e make up proprio per nascondere i “signa mortis” (ossia macchie livide che si formano sul viso e sulle mani, smorfie innaturali della bocca, contrazione delle mani in una posizione rattrappita, perdita di rigagnoli di liquido dalla bocca o da altri orifizi). Per eseguirla non occorrono particolari abilitazioni. la tamponatura delle aperture naturali del corpo, però, deve avvenire dopo la visita necroscopica, ossia quando è stato escluso il sospetto di morte apparente. La lingua inglese traduce questo concetto con il termine generico di “make up” usato anche per i vivi.

Tolettatura mortuaria

Insieme di azioni da praticare sul corpo di un defunto (pulizia, igienizzazione del corpo, rottura della rigidità cadaverica, massaggi drenanti, eventuale rasatura tamponatura degli orifizi, rimozione di sonde e cateteri, vestizione) volti alla presentazione estetica della salma per la veglia funebre. Se non sono invasive (esempio: shampoo, detersione delle membra) possono esser svolte anche durante il periodo d’osservazione se ovviamente non v’è anche il solo dubbio di morte improvvisa, sospetta di esserlo o, peggio ancora, dovuta a reato. Altrimenti la manipolazione della salma potrebbe involontariamente inquinare eventuali elementi al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

Tomba familiare

Sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie. IL corrispondente termine in lingua inglese è: “family vault”.

Traslazione

Operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un’altra. Il sinonimo il lingua francese è “traslation”

Trasporto a “cassa aperta” (Trasporto salma)

Ai sensi dell’Art. 17 DPR 285/90 i defunti possono esser trasferiti durante il periodo d’osservazione con tutte le cautele e le precauzioni per non inibire eventuali manifestazioni di vita. Anche questa tipologia di trasporto funebre deve sempre esser autorizzata e può interessare anche più comuni. La salma è movimentata con una cassa priva di coperchio, una barella o con un sacco impermeabile sul fondo e dotato di maniglie, ma provvisto di opportune aperture così da permettere il passaggio dell’aria e di conseguenza la respirazione nel caso di morte apparente. Può esser sufficiente anche non tirare completamente la cerniera di chiusura. Per il trasporto su strada è necessario un veicolo chiuso così da nascondere a curiosi o semplici passanti la vista della salma. L’unica limitazione riguarda gli infetti che ai sensi dell’Art. 25 debbono sempre esser trasportati a cassa chiusa (ossia dopo il periodo d’osservazione) entro una bara con le caratteristiche di cui all’Art. 30 DPR 285/90. La traduzione in lingua francese è “transport de corps avant mise en bière” ed il mezzo stradale idoneo per questo trasporto funebre è chiamato “véhicule mortuaire”.

Trasporto di cadavere

Trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi, o verso l’estero mediante l’utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara (incassamento), il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione. Ai sensi dell’Art. 30 e per analogia anche nei trasporti interni al comune di decesso terminato il periodo d’osservazione il feretro va chiuso apponendovi il coperchio con relativi sigilli e confezionato in rapporto alla distanza del trasporto ed alla sua destinazione ultima. Il concetto di trasporto di cadavere in lingua francese è reso con “transport de corps après mise en bière” oppure con “transfert après mise en bière” se si tratta di un trasferimento solo provvisorio del feretro (ad esempio in camera mortuaria del cimitero in attesa di ulteriore trasporto verso altre località).

Tumulazione

Tipo di sepoltura che consiste nel murare in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, un feretro, una cassetta di resti ossei o un’ urna cineraria,o ancora un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi. Per il regolamento nazionale di polizia mortuaria le tumulazioni stagne di feretro debbono avvenire in un vano (loculo di materiale adeguato quale calcestruzzo armato, mattoni, pietra o altro) ermetico su tutti i lati e con tamponatura impermeabile. È d’obbligo la doppia cassa sigillata; solo gli esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo possono esser tumulati nella sola cassa di legno se non si registrano più percolazioni di liquidi cadaverici dovuti ai residui di tessuti molli che rivestono ancora lo scheletro. Nell’esperienza anglosassone i cimiteri a sistema di tumulazione (batterie di loculi realizzati su più livelli) sono chiamati “Mausoleum”. La tumulazione è sempre individuale (per ogni tumulo può esser sepolto uno ed un solo solo feretro che, tra l’altro deve esser direttamente raggiungibile dall’esterno), ma nello stesso loculo, sia o meno presente una bara, possono esser sepolte più urne cinerarie o cassette ossario secondo il dettato della Circ.Min. 24 giugno 1993 n. 24. In Francia il tumulo, inteso come manufatto di edilizia sepolcrale è chiamato “case” o “caveau” e può accogliere in rapporto alle dimensioni indifferentemente feretri oppure urne. “Caveautin” invece è un tumulo ipogeo a pozzetto, con pareti di cemento completamente interrate.

Urna cineraria

Contenitore di ceneri le cui dimensioni limite debbono esser fissate dai regolamenti comunali di polizia mortuaria (Art. 80 comma 4 DPR 285/90). L’urna deve esser obbligatoriamente sigillata e recare i dati identificativi del defunto. La sigillatura è superflua solo se la dispersione avviene all’interno del cimitero ove la cremazione è stata eseguita. Il trasporto di ceneri deve sempre esser preventivamente autorizzato ma, fatto salvo il caso di contaminazione delle stesse con nuclidi radioattivi (art. 80 comma 5 del D.P.R. 285/90), non richiede le cautele igienico sanitarie prescritte per il trasferimento e la movimentazione di salme e cadaveri. Le urne cinerarie ai sensi dell’art. 343 Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265/34 possono uscire dal cimitero, a differenza di cadaveri e resti mortali, ed esser sistemate anche in altri luoghi “atipici” purché siano custodite in modo tale da garantirsi dalla profanazione. Secondo il D.P.R. 285/90 le ceneri al pari delle ossa possono solo esser tumulate (in celletta ossario, tumulo, nicchia, edicola famigliare) o sparse nel cinerario comune, ma non inumate. Secondo alcuni giuristi, l’inumazione delle ceneri (lecita secondo la L. 130/01) entro un’urna biodegradabile con il conseguente spargimento delle stesse nel terreno di interro, senza più alcuna possibilità di raccolta o identificazione, configurerebbe una dispersione “mascherata”. Per la Legge Italiana le ceneri riunite in un’urna costituiscono un’unità inscindibile. È, pertanto, vietata la divisione delle stesse in più contenitori o località. Nella stessa unità di tempo le ceneri debbono trovarsi o esser disperse in un solo luogo fisico. “urn (for Ashes)” è la resa del vocabolo in lingua inglese. Urna cineraria in Francese, si traduce con “cendrier” o “urne cinéraire”.

Vestizione

Composizione degli arti per far indossare alla salma l’abito da cerimonia con cui sarà esposta per la veglia funebre e poi sepolta o cremata. L’unico limite a quest’antichissima pratica di pietas verso i defunti si incontra in caso di infetti (Art. 18 DPR 285/90). La salma della persona morta a causa di morbo infettivo-diffusivo, può, sì, esser vestita, ma, come specificato dalla Circolare Ministeriale 24 giugno 1993 n. 24, non deve esser spogliata degli indumenti che portava al momento della morte. Per gli infetti sono vietate operazioni come taglio delle unghie, dei capelli o rasatura, affinchè i necrofori non entrino accidentalmente in contatto con il loro sangue contaminato. A molti studiosi della materia funeraria queste disposizioni così tassative e brutali paiono un po’ eccessive anche alla luce delle nuove scoperte della scienza medica sulla reale trasmissibilità delle malattie. La traduzione del termine vestizione in lingua inglese è “dressing”, in francese, invece è “toilette et habillage”.

22 thoughts on “Definizioni

  1. x Carlo
    Ciao Carlo mi puoi illustrare in modo sintetico come avviene la donazione organi una volta avvenuto il decesso in casa.
    grazie

    1. X Silvia,

      In estrema sintesi: tutta la materia è compiutamente disciplinata dalla Legge 1° aprile 1999, n. 91, la quale rinvia alla Legge 578/1993 implementata dal decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, così come novellato dal D.M. 11 aprile 2008 per le modalità rapide di accertamento morte, senza il quale la salma rimane intangibile (= vietati tutti i trattamenti invasivi ex Art. 8 DPR 10 settembre 1990 n. 285).

      Il decorso del normale periodo d’osservazione (ordinariamente 24 ore) sarebbe incompatibile con il subitaneo espianto di organi e tessuti, prima dell’incedere tumultuoso del processi disgregativi della materia organica: essi infatti iniziano quasi subito dopo l’exitus.

      Il problema, allora, è il trasporto del defunto presso un centro abilitato per il prelievo, non appena sia stata accertata l’incontrovertibilità del decesso, ed a tal fine il normale iter amministrativo di autorizzazione al trasferimento di cadavere (sostanzialmente autorizzazione comunale) risulterebbe assai inidoneo per l’eccessiva rigidità procedimentale (e se gli uffici comunali sono chiusi come ci si comporta?)

      Molte Regioni, per ovviare anche a questi inconvenienti, seppure non principalmente, sono intervenute normando il cosiddetto trasporto dei morti a cassa aperta (= basta una semplice attestazione sanitaria per rimuovere la salma dal luogo in cui si è consumato il decesso) senza più attendere il decreto di trasporto comunale, con una procedura, dunque, molto più snella e celere nella tempistica.

  2. buongiorno, vorrei una informazione:
    volendo io venir cremato e senza nessuna cerimonia funebre ne civile ne religiosa posso evitare ai mie famigliari l’acquisto di una costosa quanto inutile bara e venir trasportato con un sacco mortuario fino alla cremazione? questa cosa possibile in molti paesi non son riuscito a capire se in italia è legale. E il trasporto ha bisogno di un veicolo autorizzato? Con questo non voglio dire che mi debbano mettere nel cofano della panda ma le agenzie di pompe funebri hanno furgoni. L’ultimo viaggio non mi va di farlo con un mercedes lucido, ritengo queste spese inutili e preferirei offrire ad amici e parenti un bel pranzo anziché un inutile funerale.

    1. X Ugo,

      No, la Sua richiesta, per quanto umanamente comprensibile, non può esser accolta, stante l’attuale normativa (domani…si vedrà!) : in effetti il diritto a disporre di sé per il proprio post mortem è libero, assoluto (quindi imprescrittibile) e personalissimo, pertanto tutelato dall’Ordinamento Giuridico, quando ovviamente non in contrasto con la Legge.

      Ai sensi del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 ogni cadavere è sempre e comunque trasportabile (Art. 30), purché racchiuso in una cassa funebre, confezionata in rapporto alla distanza del trasferimento, ai mezzi impiegati, ed alla forma di sepoltura prescelta (cremazione compresa), mentre ai termini dell’Art. 80 comma 1 nella cella crematoria deve esser introdotto necessariamente l’intero feretro (cadavere + cofano), debitamente sigillato; si tratta di due principi impliciti e fondativi, dunque categorici ed inderogabili, di tutta la legislazione funeraria italiana. Dirò di più: all’atto della partenza del funerale il feretro viene suggellato, con un’attestazione di garanzia sulla sua integrità e non è più possibile manometterlo o aprirlo, una volta giunti al crematorio, per trasbordare il defunto ivi contenuto, salvo non integrare la fattispecie di reato di cui all’Art. 349 Cod. Penale.

      Anche i veicoli idonei al trasporto mortuario debbono esser all’uopo autorizzati, sostanzialmente occorre sempre un’autofunebre con le caratteristiche tecniche di cui all’Art. 20 DPR 10 settembre 1990 n. 285.

  3. X Nico,

    Sì, è possibile, ma a queste condizioni: le norme di riferimento sono l’Art. 80 comma 3 II Periodo DPR 10 settembre 1990 n. 285 (approvazione del REgolamento Nazionale di Polizia Mortuaria) con relativo paragrafo 14.3 Circolare Ministeriale esplicativa 24 giugno 1993 n. 24 del suddetto DPR n. 285/1990 oltre, ovviamente al Capo XVIII sempre del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria DPR 10 settembre 1990 n. 285.

    Anche in Regione Toscana si applica la legislazione statale in tema di erezione di sepolcri privati perchè i cimiteri privati (detti altrimenti cimiteri particolari ai sensi dell’Art. 104 comma 4 DPR n. 285/1990 non possono più esser costruiti ex novo almeno dall’entrata in vigore del Testo Unico Leggi Sanitarie (REgio DEcreto 27 luglio 1934 n. 1265) e quelli preesistenti sono, comunque, soggetti alla vigilanza comunale perchè titolare ultimo della funzione cimiteriale è il comune ai termini del combinato disposto tra gli Artt. 337, 343 e 394 Testo Unico Leggi SAnitarie

    Sono demaniali quei beni di proprietà di enti pubblici, che appartengono ai tipi indicati negli artt. 822 e 824 C.C., o che, pur senza esservi espressamente indicati, sono assimilabili a tali tipi.

    La legge attribuisce l’attributo della demanialità soltanto a beni di proprietà di enti territoriali – Stato, Regioni, Province, Comuni – (artt. 822-824 C.C., art. 119 Cost., art. 11 L. 16.05.1970 n. 281). Gli enti territoriali, infatti, rappresentano le rispettive collettività e i beni demaniali sono stati storicamente assoggettati a un regime particolare proprio in quanto posti al servizio della collettività.

    Determinati beni rivestono carattere demaniale solo se appartengono ai Comuni (a titolo di proprietà individuale o di comunione tra più Comuni): essi sono i cimiteri ed i mercati (art. 824 comma 2 Cod.Civ.).

    I cimiteri comunali sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge che li riguardano (art. 823, comma1 Cod.Civ.).

    Il Comune, quindi, anche delle aree cimiteriali, come in genere di tutti gli altri beni demaniali, può disporre, ma in modo che l’uso del bene attribuito a terzi non contrasti con l’interesse pubblico e sempre nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano la materia.

    Della fattispecie in esame si occupano gli artt. da 90 a 95 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/02/1990 n. 285. Con un atto amministrativo, che assume carattere di “concessione” e dietro il pagamento di un prezzo stabilito in un apposito regolamento comunale, un’area cimiteriale può essere attribuita in godimento a chi la richieda.

    Occorre avvertire che l’art. 92 del nuovo regolamento non prevede più concessioni perpetue, ma solo concessioni a tempo determinato, e di durata non superiore ai 99 anni, salvo rinnovo.

    Il comune può concedere a persone fisiche o ad associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)) o ad enti morali, l’uso di aree per la realizzazione di sepolture a sistema di inumazione o tumulazione individuale, per famiglie e collettività, senza alcuna discriminazione, in particolare per ragioni di culto, secondo le modalità e tariffe previste nel regolamento comunale. Il comune può altresì costruire tombe o manufatti da concedere in uso come sepolture.

    Il Sepolcro Privato a sistema di tumulazione dove riporre le urne cinerarie degli associati (non di chiunque!) può, dunque, esser realizzato a patto che:

    insista su suolo cimiteriale su area data in concessione
    sia subito escluso il fine di lucro o speculazione ex Art. 92 comma 4 DPR n. 285/1990.
    Attenzione, ribadisco il concetto: In base alla vigente legislazione non è quindi possibile che il fondatore di una cappella privata gentilizia realizzata fuori del perimetro cimiteriale possa essere un Trust o persino un ente senza scopo di lucro. Laddove si intendesse realizzare una serie di cappelle gentilizie, queste dovrebbero ciascuna essere attorniata da fondi di proprietà del solo fondatore. Dovrebbe poi valutarsi se una serie di cappelle gentilizie organizzate non costituisca invece un nuovo cimitero particolare, vietato dalla legge a far tempo dalla entrata in vigore del TU delle leggi sanitarie (il limite temporale è desunto dal comma 4 dell?Art. 104 del DPR 285/90).

  4. siamo una associazione culturale. vogliamo costruire un edificio cinerario per conservare le urne con le ceneri dei defunti in toscana.
    a cosa devo attenermi? possiamo realizzarlo?

  5. x Definizione Giuridica:

    Riteniamo che la esatta specificazione la debba identificare l’amministrazione comunale con il regolamento di organizzazione dei propri servizi.
    Comunque appare plausibile la identificazione di Responsabile della polizia mortuaria con il soggetto titolare sia delle funzioni di autorizzazione che di controllo previste dal regolamento di polizia mortuaria.
    Responsabile dei servizi cimiteriali è invece il soggetto a cui è demandata la conduzione del cimitero (o dei cimiteri di un comune), comprendendovi le funzioni operative (esecuzione di operazioni cimiteriali) la manutenzione e la custodia cimiteriale. Talvolta confluiscono nel responsabile dei servizi cimiteriali anche le funzioni costruttive e in altri casi (esternalizzazioni) anche quelle concessorie.

  6. Buon giorno, scrivo dalla REgione del Veneto.
    Vorrei sapere se le definizioni e per meglio dire le figure professionali di: “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA” e “RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI” sono analoghe, oppure vi è una distinzione tra loro; forse una si riferisce alle operazioni cimiteriali svolte direttamente in cimitero e l’altra alle funzioni amministrative dell’ufficio?

    Grazie.

  7. Sì, si può fare: Art. 88 DPR n.285/1990.

    Sui prezzi non mi pronuncio perchè possono variare notevolmente da zona a zona.

    Ecco di documenti da produrre ed i conseguenti passaggi amministrativi.

    1) autorizzazione all’estumulazione rilasciata dal comune di prima sepoltura (Art. 3 comma 5 DPR n.254/2003) previo versamento dei diritti di segreteria. L’istanza rivolta agli uffici comunali è soggetta sin dall’origine ad imposta di bollo.

    2) produzione da parte della parte richiedente del titolo attestante lo Jus Sepulchri presso la nuova tomba che deve esser stata preventivamente data in concessione

    3) autorizzazione da parte del concessionario del nuovo sepolcro alla tumulazione del feretro (è l’ufficio della polizia mortuaria a verificare preventivamente lo Jus Sepulchri, altrimenti, in caso contrario non si perfeziona l’autorizzazione alla traslazione)

    3) apertura della tomba e ricognizione sulla perfetta tenuta ermetica del feretro. Se la bara è lesionata e libera miasmi o liquami si procede al cosidetto “rifascio” ex Circ. Min. n.10/1998.

    4) Autorizzazione al trasporto funebre e conseguente trasferimento del feretro verso il nuovo cimitero

    5) tumulazione dello stesso nel nuovo sepolcro (l’operazione della sepoltura è soggetta a tariffa ex Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 ed al versamento di un eventuale “diritto fisso di tumulazione” all’erario comunale.).

    Se la data di morte risale al 1989 il defunto in questione non è più tale (cioè cadavere umano), ma resto mortale ex Art. 3 comma 1 lettera b) DPR 15 luglio 2003 n. 254, pertanto si può provvedere, su istanza di parte, alla raccolta delle ossa in apposita cassetta ossario di cui all’Art. 36 DPR n.285/1990 o alla cremazione dello stesso, se indecomposto, con procedura semplificata (Art. 4 comma 6 DPR n.254/2003)

  8. Regione Lazio- Subiaco (RM)-

    Vorrei trasferire mia mamma morta nel 1989, dal Cimitero di Subiaco a
    quello di Sant?Oreste (RM)-
    Posso farlo? e quanto mi verrebbe a costare?-

    Grazie Elisabetta

  9. In Veneto la dispersione delle ceneri in natura è perfettamente legittima: Art. 50 Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18.

    Le modalità di espressione della volontà sono le stesse dettate dalla Legge n.130/2001.

    Occorre, pertanto, una disposizione scritta non surrogabile da terzi (testamento nelle sue tre forme, iscrizione a SoCrem) da parte del de cuius in cui la persona, quando sia ancora in vita dichiari:

    1) il desiderio di far disperdere le proprie ceneri
    2) chi materialmente attenderà alla dispersione (una persona cara, l’esecutore testamentario…)
    3) il luogo, quando non in contrasto con la Legge, dove saranno sversate le ceneri
    4) i tempi entro cui procedere alla dispersione.

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