Per propria volonta’

La scelta della cremazione è innanzitutto una prerogativa personale.
Nella sfera dei diritti personalissimi si annovera anche il potere di scegliere, per il tempo successivo alla propria morte, luogo e tipologia di sepoltura o pratica funebre.

Il diritto soggettivo in tema di cremazione non è tanto il cosiddetto jus eligendi sepulchrum, ovvero il diritto di scegliere la propria sepoltura, quanto il diritto, secondo alcuni commentatori, personalissimo,e, pertanto, indisponibile e imprescrittibile finché il soggetto, del cui corpo si si sta parlando, è in vita, a disporre del proprio corpo nei limiti di cui all’articolo 5 del codice civile. Un diverso filone della dottrina, invece, ragiona in termini di diritto su cosa futura (il cadavere) da esercitarsi nel rispetto alla dignità e ai fondati sentimenti degli uomini e nell’ambito della pietas che circonda l’entità che ha rivestito una persona.

Pertanto la persona che decide, per il tempo successivo alla propria morte, l’ incinerazione delle sue spoglie mortali deve manifestare questa volontà in vita attraverso le forme consentite dalla legge, quindi:

  • lo lascia detto ai parenti più prossimi, perché diano seguito alle sue volontà;
    Generalmente le volontà sono eseguite da un familiare.
    In primis il coniuge (se ancora in vita), altrimenti i figli e glia ascendenti di primo grado (cioé madre e padre se ancora in vita).
  • lo lascia scritto in un testamento olografo (che deve essere pubblicato) – esempio di volontà di essere cremato ;
  • lo lascia scritto in un testamento dal notaio;
  • si iscrive ad associazione avente lo scopo di favorire la cremazione (SoCrem) che raccoglie le volontà, le conserva e vi dà attuazione.

Per essere certo che le proprie volontà vengano seguite (se suppone che i familiari non vogliano darvi corso o se è a vita sola), bisogna manifestare quest’ultime per iscritto e nominarne un esecutore.
In assenza di familiare (o quando il de cuius non si fida che il familiare provveda a dar corso alla sua volontà di cremazione) provvede un esecutore di tale volontà.

L’esecutore più noto, in quanto previsto dalla legge, è il Presidente dell’associazione avente tra i propri la cremazione degli associati.

La volontà cremazionista affidata ad una società di cremazione non va “pubblicata”, a differenza del testamento olografo e di quello “segreto per atto di notaio”, non corre il rischio di essere elusa, come accade per chi chi abbia eredi che, a decesso avvenuto, non ne rispettino la sua volontà, non necessita della complessa procedura di nomina dell’ “esecutore testamentario” per le persone sole prive di eredi; la legge, infatti, usa la formula “è sufficiente”, così basta la dichiarazione crematoria scritta (o verbale, confermata da due testimoni per chi non è in grado di scrivere) convalidata dal presidente dell’associazione. La “convalida”, anche per confronto con le disposizioni dell’antecedente D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, non richiede più l’attestazione che l’interessato era rimasto iscritto all’associazione fino all’ultimo istante di vita, ma è – oggi – semplicemente un’attestazione d’iscrizione all’associazione.

Può essere nominato esecutore anche un notaio, un familiare, un amico, una persona individuata dal de cuius.

La scelta drastica ed estrema di una sepoltura non convenzionale (cremazione, ma soprattutto affido o dispersione delle ceneri) potrebbe indurre le autorità competenti al rilascio delle relative autorizzazioni ad indagare sulla reale volontà della persona e sul suo stato di reale consapevolezza dell’opzione esercitata.

In Italia vige il principio secondo cui il diritto a disporre del proprio corpo dopo la morte è personale, mentre la cremazione e dispersione delle ceneri o affidamento richiedono autonome manifestazioni di volontà del de cuius previste dalla normativa nazionale, a norma dell’articolo 117 della Costituzione.

La verifica dello stato di capacità di intendere e volere del defunto al momento della manifestazione di volontà è fondata, ma non deve confliggere con il dettato della Legge 130/2001 e va attuata con gli strumenti del Codice Civile, la norma costituzionale in materia non presenta alcun stato di cedevolezza rispetto alla normativa regionale perchè i diritti civili e sociali devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ed appartengono esclusivamente alla sfera della legislazione statale.

A chi formalizzare la volontà cremazionista quando si è ancora in vita?

I principi del DPR 3 novembre 2000 n. 396 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento di Stato Civile) tendono a privilegiare gli adempimenti dello Stato Civile così come attuabili nel luogo di prossimità (residenza), mentre nella polizia mortuaria (Artt. 26 comma 1 e 34 comma 1 DPR 285/90) vige la regola generale della competenza individuata in capo al comune di decesso.
Questa premessa magari molto tecnica è, però, indispensabile per focalizzare l’attenzione su di un problema reale:
la conoscibilità della scelta in favore della cremazione al mimento immediatamente successivo al dedesso del de cuius.

Per la cosiddetta volontà anticipata non v’è altra forma se non quella del testamento, dell’iscrizione ad una So.Crem o del desiderio rivelato ad una persona cara (nella speranza che quest’ultima non receda dalle proprie responsabilità morali). Non è ancora possibile, in altre parole, affidare la propria volontà direttamente all’ufficio comunale (della polizia mortuaria o dello Stato Civile, laddove apposita legge regionale individui tale compito in capo all’Ufficiale di Stato Civile) preposto al rilascio delle relative autorizzazioni.
Ad oggi, quindi, non esiste una sorta di registro nazionale dei cremazionisti cui l’autorità amministrativa possa attingere direttamente bypassando l’esecutore testamentario; la pubblica amministrazione si pone, quindi, in posizione passiva e non può attivarsi d’ufficio per concretizzare le disposizioni per il post mortem del de cuius.

Tale riforma (perchè si tratterebbe davvero di un cambiamento epocale) richiederebbe sostanziali modifiche sia al Codice Civile, sia alla Legge Notarile.

13 thoughts on “Per propria volonta’

  1. Salve sono Giuseppe prov. Brescia, un chiarimento:
    Ok sono sposato e non ho figli, mia moglie in caso di morte appoggerà le mie decisioni riguardo il mio funerale (Cremazione con dispersione in montagna, niente camera ardente dove farmi visita e nemmeno rito religioso, nessuna “foto ricordo” che ho sempre detestato perchè se vuoi bene a una persona non ti servono foto di quando muore, niente manifesti e appena l’obitorio da l’ok direttamente a cremare).
    Dato che ho la sfortuna di avere parenti “vipere” come posso far si che le mie volontà vengano eseguite estromettendo suddette suddette persone??? Notaio??? Comune???

    1. X Giuseppe,

      Il testamento, nelle sue tre forme contemplate dal Cod. Civile, pare – ad oggi – lo strumento giuridico più idoneo e sicuro affinchè le sue volontà post mortem siano effettivamente rispettate.

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