dispersione delle ceneri in natura

E’ già operativa in poche regioni, per effetto di apposite riforme a livello locale sulla polizia mortuaria e può avvenire solo previa autorizzazione dell’Ufficiale di stato civile, nei luoghi previsti dal comma 1 dell’art. 3 della L. 130/01 e cioé:

fuori dai centri abitati (così come individuati dal Decreto Legislativo 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”), sul terreno o nell’aria in acqua (in mare, nei laghi, nei corsi d’acqua).

Se la dispersione avviene in un terreno d’altri occorre l’autorizzazione del proprietario che deve darla senza che vi sia lucro.

La dispersione non autorizzata, o attuata in modo difforme rispetto alla volontà del de cuius costituisce reato ai sensi dell’Art. 411 Codice Penale.

Terminata la sua precipua funzione di contenitore e trasporto non è chiaro quale debba esser la destinazione dell’urna ormai svuotata, alcuni commentatori la parificherebbero a rifiuto cimiteriale (forse con un’interpretazione molto rigida del DPR 15 luglio 2003 n. 254), altri invece, fanno notare come per la dispersione in natura l’urna non rientri per nulla nel ciclo dell’attività cimiteriale (anzi, essa vi esce fisicamente proprio perchè lo spargimento delle ceneri avverrà esternamente rispetto al perimetro del camposanto.

Una soluzione potrebbe esser individuata attraverso apposita norma nel regolamento comunale di polizia mortuaria, anche il reimpiego dell’urna potrebbe esser ipotesi da non demonizzare, purchè non sia intesa dal comune senso del pudore quale atto oltraggioso verso la memoria dei defunti.

40 thoughts on “dispersione delle ceneri in natura

  1. La scelta della dispersione è di sola eleggibilità del De Cuius e tale scelta (c.d. electio sepulchri) così estrema deve esser espressa con tutti i crismi della Legge n.130/2001 cui si ispira anche la Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010, n. 18.

    Occorre, pertanto la forma scritta ed inequivocabile della volontà, un semplice riferimento verbale non sarebbe sufficiente, almeno in Regione Veneto, l’Emilia Romagna, per converso, è più possibilista ed autorizza la disperione anche su istanza dei discendenti del De Cuius i quali debbono riportare (si spera sinceramente, anche perchè la Legge punisce le dichiarazioni mandaci) il desiderio più intimo del defunto.

  2. Abito a Lido di Venezia e ho in affidamento le ceneri di mia madre che è morta nel 2008.
    Aveva espresso verbalmente il desiderio che le sue ceneri fossero disperse in mare o in un’area verde ( pineta Alberoni area protetta WWF), ma in quel momento non c’era legge che regolamentasse.
    Come posso fare?
    Devo richiedere autorizzazione Polizia Mortuaria?
    Serve un incaricato o posso farlo io?
    Grazie

  3. Al fine di trasportare in spagna le ceneri di mia madre deceduta 17 anni fa ad ibiza,
    mi sono fatto fare un autorizzazione al trasporto di ceneri.
    Ora mi chiedo quali siano le operazioni da fare per eseguire una cerimonia privata nella quale si possa dispargere le ceneri in mare.
    Dove devo rivolgermi ibiza per richiedere l’autorizzazione di dispersione delle ceneri… Al consolato Italiano di Barcellona o direttamente in comune di ibiza?

  4. In Lombardia il prima con la Legge REgionale n.22/2003, poi con il regolamento attuativo n.6/2004 così come modificato dal Regolamento n.1/2007 sono stati recepiti tutti le disposizioni della Legge n.130/2001 in merito alla dispersione delle ceneri, la quale, così, nel territorio Lombardo è pienamente operativa.

    1) occorre l’inequivocabile volontà del solo de cuius (testamento nelle sue tre forme o iscrizione a SoCrem) ed essa non è surrogabile da terzi, poichè la electio sepulcri, in caso di destinazione atipica delle ceneri, come appunto il loro sversamento nell’ambiente esterno è un diritto personalissimo di sola eleggibilità della persona, quando quest’ultima sia ancora in vita ed in pieno possesso di tutte le proprie facoltà mentali.

    2) l’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile, secondo la modulistica di cui all’allegato 5 della Delibera Giunta Regionale n.20278 del 21 gennaio 2005

    L’autorizzazione ha valore esclusivamente regionale, perchè di tale portta è la norma.

  5. Lombardia e Liguria sono entrambe interventute per disciplinare lo spargimento delle ceneri (istututo previsto in linea di principio dalla stessa egge Statale 30 marzo 2001 n. 130).

    Ad autorizzare materialmente la dispersione è il comune in cui essa avverrà, autorizza, quindi, il comune (ligure) sotto la cui giurisdizione si trova il luogo che sarà teatro della dispersione stessa (si veda, tra l’altro: TAR Toscana, sez. II, con sentenza n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009).

    Quando sussistano rapporti di extraterritorialità prevale sempre il “jolly” dei servizi funerari, ossia il DPR 10 settembre 1990 n. 285 recante l’approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria.

    Le norme di riferimento sono rispettivamente:

    1) Regione Lombardia: regolamento regionale 9 novembre 2004 n.6 così come modificato dal successivo regolamento regionale n.1/2007
    2) Regione Liguria: Legge Regionale 04/07/2007, n. 24 e successive modificazioni, nonchè regolamento attuativo della stessa legge di cui sopra, 11 MARZO 2008 N. 1 (Art. 4).

    Si procede, allora, in questo modo:

    a) si presenta al comune della Regione Liguria istanza volta ad ottenere l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri, producendo,in allegato, tutta la documentazione da cui possa desumersi la chiara ed univoca volontà dispersionista espressa a suo tempo dal de cuius, quando egli era ancora in vita. La dispersione, infatti, essendo atto irreversibile che confligge con il caposando del nonstro ordinamento secondo cui le sepolture debbono sempre esser rintracciabili ed individuali, è di sola eleggibilità da parte del de cuius stesso, cioè la sua intenzione non può esser surrogata da terzi.

    b) Il comune della Liguria, dopo la fase instruttoria (si valutano, tuttavia, solo i titoli formali) rilascia apposita autorizzazione che verrà trasmessa al comune della Regione LOmbardia da cui partirà il trasporto funebre.

    c) Solo dopo aver acquisito l’autorizzazione alla dispersione il comune di decesso, anche con un unico decreto ex Art. 26 DPR n.285/1990, autorizzal trasporto rima del feretro poi dell’urna.

    d) L’urna, durante il viaggio, dovrà esser sigillata ed infrangibile (Circ.Min. 24 giugno 1993 e D,M. 1 luglio 2002), nonchè sempre accompagnata dal decreto di trasporto. Lo sversamento delle ceneri in modo difforme da quanto concordato o privo di autorizzazione integra la fattispecie di reato di cui all’Art. 411 Codice Penale.

  6. Per la dispersione delle ceneri in mare in Liguria a ponente come posso procedere? Esiste una Legge regionale se abitando il Lombardia decidiamo di farlo?

  7. Comune di Monticelli Terme, Regione Emilia Romagna, io sono modenese quindi ci intendiamo perfettamente.

    Il paradigma di riferimento è la Legge Regionale 29 luglio 2004 n.19 in tema di polizia mortuaria, oltre, ovviamente, alle disposizioni generali dell’Ordinamento Giuridico Italiano (non sto ad elencare pedissequamente tutte le norme perchè, altrimenti… V’annoierei a morte).

    Comunque, procediamo con ordine: l’Art. 3 della Legge Regionale Emiliano Romagnola n. 19/2004 attribuisce alle Province la funzione pianificatoria per gli impianti di cremazione, le Province, quindi, debbono definire i bacini territoriali, anche per rendere effettivo ed esercitabile il diritto del cittadino ad accedere responsabilmente alle diverse forme di destinazione delle proprie spoglie per il post mortem.
    Anche la cremazione, quindi, rientra nella sfera dello Jus Sepulchri, o per meglio dire dello Jus Eligendi Sepulchrum, ossia il diritto di scegliersi in piena libertà forma e luogo della propria sepoltura (certo, nei limiti fissati dalla Legge). Questo principio, già elaborato dai giuristi latini, è rintracciabile, nell’Art. 5 del Codice Civile (atti di disposizione su di sè proiettati nel tempo successivo alla propria morte). I diritti civile e sociali (quindi anche quelli PERSONALISSIMI come lo Jus Sepulchri) ricevono anche tutela costituzionale e debbono esser garantiti su tutto il territorio della Repubblica Italiana (Art. 117 lettera m) Cost., così come riformulato dalla Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001).

    La cremazione è servizio pubblico locale a titolo oneroso per l’utenza (Art. 1 comma 7bis Legge 28 Febbraio 2001 n. 26 così come modificato dall’Art. 5 comma 1 Legge 30 marzo 2001 n.130.

    La cremazione è a carico del comune di ultima residenza del defunto solo in caso di comprovata indigenza di costui, è stata, dunque, abrogata la Legge 29/10/1987, n. 440 con cui si dichiaravano gratuite l’inumazione in campo di terra comune e la cremazione. Le tariffe per l’incinerazione dei cadaveri umani (ma anche di resti mortali, parti anatomiche riconoscibili, prodotti abortivi e del concepimento ed ossa) sono fissate ai sensi dell’Art. 5 comma 2 Legge n.130/2001 con decreto Ministeriale adottato congiuntamente dal Dicastero degli Affari Interni e dal Ministero della Sanità (D.M. 1 luglio 2002) aggiornato negli importi con cadenza annua.

    I famigliari del de cuius o l’esecutore testamentario (SoCrem compresa) potranno, così, rivolgersi al crematorio più vicino. (Ai sensi dell’Art. 5 comma 4 Legge Regionale Emilia Romagna n19/2004 i comuni emiliano romagnoli debbono favorire alla popolazione residente l’accesso alle pratiche funerarie ammesse dalla Legge Italiana, fornendo adeguate informazioni su costi, tempi e logistica (anche perchè pure i trasporti funebri sono ordinariamente a titolo oneroso ex Art. 1 comma 7bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26).

    La SoCrem cui Lei è iscritto potrà dar esecuzione alla volontà del proprio iscritto anche presso l’Ara Crematoria di Parma, comune presso il quale, tra l’altro, Lei è residente.

    Il crematorio, infatti, impianto comunale (e non privato) gestito dal comune ai sensi dell’Art. 113 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, giusta l’Art. 6 comma 2 Legge n.130/2001 che ha implicitamente abrogato l’Art. 343 comma 1 Regio Decreto n.1265/1934.

    In Emilia Romagna la dispersione delle ceneri in natura è senz’altro legittima e possibile (Art. 11 comma 2 Legge Regionale n.19/2004 che rinvia all’Art.411 Codice Penale così come modificato dall’Art. 2 comma 1 Legge n.130/2001.

    L’autorizzazione alla dispersione sconta, però, un forte limite: quello della territorialità, ossia la Regione Emilia Romagna, attraverso l’Ufficiale di Stato Civile di ogni comune emiliano-romagnolo può autorizzare solo lo sversamento in natura delle ceneri che avverrà unicamente entro i confini amministrativi della Regione Emilia Romagna (il processo di riconoscimento giuridico alle autonomie locali inizia con l’Art. 22 Cost., con la VIII e la IX Disposizione Transitoria della Costituzione, è, poi, implementato, almeno per le regioni a statuto ordinario con la Legge 16 maggio 1970 n. 281 ed è, infine, sugellato dalla Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001).

    C’è un principio implicito nel “federalismo italiano”: la validità di un provvedimento è subordinata alla competenza geografica dell’Autorità che lo ha emanato: ossia una legge regionale (con relativi atti adottati in conformità a questa) produce i suoi effetti solo entro il proprio perimetro regionale. E’ il famoso (o… famigerato?) spezzatino funerario all’italiana, per altro concettualmente sballatissimo e pernicioso, perchè non protegge i diritti, ma anzi produce diseguaglianze. Qualcuno non si è accorto di tale vincolo costituzionale (vabbè, accettiamo la buona fede) e regale performances veramente comiche, la Lombardia, ad esempio, autorizza la dispersione…in mare (Art. 13 comma 4 Reg. Reg. n. 6/2004). E perchè non nell’Oceano Indiano? Quale sia il Mar Lombardo ( o… Padano) proprio mi sfugge.

    Ad ogni modo, trascorrendo dalle facezie a cose più serie (paulo maiora canamus, direbbero i poeti latini) ad oggi almeno (del doman non v’è certezza, nemmeno nella polizia mortuaria) Liguria (LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2007 N. 24 e successive modificazioni) e Toscana (LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 29) hanno rispettivamente disciplinato l’istituto della dispersione delle ceneri.

    Una sorta di proprietà transitiva (cioè: autorizza l’Emilia Romagna anche se la dispersione avverrà altrove siccome, comunque, anche la regione dove la dispersione materialmente avrà luogo ha recepito, facendola propria la Legge Nazionale n.130/2001) sarebbe auspicabile, anche per snellire le procedure, ma al momento, sembra poco praticabile, perchè non c’è coordinamento tra le diverse normative (insomma, vige il caos, altrimenti… mica saremmo in Italia!).

    C’è una sentenza illuminante del TAR Toscana, sez. II, il quale con sentenza n. 2583/2009 del 2 dicembre 2009 è intervenuto per chiarire che l’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è propria dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale si attua la dispersione stessa.

    Quindi si procede così: dopo la cremazione (ovunque essa avverrà: in Emilia Romagna, in altra regione, all’Estero) la competente Autorità Locale autorizza il trasporto dell’Urna cineraria presso il comune sotto la cui giurisdizione si trova il luogo dove materialmente le ceneri saranno sversate. Tale comune, nella persona dell’Ufficiale di Stato Civile acquisita agli atti tutta la documentazione necessaria per portare a termine l’istruttoria (è indispensabile l’espressa volontà del de cuius la quale non è surrogabile da terzi) autorizza l’operazione, alla quale i soggetti legittimati danno corso.

    A Valera (Parma) sono in vigore sicuramente le norme regionali in materia di dispersione delle ceneri, per il principio di cedevolezza tra le fonti del diritto anche il regolamento comunale di polizia mortuaria deve adeguarsi alle disposizioni regionali, tuttavia il regolamento comunale di polizia mortuaria è un corpus di norme che “brilla di luce propria”, ovvero ha un proprio fondamento giuridico ed una propria autonomia (storicamente: Regio Decreto 8 giugno 1865 n. 2322, Art. 345 Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 ed, in subordine, Art. 7 Legge Regionale Emiliano-Romagnola n.19/2004) soprattutto ai sensi dell’Art. 117, comma 6 III Periodo Cost. dopo la Riforma federalista al Titolo V Cost, ottenuta con la Legge di Revisione Costituzionale n.3/2001. E’bene, quindi, consultare anche il regolamento comunale di polizia mortuaria del comune di Parma, per la normazione di dettaglio.

    La dispersione delle ceneri è soggetta a tariffa dettata dal Decreto Ministeriale 1 luglio 2002.

    Ai sensi dell’Art. 5, comma 4 del regolamento regionale emiliano-romagnolo 23 maggio 2006, n. 4 previsto dall’Art. 2 comma 2 Legge Regionale n.19/2004 ogni comune dell’Emilia Romagna deve dotare il proprio sistema cimiteriale (ovviamente se dispone di almeno due o più cimiteri) di apposito spazio rituale, posto, però, all’interno del recinto cimiteriale, dove si possa provvedere allo sversamento delle ceneri (si tratta del cosiddetto giardino delle rimembranze).

    Altrimenti, come extrema ratio ed opzione del tutto residuale (ma GRATUITA) è sempre possibile lo sversamento delle ceneri umane provenienti da cremazione (Art. 343 comma 2 Regio Decreto n.1265/1934) nel cinerario comune (Art. 80 comma 6 DPR 10 settembre 1990 n. 285 ed Art. 5 commi 1 e 2 Regolamento Regionale 23 maggio 2006 n. 4) In relatà non si tratta di una vera e propria dispersione, ma di una conservazione perpetua entro il cimitero in modo promiscuo ed indistinto, contravvenendo, del tutto marginalmente, al caposaldo della sepoltura individuale, nominatica e sempre individuabile di cadaveri e loro resti stabilita dall’Editto Napoleonico di saint Cloud.

    Tutti questi miei discorsi seri ed inpopportuni hanno qualche fondamento giouridico sino ad ora (Modena, ore 20 e 38 di martedì 8 giugno anno domini 2010); se domani dovessi cambiare ancora una volta la legge, saremmo nuovamente in alto mare.

    “[…] Altro dirti non vo’; ma la tua festa
    C’anco tardi a venir non ti sia grave”, come direbbe il Leopardi, dunque, fuor di metafora, dato il gran casino generale che ormai impera sovrano nel diritto funerario meglio posticipare la dipartita terrena in attesa di tempi migliori e regole più certe. Speriamo nell’ALDILA’, almeno l’Oltremondo, nella versione dantesca, offe, di sicuro qualche elemento in più di sicurezza!

  8. Abito a Monticelli Terme (PR) e sono socio Socrem a Reggio Emilia da anni, quindi prima che venisse costruito il crematorio di Valera (Parma).
    Vorrei che cortesemente mi venisse reso noto se quando sarà il momento, potrò usufruire di quello di Valera evitando un trasporto inutile a Reggio Emilia.
    Inoltre, desidero che le ceneri siano disperse in mare o in Liguria o Toscana.
    Tutto ciò sarà possibile?
    Inoltre, se quanto richiesto non sarà possibile, chiedo se a Valera (Parma) c’è la possibilità della dispersione in natura?
    Grazie e cordiali saluti.

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